dòte

Indice

Lessico

sf. [sec. XIII; dal latino dos dotis].

1) L'insieme di beni e diritti che la donna, o altri in sua vece, in occasione del matrimonio e per tutta la durata di questo, destina alla famiglia per contribuire a sostenere gli oneri: la sposò per la sua ricca dote; ricevere una misera dote; andare a caccia di dote, darsi da fare per sposare una donna ricca. Per estensione, beni che la novizia dà al convento all'atto della sua monacazione.

2) Complesso di beni o fondi concessi a istituti, enti, associazioni per il loro sostentamento; per estensione, donazione.

3) Pregio, qualità positiva sia fisica sia morale: dote della bellezza; dote dell'intelligenza; anche, dono, privilegio: “Celeste è questa / corrispondenza di amorosi sensi, / celeste dote è negli umani” (Foscolo).

4) Gioco d'azzardo da effettuarsi tra un numero variabile di giocatori con un mazzo di 52 carte.

5) In metallurgia, colonna di coke, la cui altezza deve essere mantenuta costante durante tutta la fusione, caricata nel cubilotto per l'avviamento del processo allo scopo di portare a regime la temperatura e per sostenere, durante la fusione, la carica sovrastante.

Diritto

L'istituto dotale ha origini assai antiche: lo si ritrova sia in Grecia sia in Roma. Nella Grecia antica la costituzione di dote non obbligatoria ai fini della validità del matrimonio, contestuale o successiva alla éngye (promessa solenne di matrimonio), poteva o meno essere accompagnata dalla materiale consegna, prima del matrimonio, di tutti o parte dei beni. Seguiva una loro valutazione al fine di determinare preventivamente quanto il marito avrebbe dovuto restituire in caso di scioglimento del matrimonio (per morte della donna o per divorzio). Nel diritto romano, la dote era consegnata al marito dalla donna, dal suo pater familias oppure da un suo debitore. Solo nel diritto postclassico l'obbligo morale di dotare divenne giuridico. In precedenza il fine morale ed economico veniva raggiunto mediante un contratto verbale solenne (dictio dotis) oppure mediante il compimento di atti destinati a rendere il marito titolare dei beni costituiti in dote. Per la restituzione della dote, in caso di scioglimento del matrimonio, fu prevista dapprima una stipulazione che obbligava il marito a restituirla e in seguito venne configurato un diritto alla restituzione, tutelato da un'apposita azione (actio rei uxoriae). § Nel diritto italiano la dote poteva essere costituita o aumentata anche durante il matrimonio, sia da estranei sia dalla moglie; non potevano essere apportati beni futuri. La dote era di due tipi: beni che rimanevano di proprietà della moglie ma sui quali il marito aveva diritto di amministrazione e di godimento; somme di danaro o altri beni fungibili i quali diventavano di proprietà del marito che però aveva l'obbligo di restituirli. L'istituto giuridico della dote, prevedendo il predominio del marito anche nell'amministrazione dei beni di proprietà della moglie, ormai in contrasto con i principi di parità ed eguaglianza che oggi presiedono alla disciplina familiare, è decaduto. La riforma del diritto di famiglia, attuata con la legge n. 151 del 19 maggio 1975 e informata dai suddetti principi costituzionali, ha abolito l'istituto della dote, in contraddizione con la piena e assoluta parità dei coniugi. Al posto della dote e del precedente regime di separazione dei beni è previsto per legge, salvo patto contrario dei coniugi, l'istituto della comunione legale dei beni, secondo il quale tutti i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio sono di proprietà comune di entrambi. Oggi, al posto della dote, simbolo della subordinazione della donna, la comunione dei beni è anche il riconoscimento del valore economico del suo lavoro domestico.

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