Lessico

Agg. (pl. m. -chi) [sec. XIII; francese franc, propr. uomo libero del popolo dei Franchi].

1) Nel linguaggio commerciale, libero, esente da imposizioni, dal pagamento di spese, ecc.: deposito franco, prodotti franchi di dazio; porto franco, città franca, zona franca, in cui si possono introdurre merci senza pagare imposte di dogana. In particolare, in marina, del personale che è fuori servizio. Familiare, farla franca, uscire scaltramente e impunemente da un'azione illecita.

2) Libero da preoccupazioni; immune da pericoli: uscire franco da un'impresa. Per estensione, sicuro di sé, risoluto, spigliato, disinvolto: un bambino franco nel leggere; ardito, baldanzoso, audace: un piglio franco e deciso; avere modi franchi; schietto, sincero: un discorso franco; con me devi essere franco. Talvolta con valore avv.: parlare franco, con sincerità, con schiettezza. § In particolare: franco tiratore, secondo le convenzioni internazionali, chi si infiltra nelle linee nemiche sotto mentite spoglie. Sono considerati combattenti illegittimi e non possono essere confusi coi partigiani, membri e partecipi di un'organizzazione che rispetta le leggi e le norme di guerra. Per estensione, nel linguaggio politico, parlamentare che, nella segretezza del voto, non si assoggetta alla disciplina di partito e vota diversamente da quanto stabilito dal proprio gruppo.

3) Non comune, libero da sottomissione politica; libero da schiavitù, affrancato: “Franca non fia / costei” (Monti).

4) In araldica, attributo del cantone o del quarto quando sono soli nel campo dello scudo.

5) Con particolari accezioni tecniche: A) in agricoltura, della pianta ottenuta per seme e destinata a servire da portainnesto per marze delle medesime specie o varietà; franco di coltivazione è detto lo strato di terreno agrario compreso fra la superficie del suolo e il livello ordinario delle falde freatiche. B) Nelle costruzioni, è così detta la misura della distanza fra il ciglio superiore di una diga e la quota massima che si prevede possa raggiungere il pelo libero dell'acqua nel bacino a monte. Nelle carreggiate stradali è lo spazio compreso fra una fila di veicoli e una fila di ostacoli fissi (alberi, paracarri) o fra due file parallele di veicoli. C) In elettrotecnica, franco di isolamento, distanza che deve essere mantenuta tra conduttori non isolati (per esempio quelli degli elettrodotti) e il suolo o altre strutture quali edifici, ecc. L'entità dei franchi viene stabilita da norme precise in base al potenziale del conduttore non isolato, al tipo di struttura dal quale questo deve essere distanziato (sostegno, conduttore adiacente, ecc.) e ad altre condizioni particolari, come per esempio l'attraversamento di strade, ferrovie o corsi d'acqua navigabili.

Commercio

Nelle negoziazioni mercantili sono numerose e diverse le clausole adoperate per determinare il luogo di consegna nei trasporti via mare e via terra. Le clausole principali sono: franco di porto (o porto affrancato), quando le spese di trasporto sono pagate alla partenza e quindi sostenute da chi spedisce; franco destino, clausola generica per la quale il venditore deve provvedere a portare la merce a destinazione; franco magazzino venditore (o franco fabbrica; inglese free at work, f.a.w.), quando il compratore è tenuto a ritirare la merce presso il venditore o il produttore; franco magazzino compratore (o franco domicilio), quando il venditore s'impegna a consegnare la merce al magazzino o al domicilio del compratore, sostenendo le spese accessorie; franco stazione partenza (inglese free on rail, f.o.r.), quando il venditore consegna la merce alla stazione di partenza e sostiene le relative spese; franco vagone partenza (f.o.r. partenza), quando, a differenza del caso precedente, anche i rischi e le spese di caricamento sul vagone sono a carico del venditore; franco vagone arrivo (f.o.r. arrivo), quando il venditore provvede alle spese di trasporto ferroviario; franco stazione arrivo, quando anche le spese dello scarico del vagone sono a carico del venditore; franco dogana, quando il venditore deve consegnare al compratore la merce sdoganata, assumendosi l'onere del pagamento dei diritti doganali. Nei contratti di trasporto via mare ricorrono alcune clausole particolari: franco banchina (fb, oppure, più comunemente, f.q., f. quai), quando la merce deve essere consegnata alla banchina. Nella pratica si usa la clausola equivalente franco molo (inglese free at pier, fap); franco sotto il bordo della nave (inglese free alongside ship, fas), quando la merce è consegnata dal venditore lungo il bordo della nave sulla quale deve essere imbarcata; franco a bordo (inglese free on board, f.o.b.), quando la merce è consegnata a bordo della nave nel porto di partenza; franco a bordo destino (f.o.b. destino), quando la merce è consegnata a bordo della nave nel porto di arrivo, per cui le spese e i rischi del trasporto sono a carico del venditore. Negli Stati Uniti esiste invece la clausola f.o.b. vessel per indicare che la merce deve essere imbarcata a cura del venditore, analogamente a quanto avviene con la clausola f.o.b. in Europa. Con la clausola franco dentro e fuori (inglese free in and out, f.i.o.) le spese di imbarco e sbarco sono a carico del compratore mentre i rischi sono a carico del venditore. Nei contratti di assicurazione marittima su merci si hanno le clausole: franco avaria, quando l'assicuratore non risarcisce alcuna avaria e risponde dei danni solo nel caso di perdita totale della nave o del carico; franco avaria particolare (fap), quando l'assicuratore copre il rischio di avaria generale e quello di perdita totale; franco avaria particolare assoluto (fap assoluto), quando l'assicuratore è liberato dall'obbligo di risarcire avarie particolari di qualunque tipo; franco avaria particolare salvo (fap salvo), quando l'assicuratore risponde in caso di perdita totale, avaria generale, per incendio, investimento, urto e sommersione. Nei contratti di noleggio e nelle polizze di carico si ha la clausola: franco di acceleramento, che esenta il comandante di una nave dall'onere di corrispondere al noleggiatore un compenso per il più rapido compimento delle operazioni di carico e scarico della nave. Ancora nei contratti di assicurazione la clausola franco di perdita totale dà diritto all'assicurato, in caso di perdita totale della nave, all'indennità rappresentata dal valore di assicurazione.

Tecnica bancaria

Nel linguaggio bancario la clausola franco valuta indica che determinati titoli di credito o documenti devono essere consegnati senza riscuotere alcun diritto o provvigione; la clausola franco tout riguarda invece il cambio al netto di ogni interesse o spesa che si applica nella negoziazione di divise estere.

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