corruzióne

Indice

Lessico

sf. [sec. XIII; dal latino corruptío-ōnis, da corrumpĕre, corrompere].

1) Azione ed effetto del corrompere o del corrompersi; putrefazione: la corruzione di una sostanza; “i vermi ingrassa la corruzione” (Carducci). Fig., depravazione morale, pervertimento: il dilagare della corruzione; corruzione di costumi; in particolare, l'indurre, l'indursi ad atti illeciti per danaro: tentativo di corruzione; funzionario facile alla corruzione; corruzione di minorenne.

2) Alterazione, guasto; in particolare, mutamento erroneo in un testo: corruzione di un antico manoscritto.

Diritto

Corruzione di minorenne, delitto consistente nel compimento di atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere. L'autore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 609-quinquies c.p.). Il codice penale - prima della riforma delle norme sulla violenza sessuale (legge 15 febbraio 1996, n. 66), che ha fatto rientrare i reati a sfondo sessuale fra i delitti contro la persona e non più fra i delitti contro la moralità pubblica - puniva, con la reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque avesse commesso atti di libidine su persona minore di anni sedici, o in sua presenza. Alla stessa pena soggiaceva chi avesse indotto il minore a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri. La punibilità era, peraltro, esclusa qualora la persona minore risultasse già moralmente corrotta (art. 530 c.p., abrogato). Corruzione per un atto di ufficio è il reato del pubblico ufficiale e della persona incaricata di un pubblico servizio (se riveste la qualità di pubblico impiegato) che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. L'agente è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e fino a un anno se la retribuzione è data per un atto d'ufficio già compiuto (art. 318 c.p.). Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio è il reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena è della reclusione da due a cinque anni (art. 319 c.p.). Le medesime pene previste dalla legge per i reati di corruzione di pubblico ufficiale vengono comminate al corruttore. La legge italiana punisce altresì l'istigazione alla corruzione.

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