denùncia o denùnzia

Indice

Lessico

Sf. [sec. XIII; da denunciare].

1) Atto con il quale si rende noto all'autorità giudiziaria, o amministrativa, un evento nelle forme richieste dalla legge, con l'intento di rettificare una situazione incompatibile, o che potrebbe diventarlo, o di rendere palese un illecito mettendo in moto il provvedimento punitivo: denuncia di un reato, denuncia contro ignoti; denuncia di nascita, di morte.

2) Tutto ciò che si rende noto alla pubblica opinione, relativo a fatti giudicati negativi, contrari al bene comune: denuncia della corruzione.

3) Recessione da un accordo: denuncia di un trattato.

4) In ambito economico si definisce denuncia dei redditi la dichiarazione fatta all'autorità competente, nelle circostanze previste dalle leggi fiscali, per rendere possibile l'accertamento del reddito e conseguentemente del tributo da pagare. Vedi anche riforma tributaria e dichiarazione dei redditi.

Diritto

La denuncia è penale quando riguarda un fatto che possa avere le caratteristiche di un reato perseguibile d'ufficio. Tale denuncia può essere fatta da chiunque, ma è obbligatoria per un pubblico ufficiale e per l'incaricato di un pubblico servizio, per i reati di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni (Codice Penale, art. 361-363). L'obbligo sussiste anche per il medico che si trovi di fronte a casi che possono assumere le caratteristiche del delitto per cui si debba procedere d'ufficio e per il cittadino quando ha notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale sia comminato l'ergastolo. Al medico compete inoltre la segnalazione, obbligatoria o facoltativa – facendo eccezione al segreto professionale –, di casi di malattie infettive e diffusive, quali le malattie esantematiche dell'infanzia, la poliomielite, la tubercolosi, il tifo, le malattie veneree ecc. Tra le denunce obbligatorie si ricordano anche la denuncia dei casi di intossicazione da stupefacenti e, per le assistenze del caso, delle lesioni che possono determinare inabilità al lavoro, delle malattie professionali, delle malformazioni congenite ecc. § In diritto civile, la denuncia di danno temuto è quella che compete a un proprietario o altro titolare di diritto reale, il quale abbia ragione di temere che da un qualsiasi edificio, albero o altro elemento, o da nuova opera, provenga il pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto. Lo scopo della denuncia è la rimozione della cosa o la prestazione di una cauzione per i possibili danni.

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