espromissióne

sf. [sec. XIX; dal latino tardo expromissío-ōnis]. Trasformazione di un rapporto giuridico di obbligazione: consiste nell'assunzione da parte di un terzo di un debito altrui, con il consenso del creditore. L'espromissione può essere cumulativa, se il debitore originario rimane obbligato assieme al terzo; liberatoria, se il debitore stesso viene sciolto da qualsiasi vincolo, restando il terzo unico responsabile nei confronti del creditore. Nel diritto romano avveniva mediante stipulazione o expensilatio. Lo stato delle fonti non permette tuttavia di stabilire con esattezza la configurazione del relativo istituto e soprattutto se fosse stato necessario o meno lo iussus del precedente debitore. Secondo l'opinione prevalente, l'espromissione si configura come un'ipotesi di rinnovo.

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