clàusola

Indice

Lessico

(ant. clàusula), sf. [sec. XIV; dal latino clausŭla, da claudĕre, chiudere].

1) Conclusione di un periodo o di una frase, con particolare riferimento ai criteri ritmici seguiti nella prosa classica: clausola ritmica; per estensione, conclusione di un discorso o di uno scritto.

2) Composizione polifonica della scuola di Notre-Dame, a due voci (talvolta a tre), di cui si attribuisce l'invenzione a Pérotin. Era destinata a sostituire in parte gli organa di Leoninus, la cui lunghezza poteva essere eccessiva in alcune circostanze liturgiche. Ha avuto una parte importante nella formazione del mottetto. Nella musica polifonica del sec. XVI la clausola era una formula cadenzale.

3) Postilla o anche proposizione aggiunta a uno scritto (specialmente in un atto notarile o giudiziario), per precisare o modificare delle condizioni: il contratto venne firmato dopo che furono lette le clausole relative al pagamento dell'affitto. Più in genere, ogni articolo significante di un atto o di un contratto: clausola compromissoria, clausola di risoluzione, ecc. Per estensione, riserva, condizione posta, anche verbalmente, all'attuazione di un progetto: fecero un patto d'amicizia con la clausola di reciproca lealtà.

Diritto

In diritto: clausola oro, patto di garanzia monetaria col quale si ancora un pagamento al valore dell'oro per ovviare allo slittamento della moneta; clausola penale, accordo col quale i contraenti stabiliscono preventivamente una somma da pagare per l'ipotesi d'inadempimento di una delle parti a un'obbligazione; clausola compromissoria, patto aggiunto a un contratto mediante il quale le parti stabiliscono di affidare ad arbitri la decisione di eventuali controversie; clausola di non responsabilità, esonero (preventivamente concordato) da eventuale responsabilità per colpa. Non è ammesso l'esonero per dolo o colpa grave; clausola risolutiva, patto che prevede, in caso di avveramento di determinate condizioni, lo scioglimento automatico di un contratto, senza adire il magistrato; clausola codicillare, nel diritto romano, dichiarazione del testatore, nella quale affermava che il suo testamento, eventualmente invalido per motivi formali, doveva essere considerato, nei limiti ammessi, come codicillo e le disposizioni ivi contenute valide come fedecommissarie; clausola vessatoria: sono da considerarsi vessatorie ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le condizioni che stabiliscono – a favore di colui che le ha predisposte – limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente: decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Con la legge 6 febbraio 1996, n. 52 è stato disciplinato l'uso della clausola vessatoria nei contratti tra professionisti e consumatori. Si considerano vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo equilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Dette clausole, sebbene risultino inserite in moduli o formulari predisposti, sono inefficaci qualora non siano state oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Le clausole particolarmente onerose e quelle tendenti a limitare la responsabilità del professionista nei confronti del consumatore si considerano inefficaci anche qualora siano state oggetto di specifica trattativa. L'onere della prova dell'avvenuta trattativa sulle clausole vessatorie è a carico del professionista.

Economia

In economia: clausola rossa (inglese red clause o red ink clause), ricorre nelle aperture di credito documentario ottenute presso banche inglesi o nordamericane; per essa le banche accreditanti autorizzano le proprie corrispondenti a effettuare anticipi ai beneficiari dei crediti prima della presentazione dei documenti richiesti per l'utilizzo dei crediti stessi; clausola verde (inglese green clause), è analoga alla precedente, con la differenza che richiede per il versamento di anticipi al beneficiario la consegna di documenti che provino l'immagazzinaggio e l'assicurazione della merce depositata in attesa di completare la partita per la spedizione; clausola di salvaguardia, clausola inserita in un trattato commerciale internazionale, che permette a uno o più Paesi contraenti di agire in deroga alle norme in presenza di particolari condizioni espressamente previste (difficoltà nella bilancia dei pagamenti, danno a qualche settore produttivo, ecc.); clausola della nazione più favorita, negli stessi trattati commerciali internazionali, clausola per cui un Paese contraente s'impegna a estendere all'altro Paese contraente ogni agevolazione doganale accordata ai Paesi terzi; può essere: incondizionata, se l'estensione delle agevolazioni è automatica e gratuita, condizionata, se è subordinata all'obbligo di concedere in cambio nuove agevolazioni, reciproca (o bilaterale) o non reciproca (o unilaterale), a seconda che impegni entrambi gli Stati contraenti o uno solo di essi, limitata o illimitata a seconda che riguardi solo alcune merci previste dalla tariffa doganale o tutte le merci.

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