Lessico

Sf. [sec. XVI; dal nome della famiglia veneta Della Borsa (olandese Van der Burse) che a Bruges fece del proprio palazzo fin dal sec. XIV un centro di commercio].

1) Riunione periodica di uomini d'affari (propr., borsa di commercio) per la contrattazione di titoli pubblici e privati, merci di vario genere e servizi sotto l'osservanza di determinate norme: listino di borsa, elenco dei prezzi dei vari titoli; edizione borsa, quella del giornale che pubblica la rubrica del listino di borsa subito dopo la chiusura delle borse; giocare in borsa, eseguire operazioni di borsa speculando sulle oscillazioni dei valori; ribasso, rialzo in borsa, diminuzione o aumento delle quotazioni dei valori contrattati. Concretamente, il luogo, l'edificio in cui le riunioni avvengono: la borsa è vicina al tribunale.

2) Per estensione, compravendita d'altro genere: borsa dei calciatori, in Italia, quotazione dei giocatori di calcio nel periodo in cui avvengono i trasferimenti da una società all'altra.

3) Borsa nera o borsanera: contrattazione non ufficiale o illegale di valute pregiate e metalli preziosi; durante la seconda guerra mondiale, ogni forma di commercio clandestino illegale, specialmente di generi alimentari razionati. § In tecnica bancaria, particolare istituzione organizzata per lo svolgimento regolare di affari commerciali; in senso economico è quindi un mercato in cui vengono negoziati capitali nel senso più ampio del termine, cioè valori, merci e servizi. I capitali negoziati in borsa devono possedere determinati requisiti come una notevole fungibilità, trasferibilità e devono essere disponibili in quantità considerevole. La borsa che tratta affari in titoli (azioni e obbligazioni di società industriali, commerciali e finanziarie, titoli di Stato, cartelle di credito fondiario, ecc.), in divise, in monete, in metalli preziosi, è detta borsa valori; quella che tratta affari in merci e servizi (noli e assicurazioni) è detta borsa merci. Il termine borsa viene d'altra parte usato nel linguaggio comune per indicare anche il luogo in cui si svolgono gli affari o l'insieme degli operatori che vi si raccolgono o il complesso degli affari che vi si trattano.

4) Consiglio di borsa, organo istituito con il decreto 28 gennaio 1993 a cui erano state attribuite le funzioni precedentemente svolte dai comitati direttivi degli agenti di cambio. In seguito alla privatizzazione della borsa è stata costituita la società Borsa italiana che ha assunto le funzioni del Consiglio di borsa (decreto legislativo 415 del 23 luglio 1996).

Cenni storici

L'origine della borsa si fa risalire alle fiere medievali dove si trattavano merci, cambiali, si determinavano i tassi di cambio delle diverse monete e si procedeva periodicamente alla compensazione generale delle partite di debito e credito. A partire dal sec. XIV, i mercanti italiani si riunivano periodicamente in una loggia di Bruges, nelle Fiandre, appartenente alla famiglia Van der Burse, per effettuare negoziazioni su cambi, su titoli di Stato, su merci, soprattutto spezie. Successivamente, con una certa regolamentazione degli usi mercantili si ebbero anche i primi esempi di borse organizzate, sempre però a carattere “misto”, in quanto appunto vi si trattavano sia merci, sia cambi, sia titoli. Al 1531 si fa risalire la borsa di Anversa cui seguirono quelle di Lione (1546 o 1548) e di Tolosa (1549). Contemporaneamente sorsero anche borse in diverse città tedesche (per esempio ad Amburgo) e nel 1564 cominciò a funzionare a Londra il Royal Stock Exchange. A Parigi la prima borsa fu costituita solo nel 1724 e a New York le basi dello Stock Exchange furono poste nel 1817 con l'istituzione del New York Stock and Exchange Board. In Italia, dove peraltro nel Medioevo e nel Rinascimento si erano avuti numerosi esempi di mercati organizzati (come le fiere dei cambi), le borse vere e proprie sorsero solo nel sec. XIX e sostanzialmente in applicazione del codice di commercio francese. La più antica per anno di istituzione pare sia la borsa di Trieste (1775) seguita da quella di Roma (1802). Quelle di Milano e di Firenze risalgono al 1808, quella di Napoli al 1810, quella di Torino al 1850, quella di Genova al 1855, quella di Bologna al 1861, quella di Palermo al 1862, quella di Venezia al 1875. Nel sec. XIX si ebbe in generale non solo uno sviluppo e un consolidamento dell'istituzione della borsa in connessione all'affermarsi dell'industrializzazione e del capitalismo, ma altresì si delineò la separazione fra le due borse sia per forma di organizzazione sia per schemi operativi.

Economia: le riforme della Borsa dagli anni Novanta a oggi

Tra gli anni 1985 e 1990 sono stati emanati numerosi provvedimenti normativi destinati a introdurre nuovi istituti, a regolamentare aree del mercato mobiliare in precedenza non disciplinate o ancora a recepire e sistematizzare situazioni rilevate nella realtà operativa della borsa. A partire dall'inizio degli anni Novanta, dopo questo periodo prolifico di leggi, decreti e norme secondarie di competenza della CONSOB e della Banca d'Italia, è sorta l'esigenza di elaborare una riforma complessiva del mercato mobiliare, prevalentemente incentrata nella chiara determinazione dell'attività di intermediazione mobiliare, delle forme di negoziazione e delle forme di liquidazione dei contratti e che si ponga come obiettivo la creazione di nuovi mercati. Di fondamentale importanza è la legge 2 gennaio 1991, n. 1, che oltre a definire l'attività di intermediazione mobiliare individua un nuovo soggetto autorizzato all'attività di intermediazione, la SIM (Società di Intermediazione Finanziaria). Per garantire il buon fine della compensazione delle negoziazioni effettuate in borsa è stata istituita nel 1992 la Cassa di compensazione e garanzia presso la quale vengono depositati i margini a garanzia dei contratti. Nel 1996 è stata inoltre recepita nel nostro ordinamento la direttiva CEE n. 93/22 del 10 maggio 1993, che prevede l'ingresso nel mercato mobiliare italiano di intermediari esteri, con l'apertura di una filiale in Italia oppure direttamente in regime di libera prestazione dei servizi. La stessa direttiva consente alle banche di svolgere attività di intermediazione (mentre in precedenza gli enti creditizi erano esclusi dall'esercizio sui mercati regolamentati dell'attività di negoziazione per conto proprio o per terzi e potevano accedervi solo attraverso le SIM) e avvia il processo di privatizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari prevedendo la loro trasformazione in società per azioni. Il 1° luglio 1998 è entrato in vigore il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, denominato TUF) che realizza un'opera di ammodernamento e risistemazione della disciplina. Il TUF definisce quali sono i possibili servizi di investimento (negoziazione per conto proprio, negoziazione per conto terzi, collocamento con o senza garanzia, gestione su base individuale di portafogli di investimento, raccolta ordini e mediazione) e le attività collegate con la gestione collettiva del risparmio e indica quali intermediari - fra banche, SIM, società di gestione del risparmio e finanziarie - sono abilitati a esercitarli nei confronti del pubblico. L'organizzazione e la gestione dei mercati è riconosciuta come attività di impresa, esercitabile dunque da società per azioni private, dette “società di gestione”. Tali società hanno il compito di predisporre le strutture e i servizi del mercato, di determinare le tariffe, di decidere sull'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari e degli intermediari. Le società di gestione dei mercati sono tenute inoltre a curare la diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti previsti dalla normativa per le società quotate in borsa. Nel loro operato le società di gestione dei mercati debbono attenersi al rispetto di un regolamento deliberato dall'assemblea degli azionisti e approvato dalla CONSOB, che ne verifica la conformità alla disciplina comunitaria e l'idoneità ad assicurare la adeguata trasparenza al mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. La CONSOB ha il compito di vigilare in via continuativa sui mercati e sulle stesse società di gestione, alle quali può chiedere periodicamente dati e documenti, nei confronti delle quali può eseguire ispezioni e, in casi di necessità e urgenza, adottare provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione e di liquidazione, solo in presenza di fatti di eccezionale gravità. Solo sul mercato all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) e sul sistema degli scambi organizzati di fondi interbancari (MID: Mercato Interbancario dei Depositi), in relazione all'importanza che rivestono per l'esercizio delle funzioni di politica monetaria, la vigilanza è attribuita alla Banca d'Italia. In particolare, le autorità di supervisione sui mercati (CONSOB e Banca d'Italia) vigilano affinché il processo di formazione dei prezzi sia efficiente e risponda con rapidità alla diffusione di nuove informazioni, affinché siano garantite pari opportunità di negoziazione a tutti gli investitori ammessi al mercato. Le attività che seguono il momento della prima contrattazione sul mercato e i servizi che rendono possibile il definitivo completamento dell'operazione di scambio - ovvero il riscontro dell'operazione, i sistemi di compensazione e di regolamento, la gestione accentrata dei titoli e i sistemi di garanzia dei contratti - sono riconosciuti elementi di importanza fondamentale ai fini di un corretto svolgimento delle operazioni e, in definitiva, della stabilità del mercato. Di conseguenza, benché il TUF riaffermi la possibilità che tali servizi siano gestiti da società private, la stessa normativa prevede una incisiva presenza delle autorità di supervisione nel disciplinare il funzionamento di detti servizi e nell'attribuire per legge alla Banca centrale la gestione diretta del servizio di regolamento finale del contante. Il TUF ha inoltre ridefinito il reato di abuso di informazioni privilegiate pre trarne vantaggi sui mercati (il cosiddetto insider trading), ha reso più pesanti le pene previste e ha rafforzato i poteri della CONSOB per l'accertamento dei reati della specie. A fine 2000 erano dunque operanti in Italia i seguenti mercati regolamentari: il mercato azionario telematico (MTA), il mercato al dettaglio delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT), il mercato dei contratti a premio (MPR), il mercato azionario “ristretto”, il mercato degli strumenti derivati su azioni e indici di borsa (IDEM), il mercato italiano dei futures su titoli di Stato (MIF) e il cosiddetto Nuovo Mercato per le piccole imprese innovative con elevata potenzialità di crescita, gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. e il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS), gestito dalla MTS S.p.A.

Economia: operazioni di borsa, generalità

Operazioni aventi per oggetto la negoziazione di titoli, cambi, oro, argento, platino in verghe (borsa valori) e merci di vasto mercato e consumo (borsa merci). La vendita o compera riguarda valori mobiliari e tipi o standard di merci quotati in riferimento a una quantità base indivisibile denominata lotto. Nella borsa valori italiana le contrattazioni avvengono alle grida in quanto gli agenti di cambio riuniti in un recinto (parquet o corbeille) gridano i prezzi ai quali intendono negoziare i titoli. Dal 1994 le azioni, i warrants, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili quotati in Borsa vengono negoziati attraverso il sistema telematico della Borsa valori (borsa telematica). Gli ordini d'acquisto o di vendita conferiti dagli investitori agli operatori ammessi alla trattazione continua possono fissare le condizioni di prezzo (ordine limitato, circa, piccolo circa, ecc.) e di tempo (valido Borsa, in apertura, in chiusura, urgenziando, ecc.) o lasciare facoltà all'operatore di eseguire gli ordini alle migliori condizioni possibili (ordine al meglio, curando). Le operazioni si distinguono in operazioni a pronti, in cui l'esecuzione del contratto avviene nel giorno della stipulazione e operazioni a termine, non superiori a 45 giorni. Queste ultime si suddividono in operazioni a termine fermo, in cui l'effettiva esecuzione del contratto avviene in un giorno prestabilito detto giorno di liquidazione (fine mese e fine mese prossimo); operazioni a termine con premio per cui uno dei contraenti, mediante il pagamento di un premio, si riserva la facoltà di eseguire il contratto o annullarlo (premio dont e premio pour livrer), o scegliere se definirsi compratore o venditore (premio stellage) o, infine, raddoppiare o triplicare la quantità di titoli negoziati (premio noch). Il giorno per la stipulazione del contratto, per la risposta a premi e la liquidazione sono fissati nel calendario di borsa. Una particolare configurazione assume il riporto di borsa. Della stessa natura giuridica del riporto di banca, consente il rinvio da fine mese al mese successivo della liquidazione di una speculazione che, se eseguita nei termini stabiliti, determinerebbe una perdita. Anche il giorno di stipulazione del riporto è fissato nel calendario di borsa.

Economia: operazioni di borsa, le contrattazioni

Nelle borse merci le contrattazioni si svolgono per merci tipo, con esclusione di merci deperibili e merci oggetto di monopolio. I contratti possono riguardare operazioni compiute sul mercato dell'effettivo o del disponibile, e sul mercato a termine o dell'indisponibile. I contratti su disponibile impegnano le parti alla effettiva consegna delle merci con pagamento immediato (contratti per contanti) o entro breve termine (contratti a consegna). Il mercato dell'effettivo costituisce un mercato di approvvigionamento. I contratti a termine, con esecuzione differita, sono stipulati allo scopo di coprire i rischi connessi a un'operazione conclusa sul mercato dell'effettivo o per pura speculazione. Con l'avvio della borsa telematica, il facile ottenimento di informazioni e la possibilità di impartire ordini di acquisto o di vendita tramite computer permette a un qualunque operatore di partecipare alle contrattazioni di un qualsiasi mercato nel mondo, superando barriere di spazio e di tempo. Tra l'altro, i fusi orari esistenti fanno in modo che, nell'arco delle 24 ore, ci siano sempre mercati borsistici aperti. In Italia, sebbene la borsa risulti ben più limitata di quelle anglosassoni o giapponesi, a motivo del progressivo sviluppo delle contrattazioni, si è disposto di non consegnare più ai compratori i fissati bollati, ma di accantonarli presso il Monte Titoli, a cui tutto il sistema fa riferimento. I movimenti si realizzano quindi con delle semplici scritture contabili. Al fine di sintetizzare l'andamento complessivo dei prezzi dei titoli, mediante la tecnica delle medie ponderate, vengono costruiti degli indici azionari generali; in Italia il più famoso è quello relativo alla borsa di Milano, il cosiddetto Mib; nel mondo l'americano Dow Jones. e Nasdaq; nei mercati asiatici Nikkei. Tuttavia i titoli azionari non sono gli unici titoli trattati in borsa; il settore dei titoli a reddito fisso assume altresì notevole importanza, così come le valute, trattate nelle borse valori e, soprattutto, nel mercato interbancario.

Borsa italiana e mercato europeo

In un'ottica di maggiore liberalizzazione dei mercati della Comunità Europea, sono ammessi al mutuo riconoscimento più di 60 mercati regolamentati dislocati nei 15 Paesi europei aderenti alla Comunità. Tale progressiva integrazione finanziaria e la volontà di creare dei mercati di riferimento per l'area dell'euro ha indotto la MTS S.p.A., insieme con i 24 intermediari più attivi sui mercati di titoli di Stato europei, a costituire una società di diritto inglese, la EuroMTS Ltd, che dall'aprile 1999 ha attivato un mercato - denominato EuroMTS - che tratta i titoli di Stato più importanti denominati nella valuta comunitaria. Nel 2007 la Borsa Italiana si è fusa con la LSE di Londra.

Diritto

In Italia le borse di commercio sono organizzazioni pubbliche istituite con decreto del capo dello Stato su proposta della competente Camera di Commercio. Lo Stato esercita sulle borse, per mezzo del Ministero del Tesoro, funzioni di vigilanza allo scopo di evitare illecite manovre sul mercato dei titoli, nell'interesse dell'economia nazionale. L'ingresso nelle borse è libero a tutti coloro che abbiano capacità di obbligarsi. Ne sono esclusi i falliti e i condannati per determinati reati contro la proprietà e contro la fede pubblica. I valori mobiliari sono ammessi alla quotazione in borsa con decreto del Ministero del Tesoro. Alla quotazione sono ammessi di diritto i titoli del debito pubblico, i titoli di Stato e quelli da esso garantiti, le cartelle del debito fondiario; con speciali garanzie, i titoli emessi dalle Province e dai Comuni su delibera delle Camere di Commercio (approvata dal Ministero del Tesoro), sono ammessi alle quotazioni anche i titoli delle società commerciali per azioni se soddisfa alcuni requisiti fissati dalla legge. La società sarà previamente ammessa al mercato ristretto, le cui contrattazioni si sviluppano parallelamente ma in via indipendente dal listino ufficiale; solo dopo un certo lasso di tempo, soddisfatti i requisiti minimi di capitale e avendo adempiuto ad alcuni obblighi imposti dalla CONSOB, essa potrà fare richiesta di ammissione al listino ufficiale.

Bibliografia

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