comìzio

Indice

Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino comitíum].

1) Nella Roma antica, luogo dove si convocavano i cittadini alle pendici del Campidoglio; anche le pubbliche assemblee tenute dal popolo per discutere sui problemi più urgenti.

2) Per estensione, discorsi o riunioni pubbliche, generalmente all'aperto e di carattere politico o sindacale, durante i quali uno o più oratori espongono i programmi personali o del gruppo cui appartengono, in merito a problemi di interesse comune o a questioni di attualità. Importanti e numerosi sono i comizi elettorali, tenuti con fini di propaganda elettorale in vista delle elezioni politiche o amministrative. La convocazione dei comizi elettorali, formula ufficiale dell'atto che apre l'intero procedimento elettorale, è fatta in Italia con appositi decreti; nel caso delle elezioni politiche, avviene con decreto del presidente della Repubblica.

Diritto romano

Le assemblee del popolo romano erano distinte in comizi curiati, centuriati, tributi. I comizi curiati, sorti in epoca molto antica (la tradizione li attribuisce a Romolo), riunivano dapprima i soli membri delle gentes componenti le tre tribù dei Tities, Ramnes, Luceres, ma dal 209 a. C. erano composti anche da plebei. Le loro principali competenze erano: lex curiata (de imperio), probabilmente atto di sottomissione al nuovo re e più tardi al nuovo magistrato che assumeva il comando; l'arrogazione di un pater familias (vedi anche adozione); il testamentum calatis comitiis, nomina di erede da parte di un pater familias; partecipazione alla cerimonia religiosa (inauguratio) per la consacrazione del rex sacrorum (re dei sacrifici) e del flamine maggiore; partecipazione alla sacrorum detestatio. Anche in seguito i comizi curiati sopravvissero, almeno finché vennero inaugurati il rex sacrorum e il flamine maggiore. I comizi centuriati, costituiti probabilmente al tempo del re Servio Tullio unitamente alla riforma dell'esercito con armamento oplitico, divennero uno dei cardini della costituzione repubblicana. All'inizio, erano l'assemblea del popolo in armi, suddiviso per centurie, con competenze sull'elezione dei consoli, dei pretori e dei censori; sull'approvazione o meno delle leggi proposte dal magistrato; sulle questioni giudiziarie quali la provocatio ad populum e la votazione che concludeva l'anquisitio condotta dal giudice in un processo criminale. Queste funzioni persero progressivamente d'importanza per il sempre maggior sviluppo delle quaestiones perpetuae. Augusto cercò di rivalutare i comizi centuriati, almeno in materia legislativa ed elettorale, ma la Tabula Hebana attesta che Tiberio rese puramente formale l'elezione dei magistrati, che più tardi divenne propria del Senato. Anche la funzione legislativa fu esercitata sempre più raramente e cessò del tutto sotto Claudio o, al più tardi, sotto Nerva. I comizi tributi erano un'assemblea convocata per tribù che, nel linguaggio tecnico ufficiale romano, era nettamente distinta dai concilia tributa. Inizialmente vennero iscritti in tutte le tribù soltanto i proprietari fondiari; Appio Claudio il Censore (312 a. C.) vi incluse anche i non proprietari, che più tardi la riforma di Q. Fabio Rulliano raggruppò nelle 4 tribù urbane. Ai comizi tributi competevano: l'elezione degli edili curuli e dei questori e, in assemblee parziali delle tribù (comitia tributa sacerdotum) presiedute dal pontifex maximus, in tarda epoca repubblicana, pure del pontefice massimo e degli altri pontefici, del curio maximus, degli auguri, dei decemviri sacris faciundis e dei duoviri epulones; la funzione legislativa; la funzione giudiziaria per multe fino a 3020 assi. Queste funzioni si esaurirono con l'avvento del principato.

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