fictio

sf. latino. Nel diritto romano, procedimento che consentiva di assoggettare alla disciplina di una norma giuridica un fatto non considerato da detta norma. Per esempio, il pretore, in una causa che verteva sull'acquisto di un bene, poteva concedere l'inserimento nella formula di una clausola speciale (ecce fictio) in cui s'invitava il giudice a procedere come se si fosse già compiuta l'usucapione perfezionando e rendendo definitivo in tal modo l'acquisto. Sulla natura e i limiti di applicazione della fictio gli studiosi non sono d'accordo, rimanendo in questo modo la questione sub iudice. § Fictio legis Corneliae, disposizione contenuta in una legge di Silla dell'81 a. C., che presupponeva il testatore morto al momento della cattura e non invece in cattività allo scopo di conservare validità al testamento, che per legge avrebbe dovuto essere invalidato all'atto stesso della prigionia del cittadino interessato.

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