interdizióne

Indice

Lessico

sf. [sec. XIV; dal latino interdictío-ōnis].

1) Atto ed effetto dell'interdire; divieto, proibizione fatta da un'autorità: interdizione dai pubblici uffici.

2) Nel linguaggio militare si dice interdizione l'azione di fuoco svolta in offensiva e particolarmente in difensiva dall'artiglieria e dall'aviazione, diretta in particolare sulle vie di comunicazione in corrispondenza di ponti, nodi stradali, stazioni ferroviarie, avente lo scopo di impedire o quanto meno ostacolare i movimenti del nemico.

3) In elettronica, stato di interdizione di un componente circuitale, stato in cui non si ha apprezzabile circolazione di corrente entro il componente stesso.

Diritto

L'interdizione è un istituto giuridico che priva interamente una persona fisica maggiorenne della propria capacità di agire, cioè di compiere atti giuridici. L'interdizione vuole tutelare coloro che non abbiano un'idoneità fisiopsichica sufficiente a renderli capaci di provvedere adeguatamente ai propri interessi: in particolare devono essere interdetti il maggiore di età e il minore emancipato i quali si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. L'interdizione può essere promossa, con ricorso al tribunale, dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore o dal Pubblico Ministero. Il giudice istruttore, alla presenza del Pubblico Ministero, interroga l'interdicendo e il proponente e quindi prende i provvedimenti del caso (per esempio la nomina di un tutore provvisorio). Se questi non è stato nominato, vi provvede il giudice tutelare. Il tutore sostituisce totalmente l'interdetto rappresentandolo in tutti gli atti legali sotto il controllo, peraltro, del giudice tutelare. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza d'interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto stesso o dei suoi eredi. L'interdizione può essere revocata, quando cessino le cause che l'hanno provocata; la revoca deve essere richiesta dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o dal Pubblico Ministero. § L'interdizione dai pubblici uffici è classificata dal Codice Penale come pena accessoria a determinati delitti: in particolare l'interdizione viene applicata per condanne a più di cinque anni di reclusione o all'ergastolo e può essere perpetua o temporanea, questa non mai inferiore a un anno né superiore a cinque. Per effetto dell'interdizione (sia perpetua sia temporanea) il condannato perde: i diritti politici, il diritto di tutela e di cura; la capacità a ottenere gradi, titoli, decorazioni, dignità accademiche; stipendi e pensioni pagate dallo Stato o da Enti pubblici. L'interdetto perpetuo, in caso di trasgressione, è condannato alla detenzione fino a un anno o a una multa. L'interdizione perpetua può cessare solo con la riabilitazione. § Nel Codice Penale si prevede anche l'interdizione da una professione o da un'arte della durata minima di un mese e massima di cinque anni. Inoltre, l'art. 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha introdotto l'istituto della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese che consegue a ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio (art. 32 bis Codice Penale).

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