abdicazióne

Indice

Lessico

sf. [sec. XVIII; dal latino abdicātĭo-ōnis]. Atto ed effetto dell'abdicare. Fig.: “la troppo completa abdicazione della ragione a favore dell'autorità” (Fogazzaro).

Diritto romano

Nel linguaggio giuridico romano, definiva, in senso generale, qualsiasi rinuncia volontaria a un diritto. Successivamente, l'abdicatio è passata a indicare la cessazione da una carica per esclusiva volontà del titolare, prima ancora della scadenza del termine. L'unico esempio di abdicazione d'imperatori si ha nel basso Impero con la rinuncia di Diocleziano che la impose anche al collega Massimiano.

Diritto pubblico

Nel diritto pubblico moderno, l'abdicazione è la volontaria rinuncia di un re al trono. L'abdicazione da parte di un monarca, oltre che volontaria, deve essere assoluta, cioè non revocabile né temporanea; deve risultare da un atto formale ineccepibile e non può essere disposta a favore di chi non sia legittimo successore alla corona. In sostanza l'abdicazione produce gli stessi effetti giuridici della morte del re. Per quanto riguarda la legittimità dell'abdicazione da parte di un pontefice essa è pacificamente ammessa dal codice di diritto canonico, nel quale viene precisato che per la validità della rinuncia non è necessaria l'accettazione da parte dei cardinali né da parte di alcun altro.

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