crimen

s. neutro latino usato in italiano come sm. Nel diritto romano, atto illecito perseguito nelle forme del processo pubblico. La distinzione fra crimina e delicta, che si precisa all'epoca delle XII Tavole (451-450 a. C.), non è di carattere sostanziale: reato è il fatto illecito in quanto pubblicamente perseguito, in origine attraverso la coercitio (potestà di punire) magistratuale, quindi in quanto esiste una quaestio competente, appositamente istituita. In epoca più antica la repressione pubblica è limitata ai casi di perduellio (delitto di alto tradimento) e parricidium (patricidio) e viene estesa a sempre più numerose fattispecie. Sotto il principato, accanto ai crimina publica, vengono disciplinate nuove figure criminose nell'ambito del procedimento extraordinem (straordinario).

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