autopsìa

sf. [sec. XIX; dal greco autopsía, il vedere con i propri occhi]. Ispezione del cadavere a scopo diagnostico; si differenziano un'autopsia anatomopatologica o clinica, diretta a specificare le caratteristiche nosografiche del processo morboso, a verificare la correttezza della diagnosi posta in vita e a rilevare eventuali errori diagnostici, e un'autopsia medico-legale, che si effettua obbligatoriamente in tutti i casi di morte violenta per stabilire se il decesso sia accidentale o la conseguenza di un atto criminoso. Nell'autopsia anatomopatologica si distinguono quattro momenti principali: descrizione delle alterazioni anatomiche che vengono riscontrate durante il progressivo svolgersi dell'autopsia; epicrisi, o storia patologica del soggetto ricostruita in base ai rilievi anatomici e alle notizie clinico-anamnestiche; diagnosi anatomopatologica, in cui dapprima si analizza il processo anatomico prevalente connesso alla malattia principale, in seguito si considerano le altre alterazioni secondarie a questa connesse e infine si studiano le lesioni anatomiche legate a malattie pregresse; precisazione delle cause di morte, definite tramite il confronto di tutte le lesioni anatomiche riscontrate. Nell'esecuzione dell'autopsia anatomopatologica si segue un ordine costante che comprende: esame esterno del corpo (sesso, costituzione, condizioni di alimentazione, stato delle mucose eccetera); esame interno con apertura della scatola cranica, della cavità addominale, di quella toracica, eccetera, secondo un ordine fisso; asportazione e fissazione del materiale anatomico per le indagini di laboratorio. L'autopsia medico-legale ha inizio con l'esame di quelle parti corporee che presentano le alterazioni più marcate e sono probabilmente in relazione con la morte. Tutti i tessuti, gli organi e i liquidi organici che si ritiene possano fornire dati rilevanti vengono raccolti (repertati) per costituire eventuali prove testimoniali. Momento conclusivo dell'autopsia medico-legale è il protocollo di dissezione, costituito da una parte introduttiva, da una descrittiva e da una conclusiva. In quest'ultima il perito settore stabilisce le cause della morte, ne specifica le modalità, riporta i risultati ottenuti con eventuali indagini complementari svolte in laboratorio e giustifica le proprie conclusioni. § Secondo il diritto italiano l'autopsia è ordinata dal procuratore della Repubblica quando per la morte di una persona sorga sospetto di reato (articolo 116 della norme di attuazione, di coordinamento e transizione del Codice di procedura penale).

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