ingiùria

Indice

Lessico

sf. [sec. XIII; latino iniuría]. Offesa grave al buon nome, al decoro, all'onore altrui fatta con atti, con parole, con scritti oltraggiosi: il tuo comportamento mi reca ingiuria; querelare qualcuno per ingiuria; mi fai ingiuria se dici questo, mi fai torto. In particolare, parola, frase ingiuriosa; insulto, contumelia: scambiarsi ingiurie feroci; lo ha coperto di ingiurie. Per estensione, danno, guasto: le ingiurie del tempo, della guerra.

Diritto

Nel diritto romano, ogni atto contrario al diritto; in particolare, serie di atti illeciti, configurati in lesioni personali o nell'offesa all'onore di una persona. Nella legge delle XII Tavole era contemplata come ingiuria anche ogni lesione ai diritti inerenti alla personalità. Dopo le leggi giudiziarie di Silla, le offese materiali e le violazioni di domicilio furono configurate come crimina e assoggettate ad apposita azione giudiziaria. § In diritto civile, ingiuria grave, qualsiasi comportamento contrario ai doveri coniugali, che offenda notevolmente il decoro e la personalità del coniuge; commessa da un coniuge nei confronti dell'altro può costituire ipotesi di separazione giudiziale. § In diritto penale, l'ingiuria è reato consistente nell'offesa all'onore e al decoro di una persona commesso alla presenza di questa o mediante comunicazione telefonica o con scritti o disegni diretti alla persona stessa. La tutela dell'incolumità morale delle persone e precisamente dell'inviolabilità del loro decoro, onore e reputazione è particolarmente rigida tanto che di norma il colpevole d'ingiuria non è ammesso a provare a sua discolpa la veridicità o la notorietà del fatto da lui attribuito alla persona offesa. Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, l'offeso e l'offensore possono d'accordo, e prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto. In deroga alla norma generale, in taluni casi (offesa a un pubblico ufficiale, domanda del querelante, dipendenza del fatto da altro procedimento penale), il colpevole è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa. In tal caso, se la verità del fatto è provata, l'autore dell'ingiuria non è punibile. § Nel diritto militare, il militare che offende l'onore o il decoro di altro militare presente è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato (per esempio, insubordinazione), con la reclusione militare fino a quattro mesi. § Il diritto canonico contempla tre specie d'ingiuria: contro i beni del corpo, contro i beni del patrimonio e contro i beni dell'onore, che rappresentano il patrimonio morale. L'attentato ai diritti dei terzi può risultare da vie di fatto (injuria realis) o da offesa arrecata con parole o con scritti (ingiuria in senso proprio).

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