comune (diritto)

Indice

Lessico

sm. [sec. XIII; dal latino commūne, neutro dell'agg. commūnis, bene in comune, comunità].

1) Ente locale autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni “secondo i principi fissati dalla Costituzione” (Costituzione, art. 114).

2) Per estensione, l'edificio dove hanno sede gli uffici comunali; municipio: andare in comune.

Diritto

Il Comune è l'ente locale minore dell'ordinamento amministrativo italiano; esso cura gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo; è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'àmbito dello statuto e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Inoltre gestisce alcuni servizi di competenza statale, quali quelli elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Sono organi di governo del comune il consiglio, la Giunta, il sindaco. Il consiglio comunale e il sindaco vengono eletti direttamente dal corpo elettorale del Comune mentre i componenti della giunta sono nominati dal sindaco stesso, organo responsabile dell'amministrazione del comune. Ogni candidato alla carica di sindaco è collegato a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale: la vittoria del candidato alla carica di sindaco determina la vittoria della lista a lui collegata. Il consiglio può essere sciolto a causa: del compimento di atti contrari alla Costituzione o di gravi e persistenti violazioni di legge; di gravi motivi di ordine pubblico; di impedimento permanente, rimozione, dimissioni, decadenza o decesso del sindaco; delle dimissioni o della decadenza di almeno la metà più uno dei consiglieri; per la mancata approvazione del bilancio. Una mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri del Comune provoca la revoca del mandato del sindaco e la nomina di un commissario. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Il sindaco ha una duplice figura: di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di governo. Le funzioni del Comune investono quasi tutti gli aspetti della vita amministrativa locale, ma penetrano anche nel campo normativo (emanazione di regolamenti comunali di polizia, di igiene, regolamenti edilizi). Nel campo amministrativo, esso pone in essere atti inerenti alle materie della polizia urbana e rurale, di igiene (nettezza urbana, illuminazione pubblica, sgombero della neve, edilizia e urbanistica, provvista di acqua potabile, trasporti funebri, costruzione e manutenzione dei cimiteri, ecc.), di viabilità (strade comunali e vicinali, disciplina e polizia del traffico, ecc.), di assistenza sanitaria e ospedaliera, di assistenza scolastica, di beneficenza pubblica, di sport e turismo, di ecologia. Le spese inerenti a questi atti sono obbligatorie, ma il Comune può assumersi altre spese facoltative, purché di interesse generale e non riservate alla competenza di altri enti. I Comuni gestiscono i servizi pubblici e, a seconda che i servizi stessi abbiano o meno rilevanza industriale, gli enti si avvalgono: di soggetti costituiti nella forma di società di capitali (con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati) oppure di imprese idonee, da individuare mediante procedure a evidenza pubblica o ancora mediante affidamento diretto a istituzioni e aziende speciali, anche consortili. La finanza dei Comuni è costituita da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte statali o regionali; da trasferimenti regionali e da entrate patrimoniali proprie. A ciascun Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Le deliberazioni degli organi comunali sono soggette alla verifica del Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO.). Le principali leggi che regolavano l'organizzazione e le funzioni dei Comuni sono: la legge 25 marzo 1993, n. 81; la legge 8 giugno 1990, n. 142; il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; il T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383: le leggi suddette sono state raccolte in testo unico nel 2000 (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e quindi abrogate.

Bibliografia

A. Giannini, Introduzione agli ordinamenti del Comune, in “Enciclopedia dei Comuni”, Firenze, 1957; L. Giovenco, L'ordinamento comunale, Milano, 1958; G. Zanobini, Trattato di diritto amministrativo, Milano, 1958.

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