esecutivo

Indice

Lessico

agg. e sm. [sec. XIV; dal latino exsecūtus, pp. di exsĕqui, eseguire].

1) Agg., che ha il potere di eseguire: organo esecutivo; potere esecutivo.

2) Che attribuisce a persone o istituti il potere di eseguire: mandato esecutivo, autorizzazione a procedere all'esecuzione; titolo esecutivo.

3) Sm., organo di governo dello Stato, di un partito, ecc.

Diritto

Attributo proprio del potere dello Stato o di un titolo. Si definisce potere esecutivo dello Stato quello destinato al soddisfacimento concreto dei bisogni della comunità. È un prodotto dell'attività politica e amministrativa; mentre la prima è un'attività solo creativa, la seconda invece si riferisce in senso proprio all'esecuzione di preesistenti norme giuridiche, per il perseguimento degli interessi della collettività;titolo esecutivo, atto che consente di procedere all'esecuzione forzata per soddisfare il diritto dell'altra parte. Secondo il Codice di Procedura Civile, per costituire titolo esecutivo un diritto deve essere “certo, liquido ed esigibile”. Sono titoli esecutivi le sentenze definitive, le cambiali, i titoli di credito e tutti i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per valere come titoli esecutivi, debbono essere muniti di una particolare formula detta, appunto, esecutiva.

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