Lessico

sf. [sec. XIV; latino administratío-ōnis].

1) Attività di chi amministra, volta a conseguire il buon funzionamento di un ente pubblico o privato. Scienza dell'amministrazione: la disciplina che studia l'organizzazione dell'amministrazione pubblica al fine del più corretto e funzionale svolgimento dell'attività in relazione ai compiti istituzionali dei vari uffici e organi. È chiamata anche “tecnica dell'organizzazione amministrativa”. Fig.: cose, affari di ordinaria amministrazione, usuali, comuni, poco impegnativi.

2) Insieme delle persone che amministrano: l'amministrazione del personale; consiglio di amministrazione, nel diritto commerciale, organo esecutivo di una società per azioni; ente o ufficio che gestisce un'attività finanziaria o un servizio collettivo: l'amministrazione delle Poste e Telegrafi; Amministrazione del patrimonio della Santa Sede; Amministrazioni Apostoliche, circoscrizioni ecclesiastiche (diocesi o parte di essa) il cui governo è affidato dalla Santa Sede a un ecclesiastico, per motivi particolari, solo in via straordinaria; sono generalmente temporanee, ma possono essere anche permanenti se speciali condizioni politiche consigliano la loro costituzione (in questi casi l'amministratore apostolico è generalmente investito dei diritti, onori e obblighi spettanti a un vescovo residenziale).

3) Sede, ufficio in cui gli amministratori esercitano la loro attività.

Diritto privato

In senso lato tutti gli atti o negozi giuridici che, in contrapposizione agli atti di disposizione, non apportano sostanziali modifiche al valore e al patrimonio giuridico dei beni a cui sono applicati; in senso stretto l'attività che ha lo scopo di conservare uno o più beni. L'amministrazione ha limiti ben precisi essendo intesa solo alla conservazione dello stato e del valore attuale dei beni o, al più, alla conservazione della capacità produttiva dei beni e al loro incremento. È quindi escluso ogni atto di alienazione. A questi principi di massima la legge aggiunge per i singoli casi specifiche modalità. L'amministrazione può essere temporanea o duratura ed è passibile di controlli che si differenziano a seconda dei casi. Si distinguono: A) L'amministrazione controllata, particolare forma di gestione di un'impresa commerciale che si trovi in uno stato di insolvenza transitoria. Essa è chiesta dall'imprenditore, disposta dal tribunale, approvata dalla maggioranza dei creditori privilegiati e affidata a un commissario giudiziale che ha il compito di sorvegliare l'azienda per un periodo non superiore a un anno. Se nel frattempo il debitore risulta insolvente, viene dichiarato fallito; se invece riesce a soddisfare regolarmente i suoi impegni, l'amministrazione controllata cessa. B) L'amministrazione giudiziaria, istituto proprio dell'esecuzione immobiliare, disposto dal giudice quando non ritenga possibile o conveniente l'ulteriore subastazione di un immobile, il cui primo incanto sia andato deserto. Ha la durata massima di tre anni, durante i quali possono esser fatte offerte di acquisto e può essere richiesto un nuovo incanto. C) L'amministrazione straordinaria per aziende di credito, che viene applicata quando un istituto di credito abbia commesso gravi violazioni delle norme legali e statutarie; risultino forti perdite nel patrimonio; s'imponga, per richiesta degli stessi organi, lo scioglimento degli organi amministrativi. L'iter della procedura inizia con un decreto del ministro del Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi; segue la nomina di uno o più commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza che, al termine della loro attività (generalmente un anno), stendono un rapporto, ma nel frattempo si preoccupano di ridare all'istituto i suoi organi normali di amministrazione, ai sensi del T.U. in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

Diritto pubblico

L'amministrazione pubblica è il complesso degli organi cui è demandato il perseguimento di fini d'interesse generale. In senso oggettivo è l'attività concreta svolta dallo Stato, direttamente o indirettamente, per promuovere il perfezionamento e il miglioramento economico e sociale. In senso soggettivo è il complesso degli organi diretti e indiretti dello Stato che svolgono in via principale attività amministrativa. A seconda che la competenza si estenda a tutto il territorio nazionale o ai centri amministrativi nei quali è ripartito detto territorio, si distinguono: A) l'amministrazione centrale, che si differenzia ulteriormente in: diretta, comprensiva di tutti gli organi e uffici statuali che hanno sede nella capitale e perseguono direttamente gli scopi dello Stato (presidente della Repubblica, presidente del Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri, ministri) ovvero hanno poteri consultivi in relazione all'attività di detti organi e uffici (Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Organi consultivi tecnici, Consiglio superiore delle Pubbliche Amministrazioni, dei Lavori Pubblici, della Sanità, ecc.) o di controllo (Corte dei Conti); indiretta, che comprende tutti gli organi e uffici a carattere nazionale, che perseguono fini d'interesse pubblico ma sono dotati di autarchia e non si identificano quindi con gli organi statuali (Enti di Diritto Pubblico). B) L'amministrazione locale, comprendente tutti gli organi e gli uffici di amministrazione aventi sede nelle ripartizioni amministrative territoriali e competenza limitata a esse (regioni, province, comuni). Hanno la stessa denominazione gli uffici periferici dell'amministrazione centrale (prefetture, direzioni provinciali del tesoro, uffici del genio civile, ecc.).

Diritto penale

In relazione alle pene che la legge prevede per i delitti contro la pubblica amministrazione, il Codice Penale estende il concetto di amministrazione pubblica all'intera attività dello Stato, comprendendovi anche tutto il settore legislativo-giudiziario e gli enti pubblici, al fine di tutelare l'interesse pubblico per il normale funzionamento della pubblica amministrazione e la competenza e onestà dei suoi funzionari. I delitti dei pubblici ufficiali ed equiparati contemplati dalla legge sono: il peculato, la concussione, la corruzione, l'abuso d'ufficio, l'interesse privato in atti d'ufficio, l'istigazione all'inosservanza, la violazione dei doveri riguardanti la custodia di beni pignorati o sequestrati; i delitti del privato contro la pubblica amministrazione sono: violenza o resistenza a pubblico ufficiale, interruzione o turbamento di pubblici servizi, oltraggio, millantato credito, ecc.

Diritto internazionale

L'amministrazione fiduciaria è un istituto introdotto dalla Carta delle Nazioni Unite, a disciplina del rapporto di tutela internazionale, sorto per effetto di un accordo che preveda le condizioni alle quali il territorio sottoposto ad amministrazione fiduciaria sarà amministrato e l'autorità cui è demandato l'esercizio dell'amministrazione (uno Stato, più Stati, ONU). Ha lo scopo di assicurare il progresso politico, economico e sociale dei popoli (già colonie o mandati) preparandoli all'autogoverno.

Economia aziendale

L'amministrazione aziendale racchiude la complessa attività umana mediante la quale si realizza il governo dell'azienda, ponendo in essere tutte le operazioni volte al perseguimento delle sue finalità. L'analisi sistematica dell'unitaria amministrazione aziendale conduce alla classificazione dei fatti amministrativi in tre categorie astrattamente divise: le operazioni relative all'ordinamento delle forze economiche del sistema aziendale, al loro coordinamento e alla determinazione delle loro funzioni (organizzazione); le operazioni, ordinate sistemicamente, mediante le quali si esplica l'attività direttamente rivolta al raggiungimento dei fini aziendali (gestione); le determinazioni e le misurazioni qualitative delle variazioni delle grandezze, di natura economica e finanziaria, provocato dagli accadimenti gestionali (rilevazione). I fatti amministrativi così classificati sono legati da un rapporto di correlazione e di strumentalità: quelli organizzativi sono orientati dall'esigenza di assicurare lo svolgimento ottimale dei fatti gestionali, che vengono controllati mediante gli strumenti della rilevazione.

Organizzazione militare

Amministrazione militare, branca dell'organico che provvede ai bisogni materiali del soldato e alla conservazione e alla distribuzione del materiale. La responsabilità della buona amministrazione dei reparti tocca ai rispettivi comandanti i quali devono curare che l'interesse del soldato non vada disgiunto da quello dello Stato. È pertanto loro preciso dovere assicurarsi che ciascun militare riceva quanto gli compete e che non si producano malversazioni a carico dell'erario. Le cure amministrative si estendono naturalmente anche ai corredi, agli arredi, agli automezzi, ecc. Già gli eserciti greci e romani avevano una loro organizzazione amministrativa. Completamente negletta durante il Medioevo, l'amministrazione militare risorse, benché rozzamente, all'epoca delle milizie mercenarie. Di una vera e propria amministrazione militare, intesa nel senso moderno, si può parlare solo all'epoca di Luigi XIV che la instaurò nel suo esercito per merito del ministro Louvois. Napoleone dedicò grandi cure all'amministrazione militare; ne fece un servizio con personale proprio interamente militare con una propria uniforme. In Italia l'amministrazione militare si inserisce nell'ordinamento amministrativo dello Stato con il Ministero della Difesa. Il servizio di amministrazione militare trae origine dal Battaglione d'Amministrazione costituito in Torino nel 1856 per curare l'impiego dei fondi e il mantenimento della truppa nell'esercito piemontese. Nel 1860 l'ente si trasforma in Corpo di Amministrazione. Nel 1872, allo scopo di affidare il servizio di contabilità a ufficiali tecnicamente preparati, viene istituito il ruolo del personale degli uffici contabili che l'anno successivo viene ristrutturato in Corpo Contabile Militare, i cui ufficiali vengono addestrati presso l'Accademia Militare di Modena. Nel 1940 il Corpo assume la denominazione di Servizio Amministrazione Militare.

Bibliografia (per il diritto)

M. S. Giannini, Lezioni di Diritto Amministrativo, Roma, 1960; G. Guarino, Dizionario amministrativo, Milano, 1983.

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