edizióne

Indice

Lessico

Sf. [sec. XVI; dal latino editío-ōnis, da edĕre, pubblicare].

1) Pubblicazione di un'opera in più esemplari destinati alla diffusione: la prima edizione de I Promessi Sposi; edizione curata dall'autore; edizione integrale, scolastica;edizione discografica, registrazione su dischi di un'opera musicale o anche letteraria; edizione riveduta e corretta, sottoposta a revisione e migliorata rispetto alla precedente; edizione principe (latino, editio princeps), la prima edizione a stampa di un'opera; più esattamente, però, l'espressione si usa, soprattutto in filologia, per le prime edizioni a stampa, fatte nei sec. XV e XVI, dei testi classici latini e greci, mentre per la prima edizione di un testo moderno si parla semplicemente di prima edizione o di edizione originale. Edizione definitiva, quella che fornisce un testo a cui non si possono apportare modificazioni in edizioni successive; edizione anastatica, riproduzione in facsimile ottenuta con procedimenti fotomeccanici da un'edizione precedente; edizione stereotipa, ricavata da una precedente col metodo detto stereotipia; edizione critica, si propone di ricostruire il testo primitivo di un'opera, che si presenti mutilo, o alterato da sviste di successivi copisti attraverso il tempo, o volutamente interpolato. L'operazione dell'edizione critica passa attraverso le varie fasi della critica del testo, dei cui criteri rappresenta l'applicazione pratica e l'illustrazione puntuale; edizione diplomatica, quella che riproduce un testo in ogni sua particolarità ortografica (errori compresi); edizione nazionale, quella delle opere complete dei maggiori autori della letteratura nazionale, promossa o finanziata o patrocinata dallo Stato; edizioni clandestine o alla macchia, che non portano indicazioni circa il luogo di edizione o di stampa, né il nome dell'editore e del tipografo (oppure quelle su cui compaiono indicazioni false), omissione motivata dall'intento di evitare la responsabilità dell'editore.

2) Per estensione, l'opera stampata; ogni esemplare di essa: edizione di lusso, rilegata in pelle; ho visto una bella edizione dell'Ariosto; l'insieme delle copie stampate in una tiratura: la prima edizione dell'opera è andata a ruba;edizione numerata, limitata a poche copie numerate progressivamente. Anche ciascuna delle tirature di un giornale, specialmente di quelle che avvengono nel corso della stessa giornata: edizione del mattino, della sera; edizione straordinaria; ultima edizione;edizione lombarda, destinata alla Lombardia; edizione borsa, con l'ultimo listino di Borsa. In particolare, versione di un film, specialmente rispetto alla lingua usata: l'edizione italiana è leggermente diversa da quella francese;edizione originale, nella lingua in cui il film è stato realizzato. Nel linguaggio televisivo, preparazione e realizzazione di un programma.

3) Fig., ripetizione, nuova realizzazione di un avvenimento, di una manifestazione, di uno spettacolo e simili: la cinquantesima edizione della Fiera di Milano; al teatro X danno una nuova edizione dell'Amleto. Per estensione, modo particolare di essere, di presentarsi; aspetto, stile di una persona o di una cosa: edizione moderna di un modello architettonico classico; “cominciano ad apparire in edizione gigante quei fichi” (Piovene).

Diritto

È definito contratto di edizione quello mediante il quale l'autore di un'opera dell'ingegno concede a un editore di esercitare il diritto di pubblicarla per le stampe per conto e a spese dell'editore stesso. Esso può avere per oggetto tutti o parte dei diritti di utilizzazione spettanti all'autore. Salvo patto contrario, si presume che siano stati ceduti all'editore i diritti esclusivi. Non possono essere oggetto di cessione i diritti futuri eventualmente attribuiti da leggi successive che prevedano una più ampia protezione del diritto d'autore. Inoltre la cessione all'editore non comprende, salvo patto secondario, i diritti di utilizzazione derivanti da elaborazioni e trasformazioni dell'opera (adattamenti cinematografici, televisivi, radiofonici, fonomeccanici). Per cessioni di opere non ancora create, la legge sancisce: la nullità del contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo; la durata massima di dieci anni per i contratti concernenti la cessione di diritti esclusivi d'autore per un'opera ancora da crearsi; il diritto dell'editore di ricorrere al magistrato per ottenere la fissazione di un termine di consegna dell'opera qualora questo non sia stato determinato dal contratto. In base al contratto di edizione l'autore è obbligato: a consegnare l'opera nei termini e alle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa; a garantire all'editore il pacifico godimento dei diritti ceduti, per tutta la durata del contratto. All'editore incombe l'obbligo di: riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore o col suo pseudonimo, se ciò è previsto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale; pagare all'autore i compensi pattuiti e costituiti, salvo patto contrario (per esempio, somma a stralcio), da una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. I contratti di edizione si estinguono: per decorso del termine contrattuale; per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera; per morte dell'autore prima che l'opera sia compiuta; perché l'opera non può essere pubblicata o posta in commercio per decisione dell'autorità giudiziaria; in caso di risoluzione del contratto o di giustificato ritiro dell'opera dal commercio (legge 22 aprile 1941, n. 633). Il contratto in questione si configura in due categorie: per edizione, allorché l'editore nel termine di 20 anni dalla consegna del manoscritto può eseguire il numero di edizioni (ciascuna con un certo numero di esemplari) espressamente previste; a termine, allorché l'editore nel termine massimo di 20 anni può eseguire quante edizioni stima necessarie, rimanendo vincolato solo al numero di esemplari minimo per ogni edizione. Non si applica il termine massimo per le opere collettive: enciclopedie, dizionari, ecc. In entrambe le forme l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

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