Definizione

sf. [sec. XV; dal latino cessío -ōnis, da cedĕre]. Il cedere ad altri un bene materiale o immateriale: cessione del sottosuolo.

Diritto privato

Forma di trasferimento negoziale che si diversifica in istituti diversi. § Cessione dei beni ai creditori, contratto scritto con il quale il debitore cede tutta o parte della sua attività in pagamento dei suoi debiti. La somma deve essere ripartita ai creditori in proporzione ai crediti di ciascuno, fatti salvi eventuali diritti di prelazione. Il debitore ha diritto a recedere dal contratto purché paghi l'intero ammontare del debito con relativi interessi; annulla il contratto la dissimulazione di una parte dei beni o l'occultamento di parte delle passività; lo rescinde l'inadempimento. § Cessione del contratto, trasferimento in toto di un contratto da uno dei contraenti a terzi; per effettuarlo, è necessario che le obbligazioni da esso derivanti siano corrispettive, non ancora eseguite e il trapasso sia consentito dall'altra parte. § Cessione di credito, il diritto prevede che possa essere disposta anche per testamento, a titolo di legato. Non sono cedibili i crediti a carattere strettamente personale, quale il credito alimentare. La legge regola dettagliatamente i rapporti fra cedente e cessionario e tra i partecipanti alla cessione, debitore e terzi. § Cessione di eredità o vendita di eredità, trasferimento a terzi dei rapporti ai quali la successione si riferisce. Con tale cessione il cedente garantisce unicamente la propria qualità di erede e non il contenuto e la quantità dei beni e diritti ereditari. È richiesta la forma scritta. § Nel linguaggio commerciale e bancario cessione è sinonimo di girata; in particolare la cessione della provvista è la garanzia attribuita a una cambiale-tratta non accettata mediante la cessione del credito che il traente ha verso il trattario. La cessione riguarda tratte commerciali e si ottiene con l'inserzione nella cambiale di una speciale dicitura contenente gli estremi della fattura. La cessione, che deve essere notificata al trattario, può essere fatta solo se il prenditore della tratta è una banca. Scopo dell'operazione è ottenere un finanziamento nelle transazioni internazionali e l'ammissione allo sconto di tratte non accettate. § Cessione del quinto, particolare forma di prestito concesso nella pratica odierna ai lavoratori dipendenti contro cessione mensile di una quota non superiore a 1/5 dello stipendio. In origine ristretta alla categoria dei dipendenti statali, è stata in seguito estesa anche ai dipendenti d'imprese private, che possono rivolgersi ad aziende di credito o istituti finanziari previo accordo col datore di lavoro per la trattenuta sullo stipendio. La durata del prestito, concesso di regola a un tasso d'interesse agevolato, varia da 5 a 10 anni. § Cessione d'azienda, trasferimento della proprietà di un'azienda in funzionamento. La disciplina legislativa sul patto di non concorrenza vieta al cedente di svolgere un'attività parallela e concorrenziale a quella cessata tutelando il cessionario dal rischio di perdere la clientela o di annullare o diminuire l'avviamento dell'impresa ceduta. Nelle società di capitali la cessione avviene mediante il trasferimento del pacchetto azionario o delle quote sociali se a responsabilità limitata. Nell'ipotesi di una società su larga base azionaria la cessione d'azienda avviene mediante l'acquisto progressivo di “partecipazioni”.

Diritto internazionale

Cessione in affitto, accordo con cui uno Stato cede a un altro l'esercizio effettivo della sovranità su una parte del suo territorio, del quale mantiene però la sovranità di diritto. In genere l'affittanza è a tempo determinato e il canone pagato dallo Stato affittante, anche se simbolico, è il riconoscimento giuridico del persistere su quel territorio della sovranità dello Stato concedente. Tipiche le cessioni in affitto (o concessioni) della Cina a diversi Stati europei di zone in cui i cittadini di questi Stati avevano ampia libertà di commercio e rimanevano soggetti alle leggi del proprio Stato. Per l'Italia ricordiamo la cessione ottenuta nel 1892 dal sultano di Zanzibar per l'uso di alcuni porti in Somalia e quella di Tientsin in Cina, alla quale l'Italia dovette rinunciare in forza del trattato di pace dopo la seconda guerra mondiale.

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