Lessico

sm. [sec. XVII; dal francese hasard, che risale all'arabo volg. az-zahr, il dado]. Propr., gioco di dadi fondato sulle varie possibilità di combinazione dei punti. Comunemente estens., incertezza di risultato, rischio, alea: mettere all'azzardo le proprie sostanze; esporsi all'azzardo di perder la vita; concretamento, atto rischioso, temerario: è stato un azzardo tuffarsi a quell'altezza; per azzardo, a caso, alla cieca.

Giochi d'azzardo

Giochi molto eterogenei, nei quali l'esito dipende esclusivamente o quasi dal caso e i partecipanti vincono o perdono una somma di danaro o qualsiasi altra posta (versata all'inizio o durante il gioco). I giochi d'azzardo comprendono giochi con i dadi (krabs), gli aliossi e il girlo, con le carte (poker, baccarà, ventuno), con la roulette, i vari tipi di lotteria, la tombola, la morra, il biribisso e anche le scommesse. Poiché il margine lasciato all'abilità dei giocatori è minimo, l'interesse e il piacere del gioco risiedono essenzialmente nell'azzardo stesso, com'è il caso anche nei cosiddetti concorsi-pronostici (totocalcio) e nel lotto, che pure non possono essere considerati veri giochi d'azzardo. Talvolta al gusto del rischio si unisce la passione che prova il giocatore per l'avvenimento sul quale egli scommette, come nel caso delle corse dei cavalli o delle partite di calcio.

Diritto: il Codice Penale

L'azzardo costituisce reato contravvenzionale e come tale è punito dalla legge penale italiana. Secondo l'articolo 718 del Codice Penale, commette reato chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualsiasi specie tenga gioco d'azzardo o lo agevoli. La legge punisce, inoltre, chi nelle medesime circostanze prenda parte al gioco. Costituiscono aggravanti l'istituzione o la tenuta abituale di una casa da gioco; la rilevanza delle poste; la partecipazione di persone minori di diciotto anni. Il danaro esposto sul banco viene confiscato.

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