Lessico

Sm. [sec. XIII; dal latino contractus, accordo].

1) Accordo tra due o più parti, dette contraenti, con il quale ciascuna si impegna nei confronti delle altre a costituire, modificare o estinguere uno o più determinati rapporti giuridici; convenzione, trattato, patto e lo scritto che lo rappresenta: contratto di affitto, di compravendita, di appalto;contratto collettivo di lavoro; stipulare, rescindere un contratto

2) In economia, curva dei contratti, loc. usata nell'ambito del modello di Edgeworth in cui esistono due agenti che dispongono di una dotazione iniziale di due beni e che vogliono scambiare tali beni in modo da aumentare la loro utilità: si definisce come curva dei contratti l'insieme di tutti i possibili scambi che sono Pareto-efficienti, vale a dire tali che nessun altro scambio può aumentare l'utilità di un agente senza diminuire quella dell'altro.

3) Nel gioco del bridge, impegno assunto da un giocatore di realizzare un certo numero di prese.

Diritto romano

Atto lecito fonte di obbligazione. Non esiste nell'epoca repubblicana, e neppure in età classica, la categoria del contratto, ma piuttosto singole determinate figure riconosciute dall'ordinamento giuridico come fonti di obbligazione, raggruppate in base a elementi caratteristici comuni. Da pochi atti solenni, predisposti secondo rigidi schemi, in età classica si perviene a numerose figure contrattuali, esattamente individuate e distinte secondo che l'obbligazione sorga a seguito della consegna della cosa (contratti reali), della pronuncia di determinate parole solenni (contratti verbali), della scrittura (contratti letterali), dell'accordo con un determinato contenuto (contratti consensuali). È soltanto nel diritto postclassico e giustinianeo che il contratto giunge a identificarsi con l'accordo tra le parti, per una causa determinata e con un oggetto lecito e possibile, e che viene riconosciuta la categoria dei contratti cosiddetti innominati.

Diritto civile: generalità

Accordo di due o più parti, per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il Codice riconosce al contratto “forza di legge”, per cui non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Nella stipulazione di un contratto, le parti possono, peraltro, seguire uno degli schemi previsti e disciplinati dalla legge (contratti nominati o tipici); ma possono anche concludere accordi non regolati da alcuna disposizione, purché l'interesse perseguito dai contraenti (causa) sia meritevole di tutela, secondo i principi del nostro ordinamento giuridico (contratti atipici). Requisiti del contratto sono l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma del contratto. L'accordo delle parti si verifica quando la parte proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Prima che ciò avvenga, la proposta può essere revocata; tuttavia, se l'accettante ha intrapreso in buona fede l'esecuzione del contratto prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite. La causa del contratto è lo scopo che le parti perseguono, inteso come ragione e funzione economico-sociale del negozio. L'oggetto è il contenuto delle obbligazioni che i contraenti assumono reciprocamente. Esso deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Anche le cose future possono essere oggetto di contratto, salvo alcuni casi particolari di divieto (patti successori, donazione di cose future). Si ha infine la forma del contratto, per cui, secondo l'ordinamento giuridico italiano, così devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità i seguenti contratti: i trasferimenti della proprietà di beni immobili; le costituzioni o trasferimenti di usufrutto su beni immobili, nonché del diritto di superficie e di enfiteusi; le costituzioni di comunioni su beni immobili; le costituzioni e modificazioni di servitù e dei diritti di uso e di abitazione; gli atti di rinuncia ai diritti di cui ai precedenti; le affrancazioni di enfiteusi; gli atti di anticresi; le locazioni ultranovennali di beni immobili (per la validità dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo, la forma scritta è richiesta dalla legge 9 dicembre 1998, n.431); gli atti costitutivi di società e di associazioni; le costituzioni di rendite perpetue o vitalizie; gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; le transazioni che abbiano per oggetto controversie relative a beni immobili o ad altri diritti reali; altri atti specificamente indicati dalla legge. L'interpretazione dei contratti è convenzionale quando a compierla sono le stesse parti e legale quando viene eseguita dal giudice seguendo i criteri indicati dalla legge. Norma fondamentale per ogni interpretazione è l'indagine sull'effettiva e comune intenzione delle parti, al di là del significato letterale delle parole da queste usate. A tale scopo si deve valutare il comportamento tenuto dalle parti anche successivamente alla stipulazione del contratto; nel caso di clausole ambigue, esse vanno interpretate secondo ciò che avviene generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso, mentre le espressioni che possono avere più sensi debbono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto. L'interpretazione del contratto “secondo buona fede” significa che, se persistono oscurità, il contratto va inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato se esso è a titolo gratuito; deve realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti se è invece a titolo oneroso. Il contratto è nullo e giuridicamente inesistente se è contrario a norme imperative, se manca di uno dei requisiti sopra indicati, se vi è illiceità nella causa o nei motivi; è annullabile se una delle parti era legalmente incapace o se il consenso era stato dato per errore ovvero estorto con violenza o carpito con dolo. In tali casi l'annullamento può essere richiesto dal contraente che alleghi tali vizi. Il contratto può essere risolto per inadempimento di una delle parti, per sopravvenuta impossibilità o per eccessiva onerosità sopravvenuta. Può essere, infine, rescisso, qualora una parte abbia assunto obbligazioni inique per stato di necessità.

Diritto civile: contratti agrari

Sono così denominati quei contratti che hanno per oggetto l'utilizzazione agricola dei fondi rustici e loro pertinenze, ovvero il bestiame, in ordine all'organizzazione dell'impresa agraria. Il contratto agrario è, in sostanza, lo strumento giuridico che assicura ai coltivatori il godimento del fondo o del bestiame, al fine di organizzare l'azienda necessaria all'esercizio dell'impresa. Quanto alla struttura giuridica, si distinguono i contratti agrari di scambio da quelli associativi; sono di scambio quelli in cui le prestazioni delle parti vengono scambiate in posizione di corrispettività (vale a dire l'una prestazione è corrispettiva dell'altra prestazione). Sono associativi i contratti in cui le prestazioni delle parti convergono a uno scopo comune, dando vita a una impresa comune. Appartiene alla prima categoria il contratto di affitto; alla seconda la mezzadria, la colonìa parziaria, la soccida e gli altri affini.

Diritto civile: contratti a distanza

Sono così denominati dalla legge i contratti aventi per oggetto beni o servizi stipulati tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per concludere il contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza. In Italia la disciplina della materia è affidata al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratto a distanza. In particolare, il suddetto decreto indica quali informazioni debba ricevere il consumatore prima della conclusione del contratto. Anche dopo la sottoscrizione, il contraente ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine stabilito dalla legge (il decreto n. 185 fissa tale termine in dieci giorni). In relazione alla fase di esecuzione del contratto, la legge vieta la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione in tutti i casi in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. In caso di controversie civili, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Per assicurare ancora maggiore tutela ai consumatori, le associazioni degli stessi consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi.

Diritto del lavoro: generalità

Le varie legislazioni moderne e, in conformità a esse, il Codice Civile italiano configurano come soggetti principali del contratto di lavoro da una parte il datore di lavoro, che assume l'impegno di corrispondere la retribuzione pattuita, e dall'altra il prestatore d'opera, che accetta di lavorare alle dipendenze e sotto la direzione dell'altra parte contraente. Elemento del contratto è pure tutto un complesso di norme, che da una parte disciplinano il lavoro e dall'altra mirano a tutelare il lavoratore nella sua dignità e nella salute. Il contratto di lavoro costituisce il fondamento giuridico del rapporto di lavoro e da esso prende forza la tutela che la legge riconosce al lavoratore sia per la retribuzione sia per l'assistenza, a cui ha diritto in caso di malattia, infortunio, disoccupazione, ecc. Capace a stipulare il contratto è il soggetto che abbia raggiunto almeno il diciottesimo anno di età. Per contenuto, il contratto di lavoro contempla le più svariate collaborazioni (opera, trasporto, mandato, commissione, spedizione, ecc.). Importante è la distinzione fra contrattoa termine e contratto a tempo indeterminato. La legislazione è chiaramente a favore di quest'ultimo, sia per la maggiore sicurezza d'occupazione che offre al lavoratore sia per la continuità della collaborazione, anche se lo sviluppo del mercato del lavoro ha fatto nascere nuove forme di rapporto e nuovi tipi di contratto (lavoro interinale, lavoro part time, collaborazioni coordinate e continuative ecc.). Il contratto a termine è consentito dalla legge solo in casi ben determinati (per lavori stagionali, per sostituzione temporanea di lavoratori, ecc.). Ogni contratto contempla un periodo di prova con facoltà di recesso da entrambe le parti e questo comporta ipso facto la rescissione dello stesso senza motivazioni. La durata di questo periodo è fissata dal contratto e cresce con l'importanza del posto occupato. Obblighi principali che derivano dal contratto sono: da parte del prestatore d'opera l'esecuzione diligente del lavoro a cui è stato destinato; da parte del datore di lavoro la corresponsione della retribuzione. La prestazione di lavoro è normalmente regolata dalla mansione che il singolo lavoratore occupa nell'azienda. Fra le obbligazioni del prestatore d'opera vi è quella della fedeltà, che si concreta nel non prestare la propria opera ad altre ditte concorrenti e nel non fornire ad altri notizie relative all'impresa in cui lavora; le obbligazioni disciplinari sono contemplate in modo generale nel contratto e in particolare nel regolamento dell'azienda. Le sanzioni per ogni infrazione sono il richiamo, la multa, la sospensione, il licenziamento in tronco. Obbligo del datore di lavoro è il pagamento della retribuzione e delle previdenze sociali. La paga-base è determinata per durata (a ore, a giornate, a settimane, a mese); per quantità di lavoro in una determinata unità di tempo (a cottimo). L'estinzione del contratto di lavoro avviene con il licenziamento da parte del datore di lavoro o per dimissioni da parte del lavoratore; in entrambi i casi il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'indennità di licenziamento. Il licenziamento può essere intimato per “giusta causa” riconosciuta dalla legge (e in questo caso dà diritto solo alla liquidazione) o per “giustificati motivi” (e comporta, oltre alla liquidazione, anche l'indennità di mancato preavviso).

Diritto del lavoro: contratto di formazione lavoro

Il contratto di formazione lavoro è stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e modificato dalla legge 445 del 1994. Esso mira ad agevolare la formazione professionale e a inserire i giovani nel mondo del lavoro. Secondo questo tipo di contratto, i lavoratori con età inferiore ai 32 anni possono essere assunti da industrie, aziende di servizi e commerciali con un contratto a tempo determinato della durata di 12, 18 o 24 mesi, a seconda della professionalità che si deve raggiungere. L'azienda ottiene un cospicuo risparmio perché esentata dal pagamento dei contributi previdenziali, esenzione totale per industrie e servizi, e parziale (dipende dalla crisi occupazionale della regione) per le aziende commerciali. Al lavoratore, d'altra parte, viene offerta l'opportunità di acquisire una professionalità altrimenti difficile da acquisire e di inserirsi nel circuito lavorativo, nel caso in cui il datore di lavoro trasformi, alla scadenza, il contratto a termine in assunzione a tempo indeterminato. Questi contratti, che hanno avuto comunque un sostanziale buon esito, sono attentamente regolamentati e vagliati dalle autorità preposte al controllo, per evitarne, specie da parte dei datori di lavoro, un uso distorto: l'esempio più tipico è quello dell'azienda che richiede un nuovo contratto di formazione lavoro con un nuovo dipendente a ogni scadenza.

Bibliografia

U. Borsi, F. Pergolesi, Trattato di diritto del Lavoro, Padova, 1953-54; F. Santoro Passarelli, Nozioni di diritto del Lavoro, Napoli, 1955; F. Simoncini, Le associazioni sindacali e i contratti di lavoro, Roma, 1955; E. Balletti, La cooperazione del datore di lavoro all'adempimento dell'obbligazione di lavoro, Padova, 1990.

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