fideiussióne

sf. [sec. XIV; latino fideiussío-ōnis]. Contratto mediante il quale una parte (fideiussore) si obbliga personalmente verso un creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è la principale forma di garanzia personale ed è assai usata nel commercio. La legge impone particolari cautele nell'accertamento della fideiussione, esigendo che la volontà di prestarla sia chiaramente espressa. La fideiussione può essere prestata anche per obbligazioni future e condizionali. Essa perde di valore se l'obbligazione principale che essa garantisce non risulta valida e non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, mentre può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. Tuttavia qualora venga concessa fideiussione per un valore eccedente il debito principale, essa è valida nei limiti del debito stesso. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito che ha garantito: tuttavia le parti possono preventivamente stabilire che il fideiussore non sia tenuto a pagare se non dopo che sia stato escusso il debitore principale. In caso di vertenza il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale. Una volta pagato il debito da lui garantito, il fideiussore ha diritto di agire nei confronti del debitore principale per il recupero della somma pagata. § Nel diritto romano, la fideiussio era, nelle obbligazioni, un negozio accessorio di garanzia fra il garante e il creditore secondo le formule di rito: Idem fide tua esse iubes? Iubeo. Essa poteva accedere a qualsiasi obbligazione, anche naturale; era perpetua e trasmissibile; comportava tra garante e garantito un vincolo solidale.

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