Lessico

sm. [sec. XIII; dal latino delictum]. Atto che viola gravemente una norma penale. Nel linguaggio comune, assassinio, omicidio: un delitto passionale; il luogo, l'arma del delitto; perpetrare un delitto; delitto perfetto, compiuto in modo da non lasciare alcun indizio che possa rivelarne l'autore. Per estensione, colpa, fallo, peccato: un delitto contro l'innocenza; un delitto contro il paesaggio. Anche in senso iperb., scherzosamente: sarebbe un delitto non assaggiare questo vino.

Diritto romano

L'atto illecito che, realizzando una lesione di carattere patrimoniale o patrimonialmente valutabile, aveva come sanzione il sorgere di un'obbligazione, perseguibile nelle forme del processo privato. L'esperimento dell'azione a tal fine predisposta permetteva all'offeso di ottenere la corresponsione di una somma a titolo di pena privata; questa non aveva scopo risarcitorio (come in caso d'inadempimento di obbligazione da atto lecito), ma carattere di sanzione afflittiva. Gli illeciti tipici dello ius civile, produttivi di obbligazione, erano quattro: furto, rapina, danneggiamento, ingiuria. Sotto l'Impero, si verificò un progressivo assorbimento nel processo pubblico di molte di queste figure o di singoli loro aspetti particolarmente qualificati.

Diritto moderno

Una delle due categorie in cui si ripartisce il reato, l'illecito penale: infatti, l'art. 39 del Codice Penale italiano stabilisce che i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo le pene previste per gli stessi. Il Codice Rocco adotta un criterio puramente formale per differenziare queste due categorie di reati; l'art. 17 dello stesso Codice Penale afferma che l'ergastolo, la reclusione e la multa sono le pene principali per i delitti; mentre l'arresto e l'ammenda sono le pene principali per le contravvenzioni. In sostanza, poi, i delitti sono reati più gravi e si contrappongono alle contravvenzioni, che sono pur sempre illeciti penali, ma di minore gravità. La distinzione tra delitti e contravvenzioni assume una fondamentale importanza per vari ordini di motivi, tra i quali è essenziale l'elemento soggettivo del reato: il Codice Penale all'art. 42, II, stabilisce che per un fatto previsto dalla legge come delitto si possa essere puniti solo se si è commesso il fatto con dolo “salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”, mentre “nelle contravvenzioni, ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” (art. 42 ultimo comma). Altre differenze fra le due categorie sono, per esempio, quelle previste dal Codice Penale agli art. 7-10, dove si fa riferimento al delitto politico, al delitto comune del cittadino all'estero, al delitto comune dello straniero all'estero. Anche per quanto riguarda il delitto tentato (art. 56 Codice Penale), la legge fa riferimento solo al delitto e non alle contravvenzioni. I termini di prescrizione per i delitti e per le contravvenzioni sono diversi, secondo quanto stabilito dall'art. 157 e seguenti del Codice Penale. I delitti sono previsti dalle norme contenute nel libro secondo del Codice Penale. Si suddistinguono in: delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti, contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica, contro la fede pubblica, contro la pubblica economia, l'industria e il commercio, contro la pubblica moralità e il buon costume, contro l'integrità e la sanità della stirpe, contro la famiglia, contro la persona e contro il patrimonio.

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