Lessico

sf. [sec. XIII; dal latino communío-ōnis].

1) L'essere, l'avere in comune, comunanza: comunione di beni; comunione di fini, di interessi. In particolare, nel diritto, comunione dei beni fra coniugi, comunione negli edifici. Per estensione, il legame che sorge tra persone attraverso un vincolo spirituale e affettivo; rapporto di intima corrispondenza, anche fra persone e cose: “E come egli respirava nei rami... la comunione della sua vita con la vita arborea si fece più stretta” (D'Annunzio).

2) L'insieme di coloro che hanno una stessa fede religiosa: la comunione dei cristiani.

3) Il sacramento dell'Eucarestia: ricevere la comunione. Anche la parte della Messa in cui il sacerdote si comunica.

Diritto romano

Godimento di un diritto reale da parte di più titolari. In origine, la comunione si configurava come proprietà plurima integrale, nel senso che ogni condomino era titolare del tutto e poteva disporre validamente dell'intera cosa; successivamente si trasformò in proprietà plurima parziale, caratterizzata dal concetto di proprietà pro quota, per quanto concerneva gli atti di disposizione giuridica della cosa. Quanto agli atti di disposizione materiale, restava fermo il principio che ogni soggetto disponeva dell'intera cosa salvo il diritto degli altri condomini a opporsi. La comunione era una situazione temporanea: il singolo condomino poteva in qualsiasi momento chiedere la divisione della cosa, che poteva avvenire di comune accordo oppure giudizialmente.

Diritto moderno

I comproprietari sono titolari di una quota del tutto, definita “ideale”, nel senso che a ciascuno di essi spetta non una parte materiale del bene, bensì una partecipazione, in proporzione alla sua quota, su tutto il bene. La legge regola la possibilità di sciogliere la comunione mediante attribuzione ai vari comproprietari di una quota reale. La comunione può essere volontaria, quando nasce dall'accordo fra le varie parti, legale, se il titolo deriva dalla legge, incidentale, se sorge, invece, per circostanze fortuite (per esempio, successione di più eredi su un medesimo bene). Ciascuno dei comproprietari può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne ugualmente uso secondo il loro diritto. A tal fine ciascuno dei comproprietari può apportare, a proprie spese, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle cose. Ogni comproprietario può altresì disporre del suo diritto cedendolo a terzi. Le spese per la conservazione e per il godimento della cosa comune sono a carico dei vari partecipanti in proporzione alle rispettive quote. Essi hanno il diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune e sono obbligati, per gli atti di ordinaria amministrazione, ad accettare le deliberazioni della maggioranza calcolata secondo il valore delle varie quote. Per innovazioni e altri atti di straordinaria amministrazione occorre invece la maggioranza di almeno i due terzi. Ciascuno dei partecipanti può sempre chiedere lo scioglimento della comunione rivolgendosi all'autorità giudiziaria, che può stabilirlo fissando un termine in ogni caso non superiore a cinque anni.

Religione

Pasto sacrificale che realizza l'unione tra sacrificante e destinatario del sacrificio, da un lato, e tra tutti i partecipanti al sacrificio, dall'altro. Serve a rinsaldare sacralmente i vincoli tra i membri di una comunità, e al contempo tra la comunità stessa e gli dei o altri esseri sovrumani che la proteggono. Tale era, per esempio, il significato del sacrificio che le città latine facevano ogni anno a Giove Laziale sul monte Albano. Il fondamento della comunione è nel rapporto di commensalità che in diverso grado è rilevato da tutte le culture: mangiare dello stesso cibo comporta una specie di fratellanza mistica tra i commensali. L'esasperazione dell'idea di questa unione mistica conduce a volte all'immedesimazione della vittima con i sacrificanti – in forza dell'identificazione della vittima con l'essere sovrumano con cui si vuole entrare in rapporto –, facendo di essi una comunità di “simili” sacralmente distinta dal resto degli uomini. Fra le culture primitive troviamo la comunione totemica di popolazioni australiane; nella Grecia antica, le comunità dionisiache mangiavano le carni crude (omofagia) di una vittima identificata col dio Dioniso. § Nel cattolicesimo il termine è usato comunemente nel senso di eucarestia, là dove si vuol mettere in luce il carattere comunitario (greco koinonía) della Santa Cena; ma la sua esemplificazione nel Nuovo Testamento è varia e assai stimolante, anche perché è connessa con quel concetto di comunità che è alla base di tutto il cristianesimo: nell'epistola ai Romani (15,26) ha il valore di colletta per i poveri; nella I ai Corinti 1,9 (“... fedele è Dio, che vi ha chiamati alla comunione del Suo Figlio...”), la comunione è una realtà attuale che fonda la fiduciosa attesa del compimento escatologico; più avanti (10,16) il significato di koinonía è essenzialmente connesso a quello della Cena; nell'epistola ai Galati 2,9 (“... le destre in segno di unione”), è suggerita l'idea di una comunione tra le chiese; nella lettera a Filemone (1,6), comunione potrebbe essere la fede animata dall'amore. Per quanto riguarda Giovanni, il concetto di koinonía sta alla base della sua ecclesiologia. § Comunione dei santi, nella storia della Chiesa cattolica è un articolo di fede accolto nel credo apostolico del sec. V. Concetto base è la comunità nella fede, nella celebrazione eucaristica, con Cristo e tutti i credenti. Santi è infatti l'appellativo caratteristico dei credenti. Teologicamente i santi sono quindi gli appartenenti al popolo santo di Dio, uniti nello Spirito Santo, nella grazia della giustificazione, nell'amore, nei sacramenti. Comunione dei santi è anche comunità con i defunti e con gli angeli.

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