Lessico

sm. [sec. XIV; latino concursus, da concurrĕre, correre insieme].

1) L'accorrere, l'affluire di molte persone nello stesso luogo: concorso di popolo; fig., detto di persone, partecipazione insieme con altri: concorso in un reato, di cose, il verificarsi di più fatti o di elementi che riescono allo stesso effetto: concorso di cause, di azioni.

2) Competizione indetta da privati o enti per assegnare incarichi, impieghi o premi: concorso per titoli, per esami; concorsi nazionali;concorso pubblico; mettere a concorso, porre in gara (premi, posti, ecc.); fuori concorso, che partecipa a un concorso senza aspirare a essere incluso nella graduatoria; concorso di bellezza, sfilata di giovani donne fra le quali una giuria sceglie la più bella; concorso a premi, manifestazione pubblicitaria in cui vengono premiati soltanto alcuni dei partecipanti tramite estrazione a sorte o in funzione dell'abilità dimostrata. Il concorso a premi è autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, e il suo regolare svolgimento è garantito dall'Intendenza di Finanza.

3) Nell'atletica leggera, tutte le prove di salto (in alto, in lungo, triplo, con l'asta) e di lancio (del giavellotto, del peso, del martello). Nella ginnastica, le manifestazioni che hanno come base le gare di squadre, pur ammettendo talune gare individuali; possono essere nazionali e internazionali, regionali e interregionali. I concorsi nazionali federali si svolgono ogni quattro anni e, generalmente, comprendono gare a squadre per tutte le categorie (allievi, adulti, artistica, atletica), più gare artistiche e atletiche individuali. § Concorsi pronostici, assieme ai giochi d'abilità, costituiscono un monopolio fiscale dello Stato, che ne ha affidato la gestione al CONI per il totocalcio, all'UNIRE per il TOTIP, all'ENAL per l'enalotto. L'imposta dovuta allo Stato va dal 33 al 45% delle somme giocate. Detti enti sono però esenti dalle imposte sul reddito sull'ammontare della vincita.

Diritto

Nel diritto penale si ha concorso di più persone nel reato quando più persone concorrono a compiere il medesimo reato e ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita; la pena è aumentata: se il numero delle persone che hanno commesso il reato è di cinque o superiore; per chi abbia promosso od organizzato il reato; per chi ha indotto a commetterlo persone soggette alla propria autorità o vigilanza; per chi ha indotto a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato di infermità o deficienza psichica. La pena è diminuita per una persona il cui concorso abbia avuto rilevanza minima nella preparazione o esecuzione del reato. Si ha concorso di reati, qualora una stessa persona abbia commesso più reati (concorso materiale) o cada più volte nello stesso (concorso formale); la pena applicata è quella che si dovrebbe infliggere per il reato più grave, aumentata fino al triplo (D. L. 11 aprile 1974, n. 99). Qualora la stessa persona abbia commesso più delitti, uno dei quali comporta l'ergastolo, si applica tale pena. Se concorrono più delitti per i quali deve infliggersi la reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo. § Nel concorso materiale fra i diversi reati si stabilisce un vincolo, vario nella sua natura: ideologico o teleologico, quando un reato è presupposto per un altro; consequenziale, se commesso per portare a compimento gli effetti del primo; occasionale, quando il primo offre lo spunto per commetterne un altro. Nel concorso formale dei reati, questo può essere omogeneo, se da una sola azione derivano più reati simili; eterogeneo, quando invece i reati sono diversi. § Nel diritto civile si ha il concorso dei creditori, se questi hanno diritto a uguale trattamento nei confronti dei beni del debitore, fatti salvi i diritti di prelazione; concorso fra negozi, quando essi sono contemporanei e mirano allo stesso risultato economico-sociale; concorso di diritti, quando diritti reali diversi si assommano sulla stessa cosa o diritti di credito diversi riguardano lo stesso debitore; concorso di colpe nello scontro di autoveicoli ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile, quando si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Sport: equitazione

Concorso ippico, gara individuale comprendente prove (categorie) di salto su ostacoli con diverse caratteristiche tecniche . Si distinguono: categoria a tempo, percorso con 12 ostacoli, velocità minima 350 m al minuto in cui la classifica è determinata dal minor numero di errori e, a parità di errori, dal minor tempo impiegato; categoria di precisione, percorso con 12 ostacoli, velocità minima 350 m al minuto, con ripetizione del percorso con ostacoli ridotti di numero, ma più alti e più larghi, da parte dei cavalieri che abbiano totalizzato lo stesso numero minimo di errori; categoria di potenza, percorso con 6-8 ostacoli non inferiori a 1,45 m riservato a cavalli di non più di sette anni, velocità minima 300 m al minuto, con ripetizione a ostacoli ridotti di numero e più alti da parte dei cavalieri classificati in parità al primo posto; categoria di elevazione, un solo ostacolo (per cavalli maggiori di sette anni) costituito da barriere nascoste da una siepe (con una fronte di almeno 6 m e ripari laterali lunghi altrettanto) e altezza iniziale non inferiore a 1,80 m; ogni concorrente ha diritto a tre tentativi per ciascuna delle altezze cui viene successivamente portato l'ostacolo; categoria di estensione, un solo ostacolo (per cavalli maggiori di sette anni) costituito da un fossato d'acqua (riviera) dalla lunghezza iniziale, poi gradatamente aumentata, di 4,50 m, preceduto da siepe con fronte di almeno 6 m; ogni concorrente ha diritto a tre tentativi per ogni misura: gli errori commessi nelle prime tre categorie (errore di percorso non rettificato, abbattimento dell'ostacolo, rifiuto del salto da parte del cavallo, caduta del cavaliere o del cavallo, ecc.) danno luogo all'assegnazione di punti di penalità. Nella categoria a tempo le penalità possono tramutarsi in aumenti prestabiliti del tempo impiegato sul percorso. Nelle categorie di elevazione ed estensione il fallimento dei tre tentativi concessi per superare una data misura dell'ostacolo comporta l'eliminazione dalla gara. I concorsi ippici sono nazionali (CN), internazionali (CHI) e internazionali ufficiali (CHIO).

Quiz

Mettiti alla prova!

Testa la tua conoscenza e quella dei tuoi amici.

Fai il quiz ora