Lessico

sm. [sec. XIII; dal francese abandon].

1) Atto ed effetto dell'abbandonare e dell'abbandonarsi; loc.: porre in abbandono (qualcuno o qualche cosa), non tenerne conto; a suo abbandono, a suo piacimento.

2) In etnologia, usanza funeraria un tempo seguita da vari popoli, soprattutto in Africa, in America Settentrionale e in Asia, consistente nell'abbandonare la salma dei defunti all'aperto, in genere su una piattaforma posta su pali o su un albero (sepoltura).

3) Nello sport, rinuncia di un atleta o di una squadra a proseguire una competizione. Senza giustificato motivo l'abbandono è variamente punito. Negli sport di combattimento, pugilato, scherma, lotta, ecc., è prevista la vittoria per abbandono dell'avversario.

Diritto civile

A) Abbandono della residenza coniugale, allontanamento di un coniuge dalla residenza familiare accompagnato dal rifiuto di tornarvi. Se non è motivato da giusta causa comporta la sospensione dell'obbligo dell'altro coniuge all'assistenza morale e materiale prevista dall'art. 143 Codice Civile e la possibilità del sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, per adempiere a tali obblighi. La domanda di separazione, di divorzio o di annullamento del matrimonio costituisce giusta causa di abbandono. B) Abbandono di fondo, un modo di estinzione del diritto di proprietà e di quello di enfiteusi, se fatto nelle forme abdicative volute dalla legge; ovvero di perdita del solo possesso se all'animus derelinquendi non si accompagni la rinuncia formale al diritto. L'abbandono del possesso del fondo determina la perdita del diritto di proprietà solo nel caso che un altro soggetto lo acquisti per usucapione. Se effettuato dall'affittuario concreta un'inadempienza al contratto agrario.

Diritto penale

A) Abbandono di domicilio domestico, una delle ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare; incorrono in tale reato il coniuge, l'esercente la potestà, il tutore, che con l'allontanamento si sottraggano agli obblighi di assistenza inerenti alla loro qualità. Per il coniuge cade sotto la stessa sanzione anche il rifiuto della coabitazione. Se il fatto non è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge, è punito con la reclusione o con una multa. B) Abbandono di neonato per causa d'onore, era il reato che commetteva chi abbandonava un neonato nell'immediatezza del parto per salvare il proprio onore o di un proprio congiunto. Questa fattispecie è stata abrogata dalla legge 5 agosto 1981, n. 442. La provocata morte del neonato dopo il parto o del feto durante il parto da parte della madre è regolata dal nuovo testo dell'art. 578 del Codice Penale se il fatto è commesso in condizioni di abbandono materiale o morale connesse al parto (infanticidio). C) Abbandono di persone minori o incapaci, chiunque avendo l'obbligo di custodire o di curare una persona incapace di provvedere a se stessa per età, malattia o altra causa, compia qualsiasi azione od omissione contrastante con l'adempimento di tale obbligo, cosicché ne derivi una situazione di pericolo per l'incolumità individuale; è punito con la reclusione. Se dal fatto deriva al minore o all'incapace una lesione personale o ne deriva la morte, la pena è la reclusione. Le pene vengono aumentate se l'agente è genitore, figlio, tutore o coniuge della persona abbandonata.

Diritto processuale civile

Abbandono di domanda, la rinuncia irrevocabile all'azione da parte del titolare di un diritto controverso, di cui abbia la capacità e il potere di disporre. Comporta la soccombenza nel processo e l'obbligo alla rifusione delle spese.

Diritto della navigazione

A) Abbandono della nave. Il comandante di una nave o di un aeromobile, sentiti gli ufficiali o due membri dell'equipaggio, può ordinare l'abbandono da parte dell'equipaggio stesso in caso d'imminente pericolo. Dopo i passeggeri e i membri dell'equipaggio il comandante può abbandonare a sua volta la nave, non prima però di aver provveduto, se possibile, a salvare i libri di bordo, le carte e i valori in sua custodia. B) Abbandono all'assicuratore, facoltà, spettante all'assicurato contro i rischi della navigazione, di cedere all'assicuratore, in presenza di particolari condizioni, tutti i diritti spettanti sulla nave, contro il pagamento integrale della somma per cui questa è assicurata. Dalla data della notifica, effettuata all'assicuratore entro un termine perentorio, decorrono gli effetti attivi e passivi del negozio, consistenti nell'obbligo per l'assicuratore di pagare l'indennità stabilita divenendo, nel contempo, proprietario esclusivo dei beni abbandonati dall'assicurato.

Diritto militare

A) Abbandono di comando. L'abbandono ingiustificato del comando in qualsiasi circostanza di pericolo costituisce un reato militare punito con la reclusione fino a dieci anni (art. 111 Codice Penale Militare di pace). B) Abbandono di posto. Quando un militare, incaricato di disimpegnare un servizio o fare la guardia in un luogo determinato (“posto”), si allontana dal luogo stesso in modo tale da non potere più adempiere al comando ricevuto, commette il reato di abbandono di posto ed è punito con la reclusione fino a un anno (art. 120 Codice Penale Militare di pace) o fino a tre anni, qualora il militare sia di sentinella, vedetta o scolta (art. 118 Codice Penale Militare di pace). C) Abbandono di ufficio, allontanamento dal territorio di operazioni militari, in stato di guerra, da parte dei residenti che rivestano determinate qualità personali (notai, farmacisti, esercenti professione sanitaria, impiegati e salariati dello Stato e di enti pubblici). La sanzione contempla la reclusione militare fino a due anni.

Etologia

Negli animali capaci di apprendere per imprinting, per i quali è particolarmente importante il contatto con i genitori o con dei loro sostituti, l'abbandono in tenera età determina turbe del comportamento. I macachi allevati senza i genitori, per esempio, mostrano difficoltà di inserimento sociale; spesso, malgrado i tentativi, non riescono ad accoppiarsi, trattano i loro figli con indifferenza o li maltrattano o, comunque, non sono in grado di allevarli correttamente.

Psicologia

Nevrosi di abbandono, quadro clinico in cui predominano l'angoscia di essere abbandonati, il bisogno di sicurezza e sentimenti di non valore, indici di un'insicurezza affettiva di base. Questa nevrosi non sembra dipendere da reali esperienze infantili di abbandono; dipende invece più probabilmente da una “falsa presenza” della madre che non avrebbe permesso al bambino di sperimentare quel rapporto affettivo fusionale tipico delle prime fasi della vita emotiva e fondamentale per lo sviluppo affettivo normale dell'individuo. L'abbandonico sarebbe quindi alla costante ricerca di questa sicurezza perduta.

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