embargo

sm. (pl. -ghi) [sec. XVIII; dallo spagnolo embargo, impedimento]. Nel diritto internazionale, l'ordine dato a una nave di non salpare dal porto dello Stato in cui si trova. Scopi dell'embargo sono: evitare, in periodo bellico, la fuga di notizie o la perdita di merci di uno Stato a favore di uno nemico; utilizzare le navi colpite da embargo per il trasporto di truppe e di merci; trattenere le navi dello Stato nemico quale pegno contro gli abusi del diritto di preda. Respinto ufficialmente dal diritto internazionale per la sua evidente natura arbitraria, l'embargo fu ammesso dalla Società delle Nazioni solo se applicato a Stati postisi fuori del diritto internazionale. Comunemente per embargo si intende la sanzione che un'istituzione internazionale (per esempio l'ONU) o diversi Stati prendono contro uno Stato che si è reso colpevole di grave violazione del diritto internazionale (aggressione armata, razzismo, ecc.). Consiste nell'isolare il Paese soggetto a tale sanzione dal mercato internazionale. L'Italia fu colpita dall'assedio economico quando, nel 1935, attaccò l'Etiopia. Il diritto di guerra limita l'embargo alle navi di proprietà dello Stato belligerante. In senso più estensivo l'embargo comprende anche il divieto di rapporti commerciali, di esportazione di oro, merci strategiche, armi e munizioni verso Paesi esteri. La forma giuridica dell'embargo si esprime con una legge, un decreto, oppure una semplice ordinanza amministrativa. § Nella pubblicistica storico-politica la loc. embargo petrolifero ha indicato l'interruzione o la limitazione delle forniture di petrolio messa in atto dai Paesi arabi produttori nei confronti del mondo occidentale come strumento di pressione antisraeliano durante la “guerra del Kippur” (tra Egitto e Siria da un lato e Israele dall'altro; autunno del 1973) e più in genere nei momenti caldi del conflitto mediorientale.

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