Lessico

agg. [sec. XIV; da amministrare]. Atto ad amministrare; relativo all'amministrazione sia pubblica sia privata: le sue capacità amministrative erano riconosciute da tutti; divisione amministrativa dello Stato, ripartizione del territorio in circoscrizioni (comuni, province, regioni) rette da enti locali; ricorso amministrativo, reclamo presentato da un privato a un'autorità amministrativa per ottenere la tutela di un diritto o di un interesse; elezioni amministrative (o semplicemente amministrative, sf. pl.), destinate alla costituzione degli organi dirigenti locali.

Diritto amministrativo: generalità

Il complesso delle norme giuridiche che regolano i rapporti dello Stato e degli enti pubblici – in quanto operanti come persone pubbliche – sia fra loro sia nei confronti dei privati. Il termine indica anche quella parte della dottrina giuridica che studia questa branca del diritto che, nella sua accezione più moderna, è stata enucleata dal diritto civile e ha assunto una propria autonomia scientifica. Tuttavia sempre stretti sono i suoi legami con le altre branche del diritto, specialmente con quello costituzionale, che costituisce la necessaria premessa del diritto amministrativo. Presupposto nella nozione di diritto amministrativo il concetto di pubblica amministrazione soggettivamente considerata, occorre precisare che esso disciplina solo l'aspetto giuridico dei rapporti amministrativi mentre ne restano esclusi gli atti veramente politici, cioè l'attività svolta dagli organi esecutivi nel quadro della politica generale del governo (per esempio: emanazione di leggi), soggetta al controllo del Parlamento.

Diritto amministrativo: rapporti giuridici

Nel quadro dei rapporti giuridici regolati dal diritto amministrativo si sogliono distinguere tre gruppi: rapporti dello Stato ed enti pubblici con le persone fisiche e le persone giuridiche private; rapporti dello Stato con enti pubblici; rapporti degli enti pubblici fra loro. Osservato, poi, nel suo complesso, il diritto amministrativo può essere considerato sotto diversi aspetti: riguardando l'oggetto specifico dell'attività amministrativa regolata, può distinguersi un diritto sanitario, un diritto scolastico, un diritto urbanistico, ecc. Se si osservano, invece, i soggetti che esplicano l'attività amministrativa, si ha un diritto regionale, provinciale, comunale, ecc. Le controversie che possono insorgere in relazione ai rapporti di diritto amministrativo sono devolute alla competenza esclusiva del Consiglio di Stato che, oltre a esplicare un'importante funzione consultiva, costituisce in materia di giustizia amministrativa il massimo organo giurisdizionale.

Diritto amministrativo: autonomia

Il diritto amministrativo ha raggiunto la propria autonomia come scienza e come materia d'insegnamento solo nei sec. XIX e XX, perché solo nei tempi moderni si è giunti alla concezione della sua funzione di “diritto regolatore normale”. La sua nascita è coeva a quella dello Stato costituzionale, la cui natura offriva al diritto amministrativo le condizioni necessarie al suo esistere e realizzarsi: sottomissione della pubblica amministrazione a norme giuridiche obbligatorie e individualità di queste norme nei confronti del sistema giuridico di cui fanno parte. Questo assoggettamento della pubblica amministrazione alla legge è una diretta derivazione dello “Stato di diritto” che ha il suo fondamento nella legislazione della Rivoluzione francese (in particolare legge del 28 piovoso 1800) e che trovò in Germania i suoi dottrinari più solerti e acuti per tutta la seconda metà del sec. XIX. In Italia una prima opera sistematica sul diritto amministrativo si ebbe con G. D. Romagnosi (Principi fondamentali di diritto amministrativo, 1814); importanti sono pure gli studi di V. E. Orlando (Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, 1897-1925) e, nella seconda metà del sec. XX, quelli di M. S. Giannini, G. Zandrini e A. Sandulli.

Bibliografia (per il diritto amministrativo)

A. Sandulli, Manuale di Diritto Amministrativo, Napoli, 1955; M. S. Giannini, Lezioni di Diritto Amministrativo, Roma, 1960; G. Berruti, F. Infantino, Diritto Amministrativo, Milano, 1985.

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