férmo

Indice

Lessico

agg. e sm. [sec. XII; latino firmus, saldo, stabile].

1) Agg., che non compie alcun movimento, immobile: attendeva fermo davanti al cancello; era costretto a stare fermo a letto; per estensione: meccanismo fermo, che non funziona; salute ferma, non cagionevole; acqua ferma, stagnante; polso fermo, che non trema; fermo posta, vedi fermoposta; fig.: avere il polso fermo, essere energico. Spesso in loc. escl.: fermo là, fermi tutti, per intimare l'alt, per lo più in operazioni di polizia.

2) Fig., duraturo, saldo, tenace: ferma convinzione; carattere fermo; essere di fermi principi; atteggiamento fermo, risoluto. Anche certo, sicuro, indiscutibile, in particolari loc.: per fermo, sicuramente, certamente; tenere per fermo, considerare certo; fermo restando, per indicare la permanenza di una condizione o la validità di una disposizione.

3) Sm., atto ed effetto del fermare o del fermarsi: dare un fermo, arrestare, fissare. Concr., dispositivo od organo elementare atto ad arrestare o a mantenere in una data posizione un pezzo o un organo meccanico. Nell'industria del legno, lo stesso che granchio. Nel gioco delle bocce, bocciata al volo per cui una boccia ne colpisce un'altra proiettandola in avanti e immobilizzandosi al posto di quella.

Diritto

Il fermo di polizia, misura di polizia a carattere preventivo, è consentito dall'art. 13 della Costituzione solo in casi eccezionali di necessità e urgenza. L'art. 384 del Codice di Procedura Penale stabilisce che anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il Pubblico Ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi. Prima che il Pubblico Ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo di propria iniziativa. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del Pubblico Ministero. Eseguito il fermo, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ne danno immediatamente notizia al Pubblico Ministero del luogo ove il fermo è stato effettuato e avvertono il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia. Il fermato è posto a disposizione del Pubblico Ministero non oltre le 24 ore dal fermo mediante la trasmissione del relativo verbale. Questo contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato. Entro il medesimo termine il fermato è condotto nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove il fermo è stato eseguito. Il Pubblico Ministero può tuttavia disporre che il fermato sia custodito, se infermo, presso la propria abitazione o in un luogo di cura. Il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti. In tal caso, così come se risulta evidente che il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge, il Pubblico Ministero dispone che il fermato sia posto in libertà immediatamente. Il Pubblico Ministero procede all'interrogatorio del fermato dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia di questo o, in mancanza, al difensore di ufficio; informa il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti. Entro 48 ore dal fermo il Pubblico Ministero, qualora non debba ordinare l'immediata liberazione del fermato, richiede la convalida del fermo al giudice per le indagini preliminari competente. Il giudice fissa l'udienza di convalida entro le 48 ore successive dandone avviso al Pubblico Ministero e al difensore. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e del difensore del fermato. Iniziata l'udienza, il Pubblico Ministero indica i motivi del fermo e presenta le sue richieste in ordine alla libertà personale del fermato. Il giudice sente quindi il fermato e il difensore. Quando risulta che il fermo è stato legittimamente eseguito e ne sono stati osservati i termini di esecuzione il giudice provvede alla sua convalida con ordinanza che può essere oggetto di ricorso in cassazione. Se ricorrono gravi indizi di colpevolezza e taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 del Codice di Procedura Penale (pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova; pericolo di fuga del fermato; pericolo che il fermato compia gravi delitti) il giudice dispone una delle misure coercitive previste dalla legge. Quando non provvede in tal modo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione del fermato. Il fermo cessa comunque di avere efficacia se il giudice non decide sulla convalida nelle 48 ore successive al momento in cui il fermato è stato posto a sua disposizione. Infine, nella legge 18 maggio 1978, n. 191, è stato disposto che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare nei propri uffici e ivi trattenerle per non più di ventiquattro ore le persone che si rifiutino di dichiarare le proprie generalità o rispetto alle quali ricorrano sufficienti indizi per ritenere false le dichiarazioni sull'identità personale o falsi i documenti di identità esibiti. In tal modo i poteri già spettanti alla polizia di procedere all'identificazione e di accompagnare le persone sospette nei propri uffici per sottoporle a rilievi segnaletici (art. 4, T.U. della legge di pubblica sicurezza) sono completati con la facoltà ulteriore di trattenerle per l'accertamento della loro identità e comunque non oltre le 24 ore.

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