formalismo (diritto)

concezione che basa la validità e l'efficacia di un atto giuridico riallacciandosi al concetto aristotelico-scolastico di forma quale somma di contrassegni, che danno un'individualità propria all'oggetto reale e ne costituiscono la causa essendi (ragion d'essere). Nel diritto romano la forma era l'assieme di pratiche o riti perfettamente aderenti a un modello e al cui compimento era legata la produzione di effetti giuridici. In tale senso la forma significava “datore di essenza giuridica”, per cui è evidente la sua analogia con il normativismo giuridico, dove la forma s'identifica con la norma giuridica. Sostenitore del formalismo fu Kant quando affermò che nel giudizio arbitrale la giuridicità non è data dal contenuto, ma dalla formalità, in quanto i due arbitri sono assolutamente liberi e si deve solo cercare che la libertà dell'uno si accordi con quella dell'altro secondo una legge universale. Al formalismo s'informò anche H. Kelsen fondando la possibilità di un discorso giuridico su una forma categoriale, prescindendo dal contenuto. Il formalismo è stato duramente accusato di “neutralismo ideologico” per la sua dichiarata indifferenza nei confronti dell'evoluzione storica dei valori giuridici e per la sua intrinseca incapacità ad adeguarsi a essa, per cui si è trasformato in uno strumento di conservatorismo politico e sociale.

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