Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino credítum, cosa affidata, pp. neutro di credĕre].

1) Il credere, l'esser creduto, in espressioni come dar credito, credere; meritar credito, esser degno d'essere creduto; trovar credito, essere creduto: dar credito a una notizia; una voce che non trova credito.

2) Fiducia, stima, buona reputazione: acquistare credito; perdere credito; un avvocato di gran credito. In particolare, fiducia che uno gode dal punto di vista finanziario: un imprenditore che ha molto credito.

3) Condizione di chi ha diritto di esigere una somma o una prestazione da qualcuno: essere, rimanere in credito. Anche la somma cui si ha diritto: avere, riscuotere un credito.

4) Prestito di una somma di danaro con interesse; fornitura di merci con dilazione di pagamento: comprare, vendere a credito; un negoziante che non fa credito.

5) Settore dell'economia che ha come attività operazioni di credito; impresa che esercita tale attività, banca: istituto di credito.

Diritto

Rapporto che si stabilisce fra creditore e debitore e per il quale il primo ha diritto di pretendere dal secondo una determinata prestazione, suscettibile di una valutazione economica. Il credito, come la maggior parte dei diritti, è cedibile a terzi, anche senza il consenso del debitore, salvo alcuni limiti previsti dalla legge (art. 1260, 1261 Codice Civile). Questa regola altresì il rapporto di credito bancario, nel quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo o a tempo indeterminato (art. 1842 e segg. Codice Civile). Particolari norme sono, inoltre, dettate sui privilegi che assistono le varie categorie dei crediti (art. 2751-2776 Codice Civile). Le procedure esecutive di pignoramento, sequestro e pegno sono applicabili anche ai crediti a norma delle disposizioni contenute nel Codice Civile e nel Codice di Procedura Civile.

Economia: generalità

Scambio in cui una parte cede all'altra, per un periodo di tempo convenuto, la disponibilità di un certo ammontare di moneta, contro la promessa della restituzione al tempo convenuto del capitale prestato e del pagamento di un interesse – e di altre provvigioni – nella misura stabilita contrattualmente. Si parla di credito commerciale quando il venditore di un certo bene concede semplicemente una dilazione di tempo nel pagamento sull'intera somma o parzialmente. Il credito, alla cui base sta la fiducia, svolge un'importantissima funzione economica sia perché accresce il volume e la velocità degli scambi, consentendo, anche a coloro che non dispongono dei mezzi monetari necessari, di acquistare ciò che desiderano, sia perché contribuisce alla formazione del capitale permettendo l'utilizzazione di risparmi che diversamente rimarrebbero oziosi. Esso inoltre, in quanto crea nuova capacità d'acquisto, esercita anche un'influenza sul livello dei prezzi. Il credito, per il tempo, si può classificare in credito a scadenza determinata o indeterminata, e in credito a breve, a medio o a lungo termine secondo che comporti l'obbligo della restituzione del prestito prima dei 18 mesi, dai 18 mesi ai 10 anni, oltre i 10 anni; nei riguardi del debitore, il credito può essere privato, se chi riceve la prestazione è una persona fisica o giuridica privata; pubblico, se il debitore è un ente di diritto pubblico; riguardo alla località in cui avviene, il credito può essere interno, se fra persone o enti dello stesso Stato; esterno, se fra persone o enti di Stati diversi; per la garanzia, il credito è a garanzia reale, quando il creditore chiede al debitore un diritto su di un bene di sua proprietà; a garanzia personale, se il creditore esige solo la promessa della controprestazione; per lo scopo, il credito è produttivo, se destinato alla produzione di beni e servizi; consuntivo, se fatto per l'acquisto di beni e servizi di natura finale; industriale, se impiegato nell'industria; agrario, se messo a frutto nell'agricoltura, ecc.; per il modo di trasferimento, il credito è diretto o indiretto secondo se la consegna avviene senza o con intermediari. Per la provenienza, il credito può essere bancario, se concesso da una banca; mercantile, se concesso da imprese non bancarie. Chiunque può compiere operazioni di credito, purché disponga di risparmio e voglia prestarlo, ma gli istituti di credito sono in generale quegli enti preposti specificamente a svolgere attività nel campo dell'intermediazione del credito. In Italia, la Legge bancaria del 1936 ha separato nettamente l'attività di credito a breve termine da quella a lungo. Uno stesso istituto non può combinare i due tipi di attività. Allo svolgimento del primo tipo di attività sono preposte le cosiddette banche commerciali; a quello del secondo gli istituti di credito speciale. Le banche commerciali raccolgono la provvista attraverso depositi in conto corrente o certificati di deposito e la impiegano in credito a breve termine, fidi, titoli di Stato, o anche concedendo crediti ad altre banche attraverso il mercato interbancario. Gli istituti di credito speciale emettono certificati di deposito con scadenza superiore ai 12 mesi o anche obbligazioni e concedono il credito a lungo termine. Le operazioni di leasing e di factoring costituiscono altrettanti modi specifici di concedere crediti; le banche commerciali di norma praticano tali attività mediante società affiliate ma giuridicamente indipendenti dalla banca stessa. Oltre agli istituti di credito, anche società finanziarie non bancarie possono svolgere attività di credito; tra queste, uno strumento di raccolta particolarmente diffuso, con cui fanno concorrenza alle società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, è dato dai fondi di investimento.

Economia: credito immobiliare

Riprendendo la distinzione tra credito a breve e a lungo termine (o credito speciale), si possono individuare due particolari categorie in cui scomporre il credito speciale: credito immobiliare, a favore della proprietà immobiliare, e credito mobiliare, per fornire alle imprese industriali e commerciali i mezzi da investire in capitali fissi. Al credito immobiliare, detto anche credito ipotecario perché garantito da ipoteca su immobili, appartengono il credito fondiario, il credito agrario di miglioramento e il credito edilizio. Il credito fondiario ha lo scopo di concedere finanziamenti ai proprietari fondiari e viene esercitato, entro precise competenze territoriali, da sezioni autonome istituite presso gli istituti di credito di diritto pubblico agenti in Italia. Tipica operazione passiva di questi istituti è l'emissione di cartelle fondiarie. Il credito agrario, destinato appunto agli agricoltori, può essere di esercizio (conduzione di aziende agrarie, utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti, acquisto di bestiame, macchine e attrezzi agricoli, ecc.) o di miglioramento (esecuzione di piantagioni e trasformazioni colturali, costruzione di strade poderali, sistemazione di terreni, costruzione di pozzi, abbeveratoi e opere di recinzione, costruzione e riadattamento di fabbricati rurali, ecc.). Il credito edilizio ha come scopo la concessione dei mezzi necessari per la costruzione o la trasformazione di case di abitazione non di lusso. Ha struttura tecnico-giuridica analoga a quella del credito fondiario: autorizzati a esercitarlo sono gli stessi istituti che gestiscono il credito fondiario.

Economia: credito mobiliare

Al credito mobiliare appartengono il credito industriale, il credito minerario, il credito navale, il credito cinematografico, il credito a medio termine al commercio, il credito all'esportazione, il credito all'artigianato, il credito in favore delle opere pubbliche e degli impianti di pubblica utilità. Il credito industriale concede alle imprese industriali i capitali fissi di costituzione, d'impianto o di trasformazione. Il credito industriale a medio termine è destinato solo alle medie e piccole industrie. Il credito minerario fornisce capitali alle imprese estrattive. Il credito navale offre capitali di impianto alle imprese di navigazione e cantieristiche. È garantito dall'ipoteca navale, il cui oggetto è la nave costruita con l'impiego del finanziamento. Il credito cinematografico vuole agevolare la produzione, il commercio e l'utilizzazione di pellicole cinematografiche. Il credito a medio termine al commercio è destinato alle piccole e medie imprese commerciali. Nell'ambito del credito all'esportazione, un particolare tipo di credito è quello che fornisce alle imprese d'esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari i mezzi finanziari necessari per la costruzione e la trasformazione d'impianti e attrezzature. Sono autorizzati a esercitarlo gli istituti di credito di diritto pubblico, gli istituti e sezioni per l'erogazione del credito a medio e a lungo termine alle industrie, gli istituti di credito fondiario e agrario, le casse di risparmio. Il credito all'artigianato fornisce alle imprese artigiane sia i capitali fissi necessari per l'impianto e l'ammodernamento dei laboratori, sia quelli circolanti per l'acquisto di scorte e materie prime e prodotti finiti. Suo principale organo è la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa), che provvede al finanziamento degli istituti e aziende di credito preposti alla distribuzione del credito all'artigianato. Il credito in favore delle opere pubbliche fornisce agli enti pubblici, alle aziende autonome e ai consorzi, nonché ai privati concessionari di opere e d'impianti di pubblica utilità, i fondi necessari per l'esecuzione appunto di opere pubbliche e di pubblica utilità. Oltre alle citate forme di credito immobiliare e mobiliare, ne esistono altre particolari, come il credito alla cooperazione per le cooperative e il credito alberghiero e turistico, che fornisce i mezzi finanziari per la costruzione, l'arredamento e l'ammodernamento di alberghi e stabilimenti balneari. Da ricordare infine, fra i crediti speciali, quelli per gli impianti sportivi, per i pubblici dipendenti, per coprire i disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali.

Economia: strumenti di controllo

Principali strumenti di controllo del credito sono la manovra del saggio di sconto, le operazioni di o sul mercato aperto, la variazione del rapporto tra riserva e depositi delle banche. Elevando o abbassando il saggio di sconto, si tende a rendere più o meno caro il costo del danaro, scoraggiando o incoraggiando quindi il ricorso al credito; con le operazioni sul mercato aperto (vendita o acquisto di titoli di Stato da parte della banca centrale), si tende a restringere o ad aumentare i fondi liquidi a disposizione del sistema bancario e, quindi, a restringere o ad aumentare la possibilità di concedere crediti. Le variazioni delle riserve obbligatorie delle banche hanno pure l'effetto di ridurre o accrescere la capacità di erogazione del credito da parte delle banche stesse.

Economia: credito totale interno

Aggregato particolarmente importante per la politica monetaria e designa l'ammontare dei finanziamenti che si rendono possibili nel sistema economico; tali finanziamenti in parte vanno a coprire il fabbisogno del settore statale e in parte quello del settore non statale. Alla politica monetaria (o creditizia, più in generale) è preposta la Banca d'Italia; svolgono alcune funzioni in materia il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (Cicr) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra le funzioni della Banca d'Italia, oltre a quella di emettere moneta e di dare orientamenti in materia di politica monetaria, vi è anche l'attività di vigilanza sugli istituti di credito. L'anno 1990 ha segnato un'importante svolta nel processo di liberalizzazione del mercato del credito a livello europeo; sono infatti venuti meno i plafond ai movimenti in valuta e si è reso possibile aprire rapporti di credito in valute europee. La liberalizzazione del mercato del credito a livello europeo (1992), ha consentito a banche di altri Paesi europei di chiedere autorizzazione alla Banca d'Italia per aprire filiali e sportelli sul nostro territorio. Stessa cosa è permessa ai nostri istituti di credito nei confronti degli altri Paesi europei.

Economia: moltiplicatore del credito (o dei depositi)

Parametro che indica di quanto aumenta la massa di mezzi monetari disponibili in un sistema economico per ciascuna unità di moneta emessa dalla banca centrale. Nel modello più semplice, esso è il reciproco del coefficiente di riserva obbligatoria. La quantità di moneta emessa dalla banca centrale viene infatti sottoposta al processo di moltiplicazione dei mezzi di pagamento, a motivo del fenomeno della copertura parziale dei depositi praticato dal sistema bancario. Ciò vuol dire che se un individuo deposita 100 lire in una qualunque banca, questa terrà presso di sè in deposito solo una parte delle 100 lire, – supponiamo 30 – facendo rifluire in forma di finanziamenti le rimanenti 70 lire. In tal modo si è realizzata la moltiplicazione della moneta. § Per i titoli di credito, vedi titolo.

Economia: terminologia bancaria

Nella terminologia bancaria: credito allo scoperto o in bianco, credito di cassa o di firma (accettazione, fideiussione, avallo), credito documentario, vedi apertura (di credito); credito stagionale o di campagna, caso particolare di apertura di credito consistente in un finanziamento, concesso generalmente ad aziende agricole o agricole industriali, destinato all'intera gestione d'imprese per un temporaneo sviluppo degli investimenti. Il rimborso del credito avviene periodicamente in base al flusso dei ricavi conseguiti dall'impresa al termine della “campagna” di produzione.

Economia aziendale

Credito d'imposta è quello riconosciuto al contribuente dall'amministrazione finanziaria e volto a evitare la doppia tassazione su alcune tipologie di reddito; il credito d'imposta viene riconosciuto, anzitutto, sui dividendi percepiti dai soci delle società di capitali; in tal caso, il reddito della società, già assoggettato a IRPEG, viene nuovamente tassato in capo ai percettori ai quali, al fine di evitare la doppia tassazione, viene riconosciuto un credito pari all'imposta. In generale, ogni qualvolta un reddito sia stato già assoggettato a tassazione e venga nuovamente tassato, attraverso il meccanismo del credito d'imposta viene restituita la prima imposta pagata e si rende possibile l'applicazione dell'imposta successiva. In alcuni casi il credito d'imposta viene utilizzato dall'amministrazione finanziaria nei casi in cui viene imposta al contribuente l'acquisizione di particolari attrezzature: per esempio l'obbligatorietà dell'utilizzo dei registratori fiscali ha dato luogo a un credito d'imposta concesso come parziale indennizzo della spesa.

Scuola: il credito formativo

Il formativo costituisce la valutazione finale del raggiungimento da parte dell'allievo degli obiettivi formativi, relativamente alle discipline oggetto di studio. L'introduzione del credito formativo, nell'ambito delle riforme dell'ordinamento scolastico, riguarda gli studenti della scuola secondaria superiore e dei corsi di formazione professionale e tiene conto anche delle esperienze e attività, debitamente documentate, svolte al di fuori della scuola e inerenti all'indirizzo di studio.Alla fine del XX sec., coerentemente con la normativa relativa all'autonomia dell'istruzione universitaria (a partire dal decreto ministeriale 509/1999), le singole università hanno regolamentato la misura del lavoro di apprendimento degli studenti attraverso la definizione del formativo universitario (CFU). I crediti formativi, acquisiti con il superamento di apposite verifiche ed esami, sono calcolati considerando sia le ore di lezione e di esercitazione proposte dalla facoltà e dal corso di studi per ciascuna disciplina sia le ore di studio individuale nonché altre attività svolte dallo studente, quali progetti e tirocini e la stesura della tesi.

Bibliografia

O. Fantini, Politica economica e finanziaria, Padova, 1950; A. Giannini, I crediti speciali, Milano, 1960; M. Fanno, Elementi di scienza economica, Torino, 1961; C. Bresciani Turroni, Corso di economia politica, vol. II, Milano, 1962; M. Dallocchio, Gestione del credito commerciale, Milano, 1989.

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