Descrizione generale

Edificio, monumento o area naturale di particolare valore, tutelato dallo Stato come patrimonio pubblico collettivo anche se proprietà di un privato. Un bene è l'oggetto che cade sotto il dominio del diritto. Più precisamente i beni sono le cose che possono formare oggetto di diritti. Tale definizione, riportata dal Codice Civile italiano nel libro riguardante la proprietà, postula che la nozione di bene sia meno vasta di quella di oggetto di diritto; quest'ultimo, infatti, può essere non solo un bene ma anche un servizio, un rapporto giuridico o una relazione personale. La nozione di bene, inoltre, è meno vasta anche di quella di cosa giacché, mentre i beni si riferiscono sempre a cose, queste non sempre sono beni. Il diritto suddivide i beni nella generale distinzione di immobili e mobili. I primi sono tutte quelle cose che per loro natura non possono trasportarsi da un luogo a un altro, come il suolo, le costruzioni, i corsi d'acqua, le piantagioni, ecc. Per esclusione sono beni mobili tutti quelli che non appartengono alla categoria degli immobili. A tale fondamentale distinzione consegue una differente disciplina legislativa nella regolamentazione dei diritti e dei rapporti inerenti ai beni mobili e immobili. Le principali differenze nel loro regime giuridico riguardano la forma degli atti di trasferimento, la loro pubblicità, le norme sulla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria, quelle relative alle garanzie che su di essi possono fondarsi.

Beni culturali e ambientali

Il patrimonio rappresentato dalle testimonianze materiali, che nell'ambito del territorio, documentano la storia e la civiltà del Paese. Secondo l'ideologia della tutela, parti mobili e immobili del territorio sono oggetto di speciale regime conservativo delle caratteristiche intrinseche e irripetibili che un giudizio di valore dichiara inalienabili al pubblico godimento. Tali parti presentano interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, letterario, paleontologico, preistorico, politico, militare; i beni archivistici e librari come gli archivi e le biblioteche statali e private; le fotografie e gli esemplari di opere cinematografiche di oltre venticinque anni; le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico. Inoltre anche i mezzi di trasporto con settantacinque anni di età e gli strumenti scientifici e tecnici di cinquanta anni sono considerati beni Questo speciale regime, costituzionalmente riconosciuto, trova riscontro in Italia nella legge del 1º giugno 1939, n. 1089, per “cose di interesse artistico e storico” e “bellezze naturali e panoramiche”. Per assicurare la migliore tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio archeologico, storico-artistico, archivistico e librario, nel 1975 è stato istituito in Italia il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Ai sensi della legge 29 gennaio 1975, n. 5, sono di competenza di questo ministero le attribuzioni in precedenza spettanti: al Ministero della Pubblica Istruzione in materia di antichità e belle arti, di accademie e biblioteche e diffusione della cultura, di sicurezza del patrimonio culturale; alla presidenza del Consiglio dei ministri relative alla Discoteca di Stato e ai servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica, scientifica; al Ministero degli Interni in materia di archivi di Stato. Organo consultivo del nuovo ministero è il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, presieduto dal ministro e composto, tra gli altri, di rappresentanti di altri ministeri, delle regioni e province autonome. Successivamente è stata avanzata la proposta di una radicale revisione legislativa, tendente alla decentralizzazione delle competenze assegnate al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con l'affidamento di gran parte dell'attività di salvaguardia alle regioni. La proposta si inseriva in un più generale progetto di snellimento dell'apparato amministrativo statale ma l'eventuale “regionalizzazione” della materia, e dunque la messa a punto di leggi di volta in volta simili ma non necessariamente uniformi da regione a regione, poteva dare luogo a differenze destinate a minacciare l'integrità dei beni del nostro Paese. Nel 1997 è intervenuto un fatto nuovo, destinato a imprimere un significativo mutamento dell'assetto legislativo in seno al quale vengono espletate le funzioni di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. È stato infatti presentato un disegno di legge per l'accorpamento in un testo unico di tutte le leggi fino a quel momento emanate in materia. Il nuovo strumento legislativo non soltanto recepiva la citata legge n. 1089, ma anche altri importanti provvedimenti, tra cui la cosiddetta “legge Ronchey” (legge 14 gennaio 1993, n. 4, di conversione del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433). La proposta non mirava unicamente a razionalizzare l'apparato normativo di riferimento per il settore, ma conteneva anche una serie di proposte elaborate con il fine di rendere più snella ed efficiente l'attività svolta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Sulla scia di questa politica di riforma, il 31 luglio 1998 il Consiglio dei Ministri approvava la bozza di riforma che segnava la nascita del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, riunificando competenze fino a quel momento frammentate in varie amministrazioni dello Stato, secondo una linea che in parte si avvicina all'assetto dato in Francia al locale Ministero per la Cultura. L'istituzione ufficiale del nuovo dicastero è stata sancita con il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Nell'ottobre 1999 è stato quindi approvato il decreto legislativo che contiene il Testo Unico sui beni culturali e ambientali (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490). Il testo è composto di 166 articoli e di un allegato ed è ripartito in due titoli, il primo dedicato ai beni culturali e l'altro ai beni paesaggistici e ambientali.

Beni ecclesiastici

Tutti i mezzi necessari o utili al conseguimento dei fini propri della Chiesa. Essi si distinguono in beni spirituali e beni temporali. Sono beni spirituali i sacramenti, i sacramentali, le indulgenze; sono invece temporali le cose aventi un sostrato economico indipendentemente dalla loro connessione con entità spirituali. Si dividono in: corporali, beni mobili e immobili, e incorporali, diritti personali e reali; beni ecclesiastici sacri sono propriamente le chiese, gli oratori, gli arredi sacri, ecc. La Chiesa afferma ancora l'immunità reale sui beni di proprietà ecclesiastica e l'immunità locale sui luoghi sacri. L'art. 30 del Concordato tra Santa Sede e Stato italiano (Patti Lateranensi) dice: “La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico o associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza e il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili. Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici e alle associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali”.

Bibliografia (per il diritto)

B. Biondi, I beni, Torino, 1956; A. Trabucchi, Istituzioni di Diritto Civile, Padova, 1987.

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