congèdo

Indice

Lessico

sm. [sec. XIII; dal francese antico congiet, che continua il latino commeātus, commiato].

1) Facoltà di allontanarsi, di andar via: chiedere congedo, dare congedo; per estensione, gli atti, le parole con cui ci si congeda; commiato: “i congedi con la madre non eran gli ultimi” (Manzoni).

2) Cessazione del servizio militare: congedo illimitato, posizione del militare che è posto in congedo ma non è esonerato da ogni obbligo militare poiché può essere richiamato; congedo assoluto, riguarda il militare alle armi o in congedo illimitato che, per età (di regola il 45º anno) o per inidoneità fisica, viene prosciolto da ogni obbligo militare; congedo illimitato provvisorio, quello in cui si trova l'arruolato in attesa della chiamata alle armi.

3) Permesso di astensione dal servizio concesso a un funzionario: chiedere un congedo per malattia.

Diritto

Il congedo parentale è l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore ai sensi delle norme contenute nel testo unico delle dispozioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). La legge prevede che, per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore abbia diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi. Il congedo spetta anche per le adozioni, gli affidi e nei casi di adozione e di affido preadottivo internazionali. Per l'esercizio del diritto, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. Nel caso di minori con handicap in situazione di gravità accertata, i genitori hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Per i periodi di congedo parentale, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, in via generale, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo, tra entrambi i genitori, di sei mesi. I periodi di congedo sono computati nell'anzianità di servizio e sono coperti da contribuzione figurativa. Il citato testo unico punisce con sanzione amministrativa pecuniaria il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro per congedo parentale.

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