consòrzio

Indice

Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino consortíum, partecipazione].

1) Società, unione: il consorzio umano, consorzio religioso.

2) In diritto romano, consorzio familiare, istituto giuridico consistente in una forma di comunione ereditaria fra più figli che, alla morte del pater familias, mantenevano indiviso il patrimonio, godendo ciascuno della piena disponibilità delle cose comuni. In tale regime, di proprietà plurima integrale, ogni consorte poteva validamente alienare, mediante mancipatio, una cosa comune o manomettere il servo comune. Lo stesso rapporto poteva essere costituito fra estranei mediante un atto processuale posto in essere a fini negoziali.

3) In diritto amministrativo, persona giuridica pubblica risultante dall'associazione di altri enti pubblici per la realizzazione di determinate finalità: consorzio di comuni, consorzio di comuni e province, consorzio di province.

4) In botanica, termine talvolta usato come sinonimo di simbiosi e associazione vegetale.

Diritto ed economia

I consorzi possono essere facoltativi e obbligatori, secondo che nascano dal libero accordo fra gli enti interessati o siano imposti dalla legge. Ogni consorzio ha uno statuto che stabilisce gli organi, le finalità, la sede, i mezzi, ecc.; generalmente gli organi del consorzio sono l'assemblea, il consiglio direttivo e il presidente. Nell'ambito di una stessa provincia, la costituzione di un consorzio è soggetta all'approvazione del prefetto, se gli enti sono situati nella stessa circoscrizione territoriale; all'approvazione del ministro dell'Interno, se gli enti sono situati in diverse circoscrizioni provinciali. I principali consorzi sono: A) consorzio di credito per le opere pubbliche, che ha come scopo la concessione del finanziamento creditizio per l'esecuzione di opere di pubblica utilità. Concede mutui garantiti a enti locali, province, regioni, comuni, ecc.; può emettere prestiti obbligazionari per soddisfare le proprie finalità. Sorto nel 1919, con il concorso delle Casse Depositi e Prestiti, dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e di altri enti secondari, è presieduto dal governatore della Banca d'Italia. B) Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento (Meliorconsorzio), creato nel 1928, ha per fine l'esercizio dell'attività creditizia per favorire il miglioramento e lo sviluppo nel settore agricolo. Il consorzio può emettere buoni fruttiferi e obbligazioni; è controllato direttamente dallo Stato, dalla Cassa Depositi e Prestiti e da istituti previdenziali e assicurativi. C) Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, ente dipendente direttamente dalla Banca d'Italia, che ne cura l'amministrazione, espleta essenzialmente funzione di agevolazione creditizia per le industrie dissestate per crisi sia settoriali sia contingenti; si affiancava all'IRI, dal quale era stato assorbito tra il 1933 e il 1936, per ciò che concerneva i suoi scopi. Sorto nel 1914, si sviluppò soprattutto nel dopoguerra, risollevando l'industria nazionale dalla crisi bellica, con un apposito e autonomo distaccamento, trasformatosi nel 1926 in “Istituto di liquidazioni”. Tra il 1936 e il 1945 fu sezione autonoma dell'IMI. D) In agricoltura, si distinguono i consorzi tra proprietari dai consorzi tra produttori, a seconda che i consorziati traggano vantaggio dall'attività consortile come titolari di un diritto reale sui fondi (proprietà, usufrutto, enfiteusi), oppure in quanto produttori agricoli per la tutela e l'incremento della produzione. Tra quelli della prima categoria si ricordano i consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria, di difesa forestale; alla seconda appartengono i consorzi di difesa, miglioramento e incremento della produzione, di difesa antigrandine, i consorzi obbligatori e quelli agrari (talvolta previsti dalla legislazione per gli esercenti che operino in uno stesso ramo di attività economica). § In seguito alla crisi della Federconsorzi e per sopperire alle carenze di un'organizzazione troppo datata, il legislatore ha ritenuto doveroso riformare la disciplina dei consorzi agrari. In particolare viene definito come agrario quel tipo di consorzio che deve costituirsi come società cooperativa a responsabilità limitata, e, in quanto tale regolata dagli art. 2514 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410. Ai sensi della citata legge, i consorzi agrari hanno come scopo quello di contribuire all'innovazione e al miglioramento della produzione agricola ed alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura. Nello svolgimento della loro attività possono compiere operazioni di credito-agrario di esercizio in natura e di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione. E) Consorzio industriale, accordo fra imprese operanti nello stesso settore volto a limitare la reciproca concorrenza e a difendere la produzione. Disciplinati in Italia dal Codice del 1942, essi. sono stati vietati, come ogni altro accordo limitativo della concorrenza, in base al trattato istitutivo della CEE.

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