bancàbile

agg. [da banca]. Di cambiale in possesso dei requisiti richiesti dall'istituto di emissione per essere ammessa allo sconto. Tali requisiti consistono nel numero delle firme, almeno due di notoria solvibilità; nel luogo di pagamento, piazza bancabile, in cui deve risiedere una filiale o una corrispondente dell'istituto di emissione (la piazza non bancabile è però resa bancabile con la domiciliazione o pagamento dell'effetto in una sede in cui esiste una filiale o corrispondente); nella scadenza intercorrente dalla data di sconto non superiore a quattro mesi; nell'accettazione di tratte e nella mancata apposizione di clausole quali “senza spese” o “non all'ordine”. La non bancabilità di un effetto non esclude lo sconto ma comporta oneri supplementari per la sua ammissione in quanto non riscontabile da una banca presso l'istituto di emissione.

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