sm. [sec. XVI; latino fundus, terreno, podere, con influsso del francese fonds].

1) Unità immobiliare sia di terreni sia di case: fondi rustici, urbani. Nell'uso comune, campo, podere agricolo (vedi affitto).

2) Complesso di beni e servizi o somma di denaro considerato nella sua consistenza, cioè in un determinato istante di tempo (per esempio, la ricchezza, il capitale, ecc.). Nelle imprese private o negli enti pubblici, è diversamente classificato secondo il suo scopo; generalmente si tratta di passività fittizie. In particolare: fondi di cassa, i mezzi monetari a disposizione di un'impresa o anche ciò che rimane in cassa dopo le spese richieste da un'iniziativa economica; fondo perduto, somma versata senza richiesta formale di restituzione: finanziare un'impresa a fondo perduto; fondo pensione integrativo, capitali accantonati a fini pensionistici e gestiti secondo modalità assicurative (vedi pensione). Più in genere, specialmente al pl., denaro liquido, capitale: lavori interrotti per mancanza di fondi.

3) Nome di enti istituiti per particolari finalità di carattere finanziario. In particolare: Fondo per il culto, istituito con legge 7 luglio 1866, n. 3036, conglobava le rendite mobiliari, nonché quelle degli immobili venduti degli enti ecclesiastici soppressi. Fondo Pensionamento Quotidiani, aggiunto al contratto degli impiegati e operai dei quotidiani, assicura loro un assegno aggiuntivo alla pensione INPS, purché abbiano raggiunto un minimo di anzianità nel settore.

Diritto

In senso più ristretto, il termine si riferisce solo ai terreni: fondo chiuso, recintato con muro o siepe per interdire l'accesso agli estranei. In questo caso l'ingresso abusivo è considerato delitto contro il patrimonio (Codice Penale, art. 637); fondo intercluso, circondato da fondi di proprietà altrui, senza accesso alla via pubblica e il cui proprietario ha diritto di passaggio sul fondo altrui; fondo dominante, che ha diritto alla servitù di fondo altrui; fondo servente, gravato da servitù.

Economia

Fondo comune d'investimento (o investment-trust), patrimoni la cui gestione è affidata a un'apposita società di gestione del risparmio; nel linguaggio economico comune tale espressione viene utilizzata a volte per indicare la società che gestisce il fondo. Il patrimonio del fondo è investito in strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili e immobili a seconda della tipologia del fondo, al fine di attuare un'appropriata ripartizione dei rischi; tale fondo si dice a open end se l'emissione dei titoli è continuativa; a closed end se analoga a quella di normali azioni. In relazione alla tipologia dei titoli del fondo si distinguono: il fondo obbligazionario misto, con titoli privati o pubblici, che garantisce un livello stabile di redditività immediata (in cui il rischio dell'investimento dipende esclusivamente dall'andamento dei tassi del mercato monetario e dal grado di affidabilità delle società emittenti); il fondo obbligazionario puro, costituito da titoli esclusivamente dello Stato; il fondo azionario, prevalentemente formato da azioni ordinarie, di risparmio e privilegiate; il fondo bilanciato, che ha una composizione del portafoglio suddivisa in titoli di natura azionaria e in titoli di natura obbligazionaria; il fondo immobiliare, che investe in attività immobiliari e il fondo monetario, formato da titoli e altre attività finanziarie di durata non superiore ai 18 mesi. In relazione alle modalità di rimborso si distinguono il fondo comune di investimento aperto, in cui i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote al valore di mercato, e il fondo comune di investimento chiuso, per il quale il rimborso avviene solo a scadenze predeterminate. Nel 1992, la normativa sui fondi comuni di investimento è stata rivista a seguito del recepimento delle direttive comunitarie CEE 85/611 e 88/220, entrate nel nostro ordinamento con i decreti legislativi n. 83 e n. 84 del 25 gennaio 1992. La novità di maggior rilievo riguarda l'introduzione delle SICAV, società di investimento a capitale variabile, che pur essendo simili ai fondi comuni offrono ai risparmiatori uno strumento diverso. In particolare l'investitore privato non acquista più quote di partecipazione del fondo, bensì azioni della SICAV. Con tale innovazione, che promette quindi un maggior coinvolgimento del risparmiatore nell'investimento mobiliare, l'ordinamento italiano relativo ai fondi comuni è stato ulteriormente modificato. In particolare, è stata data la possibilità alle società di gestione dei fondi comuni di gestire il patrimonio delle SICAV, italiane ed estere. Fondo riserva-spese obbligatorie, speciale capitolo del bilancio dello Stato italiano; da questo fondo, mediante apposito decreto del ministro del Tesoro, possono essere prelevate, durante l'esercizio finanziario, le somme occorrenti a far fronte all'aumento delle spese obbligatorie e d'ordine; esso può sopperire anche al pagamento dei residui passivi eliminati dal bilancio ma reclamati successivamente dai rispettivi creditori. Fondo di dotazione, complesso di beni mobili e immobili e di capitale finanziario che costituiscono il patrimonio originario degli enti morali e di diritto pubblico o l'ammontare dei fondi assegnati da un'azienda divisa all'atto della costituzione delle sue filiali o succursali per metterle in grado di assolvere le loro funzioni. Fondo riserva spese impreviste, speciale capitolo del bilancio statale riguardante le spese previste per il Ministero del Tesoro. Da esso si prelevano, mediante decreto del presidente della Repubblica, le somme destinate a integrare gli altri capitoli o a costituirne di nuovi, per far fronte a nuove spese non previste, purché questo provvedimento non impegni anche per gli esercizi futuri. Fondo stabilizzazione dei cambi, organismo strettamente legato alla Banca Centrale, che opera sul mercato dei cambi acquistando e vendendo valute estere al fine di mantenere stabile il valore esterno dell'unità monetaria del Paese dove esso ha sede isolando il mercato monetario interno dall'andamento della bilancia dei pagamenti. Fondo per l'indennità agli impiegati, vedi previdenza e assistenza.

Organizzazione aziendale: generalità

Il termine fondo indica un insieme di valori, o di beni, suscettibile di variazioni. In particolare, il capitale aziendale viene configurato come una grandezza, suscettibile di essere incrementata o decrementata dal reddito di periodo che viene visto come una grandezza flusso. Nel linguaggio contabile il fondo, inteso in ampia accezione, sta a indicare un elemento, ma anche un insieme di elementi, componenti il patrimonio aziendale; viceversa, nel suo significato più ristretto, con riferimento al bilancio di esercizio, fondo sta a indicare alcune poste del passivo e del capitale netto dello stato patrimoniale; tali poste possono essere classificate in base allo scopo per cui sono state costituite; si distinguono in tal modo i fondi di provvisione, che hanno lo scopo di fronteggiare eventi economici futuri certi o presunti, sfavorevoli per l'azienda e collegati a operazioni già verificatesi; i fondi di correzione, che hanno la funzione di rettificare alcuni valori iscritti nell'attivo; infine, i fondi di riserva (propri e impropri), che hanno lo scopo di fronteggiare indistintamente eventi negativi futuri presunti, ovvero nuovi investimenti programmati.

Organizzazione aziendale: i fondi di provvisione

All'interno della categoria dei fondi di provvisione è possibile distinguere ulteriormente il gruppo dei fondi aventi natura di debiti da quello dei fondi per costi e spese future. I fondi aventi natura di debiti sono costituiti in contropartita di costi certi relativi a operazioni già effettuate, da cui si sono originati rapporti debitori, ai quali l'azienda non può sottrarsi e il cui ammontare è generalmente determinabile in misura esatta, mentre permane incerta la data di pagamento; appartengono a questa categoria il fondo anzianità e quiescenza del personale che accoglie i debiti derivanti dagli accantonamenti periodici, operati dall'azienda a favore dei propri dipendenti per il trattamento di fine rapporto, nonché gli eventuali debiti verso i lavoratori dipendenti per possibili integrazioni al trattamento di quiescenza; sempre nello stesso gruppo è riconducibile il fondo imposte e tasse, costituito dalla somma relativa all'importo totale delle imposte, maturate sul reddito di periodo (IRPEF o IRPEG e ILOR), calcolate in base al prospetto di raccordo tra l'utile di bilancio e il reddito imponibile fiscale, pagabili con la presentazione della dichiarazione dei redditi (che avviene nel periodo successivo a quello di riferimento) previa deduzione degli acconti d'imposta già versati e di altre eventuali ritenute d'imposta subite; il fondo imposte può anche accogliere eventuali debiti relativi ad altre imposte maturate, che non colpiscono il reddito, come, per esempio, l'INVIM. I fondi per costi e spese future accolgono accantonamenti operati in funzione di costi e perdite futuri presunti, che si ritiene siano di competenza del periodo a cui è riferito il bilancio, in quanto in esso trovano origine i rischi specifici che li causano: essi vengono alimentati quando l'impresa intravede la possibilità che nel futuro si manifesti un onere, che è in corso di formazione e di cui una quota deve essere ritenuta di competenza dell'esercizio in chiusura, onde evitare un'indebita imputazione all'esercizio nel corso del quale l'onere si verificherà; in generale tali fondi vengono indicati come fondi di accantonamento; a tale gruppo appartengono: il fondo per rischi di collaudo, qualora si prevedano particolari forniture; il fondo di autoassicurazione, posto a fronteggiare rischi vari, e altri fondi diversi in dipendenza della specifica attività svolta dall'impresa.

Organizzazione aziendale: i fondi di correzione

Hanno natura di posta di rettifica dei maggiori valori attribuiti ad alcune poste dell'attivo; essi possono trovare origine in un naturale processo di riduzione del valore delle poste attive che viene ammortizzato ed è questa l'ipotesi dei fondi di ammortamento che accolgono alla fine di ogni periodo le relative quote esprimenti la perdita di valore subita dai cespiti, per effetto del deperimento e del consumo verificatisi nel corso dell'esercizio, ovvero, secondo le disposizioni di recepimento della IV Direttiva CEE (vedi bilancio), calcolate in base alla possibilità di residua utilizzazione dei cespiti stessi; anche i costi pluriennali immateriali (per esempio, brevetti, marchi, spese di impianto e di ampliamento, ecc.) vengono ammortizzati, ma in tal caso viene utilizzata la procedura di ammortamento cosiddetta “in conto”, ossia viene ridotto direttamente il valore del costo iscritto nell'attivo, senza accensione del relativo fondo di ammortamento. Possono annoverarsi tra i fondi di ammortamento anche i fondi di svalutazione, che assumono varie forme: il fondo svalutazione crediti, che accoglie le perdite presunte derivanti da mancati incassi futuri, parziali o totali dei crediti, che sono iscritti nell'attivo al loro valore nominale; il fondo svalutazione magazzino, che accoglie la perdita di valore subita, per vari motivi, dai beni in giacenza in magazzino; il fondo interessi di mora, che rettifica, generalmente in modo integrale, l'importo degli interessi moratori maturati su crediti scaduti e non pagati.

Organizzazione aziendale: i fondi di riserva

I fondi di riserva vanno distinti anzitutto in fondi di riserva propri e fondi di riserva impropri. Nei primi sono riconducibili le riserve figuranti tra le poste del capitale netto, quali il fondo di riserva legale, la cui costituzione è obbligatoria per le società di capitale a norma delle disposizioni del Codice Civile; il fondo di riserva statutario, eventualmente previsto dallo statuto della società; il fondo di riserva straordinario, eventualmente costituito per volontà dell'assemblea dei soci, il fondo di rivalutazione monetaria, che accoglie l'importo di rivalutazione derivante dall'adeguamento monetario dei valori dei beni, operato come correttivo di fenomeni inflazionistici; il fondo acquisto azioni proprie, tipico fondo indisponibile la cui costituzione, mediante accantonamento di utili, è obbligatoriamente prevista dal Codice Civile per l'acquisto di azioni proprie da tenere in portafoglio; fondi contributi ricevuti, in cui vengono accantonati eventuali contributi ricevuti a fondo perduto; il fondo conguaglio utili, che viene costituito per stabilizzare l'erogazione dei dividendi. Tra i fondi di riserva impropri si ritrovano i fondi per investimenti futuri, ossia i fondi di rinnovamento che vengono costituiti mediante imputazioni al conto economico dell'esercizio, in chiusura di componenti negativi di reddito, allo scopo di trattenere ricchezza all'interno dell'impresa in vista di investimenti futuri programmati; il fondo ammortamento finanziario, che, per le imprese operanti in regime di concessione, con obbligo di devoluzione gratuita di alcuni beni strumentali, serve a fronteggiare la restituzione dei finanziamenti, di proprietà o di prestito, che avrà luogo al termine della concessione; più in generale in questa categoria rientrano anche tutti gli altri fondi precedentemente esaminati, per la parte accantonata in misura eccedente rispetto alla loro finalità, ossia per sopravvalutazione degli eventi economici futuri sfavorevoli, per una eccessiva perdita di valore stimata.