assoluzióne

Indice

Lessico

sf. [sec. XIV; dal latino absolutíonis]. L'atto dell'assolvere, riferito specialmente al diritto e alla religione: verdetto di assoluzione con formula piena; chiedere, concedere, rifiutare l'assoluzione; anche la formula usata dal sacerdote per assolvere il penitente dai peccati.

Diritto

È il provvedimento del giudice penale, pronunciato a seguito del dibattimento, col quale si proscioglie l'imputato dal reato del quale è accusato: se il fatto non sussiste; se l'imputato non lo ha commesso; se il fatto non costituisce reato; se il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione (vedi legittima difesa); se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile. Il nuovo Codice di Procedura Penale (1989) non prevede l'assoluzione per insufficienza di prove, pertanto, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile (art. 530 Codice di Procedura Penale).

Religione

Assoluzione sacramentale, è l'atto con cui il sacerdote confessore dichiara, in nome di Cristo e della Chiesa, il penitente prosciolto dai peccati confessati. L'assoluzione costituisce una vera sentenza, pronunziata dal giudice a conclusione del giudizio e per essa il penitente è liberato dalla dannazione anche se non ne segue automaticamente il condono completo di tutte le pene. Oltre a quello giuridico, l'assoluzione ha anche un valore sacramentale, perché ridona al penitente la grazia abituale e sacramentale. L'assoluzione sacramentale richiede al ministro di essere rivestito dell'ordine sacerdotale e della necessaria giurisdizione e di avere l'intenzione di assolvere. Al penitente (o soggetto), oltre a essere battezzato e sano di mente, si richiedono la volontà di ricevere l'assoluzione e la disposizione ad accettare la congrua penitenza. La formula dell'assoluzione costituisce parte essenziale del sacramento e per essere valida deve esprimere gli elementi essenziali di una sentenza giudiziale; le parole rituali della formula sono: Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti (Io ti assolvo dai tuoi peccati in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo). L'assoluzione deve essere data di presenza e oralmente (non vale quindi per telefono o per iscritto).

R. Pannain, La struttura del reato, Milano, 1961; F. Cordero, Codice di procedura penale commentato, Milano, 1990.

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