capitolato

sm. [sec. XIX; da capitolo]. Atto amministrativo che contiene le condizioni e le modalità dell'esecuzione di un contratto, di una concessione o di un appalto tra l'amministrazione pubblica e un privato. Si hanno capitolati generali e capitolati speciali. I contratti sono approvati con decreti ministeriali per ciascuna amministrazione e in genere dettano preliminarmente la maggior parte delle clausole che formeranno il contenuto di ognuno di essi. Mentre i giuristi discutono se i capitolati generali siano veri regolamenti o semplici clausole contrattuali, il governo li considera regolamenti. Nei capitolati speciali sono invece contenute le condizioni tecniche e amministrative proprie di ogni contratto; i capitolati speciali sono approvati dall'autorità amministrativa competente ad autorizzare l'esecuzione dei lavori e hanno sempre natura contrattuale. Nell'edilizia ha particolare importanza il capitolato d'appalto, l'insieme dei capitoli che formano il corpo di un contratto; possono essere capitolati generali concernenti le condizioni per l'aggiudicazione dei lavori, la loro esecuzione, i pagamenti e le definizioni delle controversie. Rappresentano una regolamentazione interna fra i contraenti e hanno valore in quanto accettati da entrambe le parti. Si hanno inoltre capitolati speciali riguardanti specificamente l'oggetto del contratto in quanto stabiliscono la quantità e l'entità dei lavori, i prezzi unitari, i materiali impiegati e i tempi di consegna. Il capitolato di concessione è il contratto mediante il quale un ente pubblico concede a un'impresa, generalmente in esclusiva, la produzione e l'erogazione di servizi di pubblica utilità; la principale particolarità del capitolato di concessione riguarda il regime dei fattori produttivi a fecondità ripetuta, tipicamente gli impianti, utilizzati dall'impresa concessionaria, per cui quest'ultima, dopo averli acquisiti, acquistandoli o costruendoli in economia, deve devolverli gratuitamente all'ente concedente in perfetta condizione di funzionalità alla scadenza del contratto di concessione e, in casi speciali e previo risarcimento, anche prima del termine previsto; ciò comporta, per l'impresa concedente, la necessità di procedere a un secondo ordine di ammortamento di tali beni, detto ammortamento finanziario.

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