Lessico

sm. [sec. XIII; dal latino decrētum]. Atto emesso da una pubblica autorità, nell'esercizio di una funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa, e prescrivente norme di carattere generale od ordini particolari; le norme stesse e i documenti su cui sono riportati tali atti: emanare un decreto, annullare un decreto. Per estensione, ordine, decisione, deliberazione di una forza superiore all'uomo: i decreti divini, del cielo.

Diritto: generalità

Il termine interessa sia il diritto processuale, civile e penale, sia il diritto pubblico, costituzionale e amministrativo. Nel diritto processuale civile il decreto è, insieme alla sentenza e all'ordinanza, una delle forme del provvedimento del giudice (art. 131). Esso è pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale, di una parte. Il contenuto del decreto è assai vario e attiene alle diverse esigenze del processo in corso.

Diritto processuale penale

Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il Pubblico Ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari (gip) o al pretore, a seconda della competenza, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna senza procedere al pubblico dibattimento (art. 459 Codice di Procedura Penale). Nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto l'imputato può proporre opposizione. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione. È detto decreto di rinvio a giudizio il provvedimento che dispone il giudizio dell'imputato a mezzo del procedimento dibattimentale. Il decreto di rinvio a giudizio contiene: le generalità dell'imputato, l'indicazione della persona offesa dal reato, l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono, il dispositivo indicante il giudice competente, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione con l'avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia, la data e la sottoscrizione del giudice.

Diritto pubblico

Il decreto è la forma che assume la manifestazione di volontà del potere esecutivo, sia se esercitato dagli organi dell'amministrazione centrale, sia se esercitato dagli organi delle Regioni. Perciò assumono la forma del decreto tutti gli atti del presidente della Repubblica, del capo del governo, dei ministri e dei prefetti, e gli atti dei presidenti delle Regioni a statuto ordinario e speciale. Il suo contenuto può essere o un atto amministrativo o una norma giuridica a carattere legislativo o regolamentare. In particolare hanno la forma del decreto le nomine delle più alte cariche dello Stato. Sono pure emanati con decreto i regolamenti promulgati dal governo, dai prefetti, ciascuno nei limiti della propria competenza. Questi decreti hanno come contenuto norme giuridiche di carattere regolamentare. Sono tali anche i decreti del presidente della Regione che promulga i regolamenti regionali, mentre sono meri atti amministrativi i decreti emessi nell'esercizio della funzione amministrativa riconosciuta, dalla Costituzione e dalle leggi, alla Regione. Decreti che hanno come contenuto norme giuridiche con forza di legge sono i decreti legislativi e i decreti legge. I decreti legislativi sono “leggi delegate” dal Parlamento al governo “con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti” (art. 76 della Costituzione). Per assicurare il rispetto del termine fissato nella legge di delegazione, l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha stabilito che il testo del decreto legislativo adottato dal governo debba essere trasmesso al presidente della Repubblica per l'emanazione, almeno 20 giorni prima della scadenza del termine. Nel caso in cui la delega legislativa si riferisca a una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il governo può, nel rispetto del termine finale, emanare anche più decreti informando le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. I decreti legge, invece, sono degli atti aventi forza di legge emanati dal governo senza previa delegazione delle Camere “in casi straordinari di necessità e urgenza”. Sono provvedimenti a carattere provvisorio che devono essere presentati lo stesso giorno alle Camere per la conversione in legge. Il Parlamento, per la conversione, ha sessanta giorni di tempo dalla loro pubblicazione, pena la cessazione della loro efficacia fin dall'inizio (art. 77 della Costituzione). Gli art. 14 e 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, hanno dettato per i decreti legge delle norme procedurali che pongono una serie di condizioni e di limiti tassativi che specificano il dettato costituzionale. I limiti in questione sono, oltre a quello della necessità e urgenza: l'indicazione obbligatoria nel preambolo del decreto legge delle circostanze che hanno indotto ad adottare le misure di immediata attuazione; la specificità, omogeneità del contenuto e la sua corrispondenza al titolo. Inoltre il governo non può, mediante decreto legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 della Costituzione; decretare in quelle materie per le quali è previsto il controllo politico del Parlamento sul governo, quali l'approvazione del bilancio o l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; rinnovare le disposizioni di decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti; ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

Epigrafia

Le iscrizioni contenenti decreti sono uno dei gruppi più importanti del patrimonio epigrafico greco. I decreti attici, sul cui stile si unificarono quelli di tutta la Grecia, constavano di tre parti: il testo vero e proprio, seguito dalle disposizioni per la pubblicazione e preceduto dal prescritto. Quest'ultimo constava in origine solo dell'indicazione dell'eponimo e dell'organo da cui era emanato il decreto, con una delle formule “Sembrò al Consiglio e al Popolo”, “Sembrò al Popolo”, “Sembrò al Consiglio”. Dal sec. V esso acquistò un numero sempre maggiore di elementi: l'invocazione agli dei o formula di buon augurio, i nomi dell'arconte eponimo, della tribù che aveva la pritania (presidenza del Consiglio), del segretario, del presidente dei proedri (cioè dei rappresentanti delle tribù che in quel momento non avevano la pritania), la data, la formula che specificava l'organo deliberante, infine il proponente. Fra i vari decreti, quelli onorari seguono poi un particolare schema: dopo il prescritto vengono i motivi del decreto, cioè le benemerenze del personaggio onorato, quindi gli onori. Infine figurano i particolari per la pubblicazione del decreto (materiale su cui doveva essere inciso o scritto, luogo dell'esposizione al pubblico, numero delle copie, persone incaricate dell'esecuzione, ecc.).

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