consecratio capitis

loc. latina (propr. consacrazione del capo). Nel diritto romano anteriore alle XII Tavole, l'abbandono del colpevole di atti criminosi contro la città-Stato al potere discrezionale della divinità, perché ne traesse la giusta vendetta. La consecratio capitis poteva colpire anche i beni del colpevole, che entravano così a far parte del patrimonio del tempio. Il carattere sacro della sanzione implicava l'obbligatorietà dell'esecuzione. Nel caso di uccisione di un cittadino, l'esecuzione della vendetta spettava ai parenti dell'ucciso, ma con le XII Tavole probabilmente fu aperta la via a un processo in cui anche la condanna era affidata ai questori.

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