conségna

Indice

Lessico

sf. [sec. XIV; da consegnare].

1) Atto, modo ed effetto del consegnare: effettuare la consegna; consegna a domicilio; pagamento alla consegna, al ricevimento della merce; custodia, deposito: avere, lasciare, dare qualche cosa in consegna; dovere, compito, per cui dare, fare le consegne, rimettere a chi subentra in un incarico, in un ufficio, gli atti dell'amministrazione.

2) Nel linguaggio militare, complesso di prescrizioni generali e particolari impartite verbalmente o per iscritto a uno o più militari, a un reparto o a un'unità, per l'adempimento di un servizio o di un compito determinato: osservare, rompere la consegna. Per estensione, convenzione tacita dei membri di un gruppo o ambiente: la consegna è di tacere. § Regolamento di disciplina militare, sanzione disciplinare di corpo per i militari di ogni grado, ufficiali compresi, contemplata dal Regolamento di Disciplina Militare approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, e consistente nella privazione della libera uscita fino al massimo di 7 giorni consecutivi. Punisce l'inosservanza dei doveri, la recidività nelle mancanze, più gravi trasgressioni alle norme disciplinari e del servizio. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino a un massimo di 15 giorni, in apposito spazio nell'ambiente militare – in caserma o a bordo delle navi – o nel proprio alloggio. Si applica per mancanze di particolare gravità, specificamente indicate dal citato Regolamento.

Diritto

Atto attraverso il quale cessa un rapporto da parte di chi opera la consegna e se ne crea un altro nella persona di chi riceve una data cosa. La consegna può rappresentare l'atto che perfeziona un contratto reale (pegno, deposito, ecc.) mentre non è necessaria nei contratti consensuali (compravendita) che pur fanno sorgere per una parte l'obbligazione della consegna della cosa.

Commercio

Trasferimento della merce dal venditore al compratore nel tempo, nel modo e nel luogo stabiliti in contratto. Rispetto al tempo, la consegna può essere pronta o immediata quando avviene dopo la stipulazione del contratto o al massimo entro trenta giorni dallo stesso; differita, se entro un periodo indeterminato; ripartita, se in più fasi e prefissate quantità parziali. Rispetto al modo, la consegna può essere reale, se implica il materiale trasferimento della merce, o simbolica, se effettuata tramite la cessione di documenti rappresentativi della merce quali la fattura, la polizza di carico, il duplicato della lettera di vettura o la fede di deposito; rispetto infine al luogo di consegna va rilevato in generale che, implicando la consegna anche il passaggio degli oneri e dei rischi dal venditore al compratore, in assenza di clausole relative, esso corrisponde secondo la legge al luogo in cui si trovava la merce al momento della vendita (sempre che le parti ne siano a conoscenza) o al luogo in cui il venditore ha il suo domicilio o ha sede l'impresa. In pratica le clausole più ricorrenti nei trasporti via terra sono: franco magazzeno venditore o compratore, franco stazione partenza o arrivo, franco vagone partenza o arrivo (le spese e rischi del trasporto sono a carico del venditore fino al proprio magazzeno o al magazzeno del compratore, fino alla stazione di partenza o di arrivo, ecc.). Nei trasporti via mare prevalgono le clausole cif (cost, insurance, freight), cf (cost and freight), fob (free on board) e fas (free alongside ship).

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