Lessico

sf. [sec. XIII; latino causa, causa, affare].

1) Nome indeterminato che si dà genericamente a tutto ciò che esiste, sia concreto sia astratto, sia reale sia immaginario: tutte le cose hanno un principio; cose del cielo, tutto ciò che è nel cielo, spirituale e perfetto, in opposizione a ciò che è terreno e materiale; rar., di persone: “amo ed ardo per cosa / sì vaga e graziosa” (Monti); talora indica ciò di cui non si vuole o non si può dire il nome: dammi quella cosa; entità nella sua essenza, sostanza, in contrapposizione al nome: “guardano ai nomi delle cose e non alle cose” (Ojetti).

2) Oggetto materiale, corpo: un tavolo ingombro di cose; mangiare cose appetitose; porta via le tue cose; beni, averi: ha perduto ogni cosa, tutte le sue cose.

3) Avvenimento: “Tante cose... possono essere successe” (Moravia); stando così le cose;cose dell'altro mondo, cose da pazzi, incredibili, inaudite; cose grosse, fatti importanti, gravi; nella loc.: da cosa nasce cosa, da un avvenimento ne può scaturire un altro; a cose fatte, quando tutto è compiuto.

4) Azione: far le cose in segreto; situazione: lascia le cose come stanno; mettere le cose in chiaro, definirle. Cosa fatta capo ha, frase attribuita a al nobiluomo fiorentino Mosca dei Lamberti, che l'avrebbe pronunciata dopo aver ucciso Buondelmonte; divenuta proverbiale, significa, nell'uso corrente, che un'azione repentina decide di ogni esitazione, o che ogni successiva considerazione su fatti ormai compiuti è inutile.

5) Faccende, affari della vita privata o pubblica: le cose si volgono al meglio; le cose di casa; la cosa pubblica, lo Stato, il Governo.

6) Opera del pensiero, creazione artistica: “persone invitate ad ascoltare le cose sue” (Leopardi). Argomento, oggetto di scritto o discorso: ho letto, ho sentito cose molto interessanti. Anche nozioni: ho appreso cose nuove.

7) Preceduto da la quale ha valore di pronome relativo neutro: ha fatto tutto da sé, la qual cosa è degna di lode; per la qual cosa, per questo motivo.

8) Unito a che in frasi interrogative o esclamative: che cosa vuoi?

9) Usato per lo più al pl., insieme di fatti, idee, questioni relativi a una certa materia, a una disciplina: esperto in cose di religione.

10) In alcune loc. particolari: buone cose!, tante cose!, tante belle cose!, espressioni di buon augurio, di saluto; per prima cosa, innanzitutto; sopra ogni cosa, più di tutto; fra le altre cose, oltre al resto.

Filosofia

In generale tutto ciò che in qualsiasi modo può essere oggetto di qualsiasi forma di pensiero o di azione; in altri termini, qualsiasi oggetto conoscibile, immaginabile, incontrabile nell'esperienza, come ipotesi o supposizione, come fine dell'azione. In senso più specifico la cosa indica la realtà individuale o, secondo un senso ancora più ristretto, l'oggetto naturale corporeo. La cosa come realtà individuale è la sostanza prima aristotelica, intesa come ente completo, in contrapposizione alla sostanza come materia o come forma. Ancora Cartesio intende cosa come sostanza parlando delle “cose corporee”, ma anche della “cosa che pensa”. Intendendo invece la cosa come oggetto naturale corporeo, la si distingue dalla persona, dalla coscienza, dall'esistenza umana e da ogni determinazione del soggetto in generale. A questo proposito si riscontrano diverse concezioni filosofiche in rapporto al grado e alle forme di relazione delle cose con lo spirito o con l'uomo come soggetto d'esperienza in generale. Così per Berkeley la cosa si riduce alla rappresentazione, mentre per Kant occorre distinguere fra la cosa in sé e il fenomeno, che è la cosa come appare al soggetto conoscente. Per l'idealismo romantico non è concepibile come un in sé, ma è una determinazione della ragione. Il punto di vista realistico non è recuperato poi nemmeno dall'empirismo, che, da Stuart Mill a Mach, riduce la cosa alla somma delle sensazioni attuali e possibili in essa. Nuove prospettive di non riducibilità delle cose a termini soggettivi sono offerte dalla fenomenologia, dall'esistenzialismo e dallo strumentalismo americano. Così Husserl concepisce l'essere della cosa come unità contrapposta e irreducibile alla coscienza. In Heidegger la determinazione dell'essere delle cose risulta dall'analisi dell'esistenza, che, presentandosi come essere nel mondo, implica un rapporto irreducibile con le cose intese come “utilizzabili”. In Mead e Dewey infine la cosa si costituisce nel suo essere specifico presentandosi come presupposto, mezzo e fine della ricerca.

Diritto: classificazione

Qualsiasi realtà di interesse giuridicamente rilevante, di solito, ma non sempre, suscettibile di una valutazione economica. Questa definizione ricomprende in sé pure le res divini iuris e le altre a esse parificate. Il diritto romano distingue, innanzitutto, fra res divini e humani iuris. Le prime si trovano fuori dal patrimonio individuale (extra patrimonium) e non sono suscettibili di rapporti giuridici (extra commercium); esse comprendono: res sacrae, destinate al culto degli dei superi (templi, are, boschi sacri); res religiosae, destinate al culto degli dei inferi (sepolcri). Sono a queste parificate le res sanctae, poste sotto la protezione degli dei (mura e porte della città); res communes omnium, cose accessibili a tutti in quantità illimitata (aria, acqua del mare); res publicae, cose destinate all'uso da parte di tutti i componenti la civitas (fiumi, strade, piazze, teatri). Le res humani iuris, che possono trovarsi o meno nel patrimonio individuale, si distinguono in: cose corporali o incorporali, in relazione alla consistenza materiale della cosa considerata (un bene), oppure della sua immaterialità (un diritto); cose divisibili o indivisibili, in relazione alla possibilità o meno che la cosa venga divisa, conservando proporzionalmente sostanza e valore (sono, per esempio, divisibili: un fondo, una somma di danaro; indivisibili: un cavallo, un diamante); cose semplici o composte, università di cose, secondo che la cosa si presenti, giuridicamente, come un tutto unico (statua, pianta) oppure risulti costituita di più cose semplici connesse fra loro (nave, edificio) o che mantengano la loro individualità e autonoma funzione, pur con una destinazione economica unitaria (gregge); cose consumabili o inconsumabili, secondo che siano o meno suscettibili di uso ripetuto (tra le prime: pane, danaro; tra le seconde: libro, veste); cose fungibili o infungibili, secondo che vengano considerate in base a peso, quantità, misura (danaro, grano), oppure alla loro individualità (fondo, quadro d'autore); cose fruttifere o infruttifere, in relazione alla possibilità o meno di dare un prodotto suscettibile di autonoma valutazione (tra le cose fruttifere: albero, animale; tra le cose infruttifere: gioiello, libro); cose mobili o immobili, distinzione poco rilevante nel diritto classico, fondamentale in età più tarda. Riguardo alle esigenze economico-sociali, le cose si distinguono in: mancipi e nec mancipi. Tra le res mancipi rientrano i fondi italici, gli scavi, le servitù rustiche, gli animali domati. L'appartenenza a detta categoria comporta la mancipatio, mentre per il trasferimento o per la costituzione di diritti reali sulla cosa occorre la cessio in iure. La semplice consegna (traditio) di una res mancipi fa acquistare il solo possesso, che potrà eventualmente trasformarsi in proprietà a seguito di usucapione. La traditio è invece sufficiente a trasmettere la proprietà di una res nec mancipi. Tutte le classificazioni indicate, a eccezione della res mancipi e nec mancipi, conservate nella compilazione giustinianea, sono state poi accolte, con ulteriori elaborazioni, nel codice napoleonico, nel codice civile tedesco e, quindi, in tutte le moderne codificazioni. Il diritto romano distingue la cosa dal bene, definendo quest'ultimo “una cosa che apporta vantaggi all'uomo”. Nel diritto moderno italiano la distinzione tra bene e cosa si riduce al diverso aspetto sotto cui si considera la stessa entità: la cosa è l'entità per sé stante, staccata dal soggetto in forza della sua rilevanza giuridica; il bene è invece l'entità connessa al soggetto per l'interesse, l'utilità e il vantaggio che a esso procura. In ultima analisi, però, i due termini coincidono, perché la cosa è giuridicamente tale in quanto presenta “un interesse giuridicamente apprezzabile” e il bene è nella sua accezione più lata un'entità, ossia una cosa.

Diritto: cosa giudicata

L'art. 324 del Codice di Procedura Civile precisa che si ha cosa giudicata formale quando la sentenza “non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione”. Di conseguenza l'accertamento contenuto nella sentenza “fa stato” e cioè diviene obbligatorio per le parti in causa e i loro successori, non solo, ma anche per i terzi che non furono soggetti nella causa, e non può essere disconosciuto anche se a essi non può addebitarsi alcun “pregiudizio giuridico” da una lite alla quale furono estranei; può però accadere che taluno subisca da una causa fra terzi un pregiudizio “di fatto”: per esempio un creditore potrebbe essere danneggiato da una sentenza che riconosca l'esistenza di nuovi debiti a carico del suo debitore. Soggettivamente parlando, la cosa giudicata consiste nell'impossibilità, per un futuro giudice, di disconoscere ciò che formò oggetto del precedente giudicato. Da un punto di vista oggettivo, la cosa giudicata può avere invece alcune limitazioni, giacché ciò che diviene definitivo e non più discutibile è il ragionamento conclusivo del giudice e la parte dispositiva della sentenza, ma non fanno parte del giudicato le premesse e le motivazioni poste a base della sentenza, le quali potranno essere, in altra sede, smentite o rivedute. Nel diritto penale, si ha cosa giudicata quando la sentenza è divenuta irrevocabile e cioè contro di essa non è ammessa più alcuna impugnazione diversa dalla revisione. L'effetto della cosa giudicata penale fa sì che l'imputato, condannato o prosciolto, anche in contumacia, non possa essere nuovamente sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, il grado o le circostanze. Qualora, ciò nonostante, venga di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, deve pronunciare sentenza con cui dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché l'azione penale non poteva essere esercitata.

Diritto: cosa ritrovata

Il diritto configura come reato la mancata consegna di cosa mobile ritrovata al suo possessore o al sindaco della località in cui è stata rinvenuta; il proprietario, all'atto del ritiro dell'oggetto ritrovato deve corrispondere al ritrovatore, se questi ne fa richiesta, la decima parte del valore dello stesso, se esso non supera le 10.000 lire, la ventesima parte del sovrappiù se il valore è superiore a detta cifra. Trascorso un anno dall'ultima pubblicazione, affissa nell'albo pretorio del Comune, dell'avvenuto ritrovamento della cosa. senza che si presenti il proprietario, la cosa o il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi la ha ritrovata. Norme speciali regolano i relitti di aeromobili, quelli rigettati dal mare sul lido e le cose ritrovate in treno.

Diritto canonico

Le cose si distinguono in: temporali, quelle che hanno valore economico: per esempio i beni ecclesiastici; spirituali, i sacramenti, i sacramentali, gli uffici ecclesiastici; sacre, destinate esclusivamente al servizio del culto mediante la consacrazione o la benedizione: per esempio i vasi sacri. Le cose sacre sono, in casi determinati commerciabili, ma da tale commercio deve essere assolutamente escluso ogni valore economico ascritto al loro carattere sacro.

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