brevétto

Indice

Lessico

sm. [sec. XVII; dal francese brevet].

1) Riconoscimento giuridico che viene concesso e tutelato dalla legge in via esclusiva all'inventore di procedimenti idonei ad avere un'applicazione industriale.

2) Attestato ufficiale della capacità di esercitare determinate mansioni (particolare a bordo delle navi e degli aerei): brevetto di capitano, di pilota; avere il brevetto, essere abilitato alla guida di velivoli. Per estensione, riconoscimento pubblico di determinate qualità e capacità in un certo campo.

3) Ant., decreto di nomina a speciali cariche onorifiche o remunerative e, in particolare, a un certo grado della carriera militare.

Diritto

La tutela del brevetto non coinvolge solo l'aspetto economico, ma anche il contenuto morale, come per esempio il riconoscimento della paternità dell'opera, dichiarata dalla legge inalienabile. L'invenzione per essere brevettata deve avere il carattere della novità e deve essere idonea a una pratica applicazione. La concessione del brevetto viene data, in Italia, dall'Ufficio Centrale dei Brevetti e ha valore giuridico di presunzione a favore di colui che l'ha ottenuta. Non sono brevettabili le invenzioni a contenuto illecito o che si riferiscano all'industria per la fabbricazione di medicine. § Viste le differenze tra le legislazioni nazionali e le lacune delle convenzioni internazionali attualmente esistenti in questa materia, a livello europeo sono state messe a punto la Convenzione di Monaco (1973) e quella di Lussemburgo (1975). La prima, sul brevetto europeo, firmata dalla maggioranza degli Stati membri della Comunità e da altri Paesi dell'Europa occidentale, è entrata in vigore nel 1977, istituendo un sistema europeo per il rilascio dei brevetti. Ogni persona fisica o morale, indipendentemente dal Paese di provenienza, può sia chiedere un brevetto europeo sia limitarsi al semplice brevetto nazionale, che continua a sussistere parallelamente. L'Ufficio Europeo per i Brevetti, con sede a Monaco, rilascia i brevetti in tutti i Paesi che hanno aderito alla convenzione, oppure soltanto nei Paesi contraenti scelti dal richiedente. In ognuno di questi Paesi, il brevetto europeo equivale a un brevetto nazionale e viene rilasciato e pubblicato in una lingua ufficiale dell'Ufficio (francese, inglese, tedesco). La Convenzione di Lussemburgo (1975) sul brevetto comunitario, sottoscritta unicamente dagli Stati membri della Comunità, completa la precedente. Essa prevede l'istituzione di un diritto unitario dei brevetti, in modo che il brevetto europeo abbia analoghi effetti in tutti i Paesi comunitari. Per eliminare le distorsioni di conoscenza e gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, qualsiasi domanda di brevetto europeo per uno Stato membro verrà automaticamente applicata a tutti gli altri Paesi. Inoltre, la convenzione prevede: a) il divieto di compartimentare il mercato comune in mercati nazionali. I prodotti coperti da brevetto comunitario potranno circolare liberamente dal momento in cui il titolare del brevetto li avrà messi in commercio sul territorio comunitario; b) la possibilità di circoscrivere lo sfruttamento esclusivo qualora il modo di sfruttamento scelto sia pregiudizievole alla collettività; c) un tribunale comune chiamato a deliberare prima che le giurisdizioni nazionali competenti possano pronunciarsi definitivamente.

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