Pechino, trattati di-

accordi internazionali firmati nella città di Pechino nel 1860 con le potenze europee (Inghilterra, Francia, Russia): A) il trattato anglo-cinese, sottoscritto il 24 ottobre sotto la pressione delle truppe anglo-francesi che occupavano Pechino, fu firmato contemporaneamente allo scambio delle ratifiche del Trattato di Tientsin (1858) e stabiliva: il raddoppio dell'ammontare dell'indennità dovuta dalla Cina alla Gran Bretagna, precedentemente fissata dal Trattato di Tientsin, portandola da 4 a 8 milioni di taels; l'apertura di Tientsin al commercio inglese; il diritto per i cittadini britannici di reclutare manodopera cinese da far lavorare nelle colonie britanniche o in altre località. In base a esso la Gran Bretagna ottenne, inoltre, la parte merid. della penisola di Jiulong di fronte al possedimento di Hong Kong, già cedutole in affitto perpetuo col Trattato di Nanchino (29 agosto 1842) e l'isoletta detta dei “Tagliapietre”. B) Il Trattato cino-russo, concluso al termine di un'abile azione diplomatica condotta dal governo zarista presso quello cinese. Ribadì e ampliò il Trattato di Aigun e quello russo-cinese di Tientsin (1858). Definì le frontiere orientali tra Russia e Cina e tracciò per sommi capi quelle occidentali. Relativamente alle frontiere orientali, stabilì che esse passassero attraverso la linea mediana del fiume Ussuri, di cui la riva destra veniva riconosciuta appartenente alla Russia e quella sinistra all'Impero cinese, e che, proseguendo a oriente, esse andassero individuate lungo il fiume Sungari, l'isola di Han-ga, il fiume Velenga e lungo il corso del fiume Tumin-chiang, fino alla frontiera con la Corea. Il trattato prevedeva inoltre la nomina di speciali commissari per le frontiere e regolava dettagliatamente le relazioni commerciali russo-cinesi, stabilendo per i mercanti di ambedue i Paesi condizioni di particolare protezione da parte dei reciproci governi. Istituì infine per i mercati russi in Cina un minuzioso sistema di giurisdizione consolare e di extraterritorialità. C) Il Trattato franco-cinese, sottoscritto il 25 ottobre stabiliva: il diritto per la Francia alle medesime indennità ottenute dalla Gran Bretagna con la convenzione addizionale firmata il giorno prima (24 ottobre 1860); la restituzione ai missionari delle proprietà loro tolte; la concessione di speciali privilegi alle loro missioni, punto, quest'ultimo, inteso estensivamente dalla Francia, in quanto essa ritenne costituisse la base di un vero e proprio diritto di “protezione” di tutte le altre missioni, purché cattoliche, anche se appartenenti ad altri Paesi; il diritto, inoltre, per la Francia di accendere un'ipoteca sugli introiti doganali della Cina a garanzia di quanto da essa dovuto come indennità al governo francese.

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