collàudo

sm. [sec. XX; da collaudare]. Insieme delle operazioni eseguite su macchine, impianti, installazioni, costruzioni edili, materiali allo scopo di controllarne la rispondenza alle caratteristiche richieste. Se l'opera, il prodotto, il materiale sono oggetto di compravendita, l'esito negativo del collaudo può condurre al rifiuto da parte del commissionario di quanto acquistato od ordinato. § Il collaudo di materiali, prodotti, macchine viene effettuato con idonee prove sulla resistenza e sulle altre caratteristiche indicate nel progetto; per i motori si provvede anche a prove di funzionamento su banco prova. Il collaudo degli autoveicoli viene generalmente compiuto su apposite piste annesse agli stabilimenti; in alcuni casi si procede a più prolungati e approfonditi collaudi su strada. Da parte delle autorità preposte al controllo della motorizzazione, il collaudo in quasi tutti gli Stati è sostituito dalla semplice verifica della rispondenza di ogni autoveicolo prodotto a un prototipo collaudato una volta per tutte (prova di omologazione). Nel caso di macchine, motori, impianti, se l'esito è positivo viene rilasciato un certificato di collaudo; in vari casi l'esecuzione è affidata a enti nazionali di controllo per la sicurezza affinché l'apparecchiatura sia legalmente utilizzabile. § Per i materiali da costruzione si preferisce in genere parlare di prove, da effettuarsi su campioni di materiali (provini) generalmente in laboratorio. Per le costruzioni occorre invece eseguire prove di carico in condizioni analoghe a quelle previste dal progetto, al fine di verificare l'effettiva corrispondenza della struttura realizzata, delle sue deformazioni e della sua resistenza a quanto ipotizzato: una struttura in cemento armato, per esempio, dovrà essere sottoposta a queste prove di carico non oltre 50 giorni dall'ultimazione del getto e si potrà fare la misurazione delle sue deformazioni solo quando queste si saranno stabilizzate, cioè quando non avranno ulteriori incrementi nel tempo, per confrontarle poi con quelle previste dal progetto. Il diritto amministrativo dà potere alla competente autorità di controllare se l'opera compiuta corrisponde alle prescrizioni tecniche previste dal capitolato d'appalto. Il funzionario che compie il collaudo deve stenderne verbale scritto e il collaudo diventa impegnativo se è accettato dall'autorità amministrativa e dall'appaltatore. Questi però può rifiutare le risultanze del collaudo e ricorrere in via amministrativa o giudiziaria. In ogni caso rimane all'appaltatore la responsabilità dei difetti occulti.

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