geràrchico

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Lessico

agg. (pl. m. -ci) [sec. XV; dal greco ecclesiastico hierarchikós, atto a comandare]. Che si riferisce a una gerarchia e alle sue funzioni: struttura gerarchica; potere gerarchico, quello che spetta in virtù del posto che si occupa in una gerarchia; per via gerarchica, seguendo la trafila dei gradi di una gerarchia, dagli inferiori ai superiori.

Diritto amministrativo

Il ricorso gerarchico è una forma di tutela amministrativa contro gli atti illegittimi della pubblica amministrazione; deriva dal vincolo di gerarchia cui sono subordinati, gli uni agli altri, gli uffici e gli organi dell'amministrazione stessa. Il soggetto che si ritiene leso da un atto emanato da un organo della pubblica amministrazione subordinato gerarchicamente ad altro organo può presentare ricorso, in unica istanza, all'organo gerarchicamente superiore, per motivi di legittimità e di merito. L'organo gerarchicamente superiore ha il potere di annullare, revocare o modificare, sia per motivi di legittimità, sia per motivi di merito, gli atti degli organi che gli sono gerarchicamente subordinati. Condizioni di ammissibilità del ricorso sono: lesione diretta, immediata e attuale di un diritto o interesse legittimo del ricorrente; presentazione del ricorso entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato può dimostrare di averne avuto piena conoscenza. Presentato il ricorso, l'organo competente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato o d'ufficio o su richiesta della parte interessata. La stessa autorità può dichiarare il ricorso inammissibile, o respingerlo se lo riconosce infondato; oppure accoglierlo. In questo caso, l'atto viene annullato o riformato. Trascorsi 90 giorni senza che l'autorità adita decida, il ricorso gerarchico si intende respinto e il soggetto può esperire il ricorso straordinario al presidente della Repubblica o presentare ricorso giurisdizionale ai tribunali amministrativi regionali. Questo è possibile quando si tratta di “atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere regionale”.

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