Lessico

agg. [sec. XVIII; da inter-+nazione].

1) Che è comune a più Stati: polizia internazionale, scambi internazionali; che concerne i rapporti fra più nazioni: diritto internazionale; territorio internazionale, il cui statuto politico è garantito da più nazioni; nel linguaggio artistico, gotico internazionale.

2) Che è riconosciuto in ogni Stato: il metro è misura internazionale; per estensione, che supera i confini nazionali: treno internazionale; anche fig.: artista di importanza internazionale.

3) Che è frequentato da cittadini di ogni nazione: Roma è città internazionale.

Diritto Internazionale Pubblico

Sistema giuridico che regola i rapporti tra gli Enti che costituiscono la comunità internazionale. Nella realtà politica moderna i vari gruppi statuali tendono a instaurare fra loro i più svariati rapporti economici e culturali e in questa situazione il diritto internazionale pubblico rappresenta il complesso di principi e di norme che informano l'ordine giuridico della comunità internazionale. Finalità prima di queste norme è di contemperare gli interessi dei vari Stati membri della comunità internazionale ogniqualvolta vengano a contrasto e nel contempo di regolare la cooperazione fra di essi in modo che soddisfi le comuni necessità. Soggetti del diritto internazionale sono gli Stati e gli altri Enti ai quali sia riconosciuta una personalità internazionale; ne formano l'oggetto quei casi in cui sono interessati alcuni o tutti i membri della comunità e che esigono perciò l'adeguamento a una norma unica, uguale per tutti (per esempio trattamento degli stranieri, regolamentazione dei cambi valutari, della navigazione, ecc.; la reciproca assistenza militare in determinate evenienze). Il diritto internazionale ha carattere generale (o comune) se le sue norme riguardano tutti gli Enti internazionali; speciali (o particolari), se esse concernono solo alcuni di essi; si divide in diritto di pace, se regola la pacifica convivenza delle nazioni; diritto di guerra, se detta le norme per gli Stati belligeranti e per quelli neutrali. Preliminare allo studio di questa branca giuridica è l'esame della sua natura e in modo particolare il superamento dialettico alla contraddittorietà fra il concetto di Stato sovrano, inteso come entità del tutto indipendente da qualsiasi vincolo esteriore, e la sua incompatibilità con i limiti postigli dall'adesione alle norme internazionali. Questa difficoltà di conciliare i due aspetti della sovranità dello Stato e della sua soggezione all'ordinamento internazionale ha impegnato gli studiosi, divisi in due fondamentali correnti. Secondo la prima (sostenuta principalmente da G. Jellinek Nippold) gli obblighi che lo Stato assumerebbe nei confronti degli altri Stati sarebbero il risultato di un'autonoma decisione di limitare spontaneamente la propria sovranità. La seconda (H. Triepel) contrappone allo Stato singolo la collettiva volontà degli altri cosicché ciascuno Stato non potrebbe più, una volta creatasi, espressamente o tacitamente, una situazione normativa, sciogliersene unilateralmente. In ogni caso la dottrina si è dimostrata concorde sul convincimento che la soggezione di uno Stato alle norme di diritto internazionale sia frutto di un proprio atto di consenso, cosicché i rapporti internazionali sono intesi sotto un puro aspetto contrattualistico nella duplice forma di fedeltà ai patti scritti o accordi non scritti (consuetudine), il tutto sotto l'egida del principio base pacta sunt servanda. Quest'ultimo principio è stato anzi da molti ritenuto come un postulato indimostrabile, valido però a spiegare la concretezza dei rapporti giuridici internazionali. Voci discordi tuttavia non mancarono, tanto che alcuni studiosi sono giunti alla conclusione che alla base dei rapporti internazionali vi sia soltanto la forza dei soggetti essendo, in definitiva, demandata solo alla loro volontà l'adesione o meno alle norme dell'ordinamento internazionale. Ciononostante il diritto internazionale resta una realtà storica e gli Stati considerano obbligatorie le sue norme, a esse fanno continuo riferimento nella pratica, ne richiedono agli altri l'osservanza e a esse ispirano la loro condotta. Per la nascita e la procedura di produzione delle norme internazionali, la dottrina distingue fra: procedimenti di produzione di primo grado, costituiti dalle norme consuetudinarie nate spontaneamente per condizionamento istintivo dei soggetti; procedimenti di produzione di secondo grado, attuati per via convenzionale (accordi, trattati e convenzioni internazionali); procedimenti di produzione di terzo grado, derivanti dall'esecuzione di accordi o trattati (sentenze internazionali).

Diritto Internazionale Privato

Regolamentazione normativa da parte di un ordinamento interno di fatti che per la loro particolare natura richiamano necessariamente norme di ordinamenti stranieri. Avviene cioè di frequente che determinati avvenimenti o rapporti anziché essere regolati da norme interne vengano disciplinati da norme che negli ordinamenti stranieri regolano i medesimi avvenimenti o rapporti. In tali ipotesi si ha un fenomeno di recezione, da parte dell'ordinamento giuridico, di norme estere che divengono così norme interne. Così in Italia in materia di capacità e stato delle persone, matrimonio, rapporti di famiglia, tutela, successioni e donazioni vengono richiamate, nell'ipotesi di loro applicazione a soggetti stranieri, le leggi degli Stati ai quali essi appartengono (art. 17-31 disposizioni preliminari al Codice Civile). Altre norme particolari vengono dettate per gli effetti delle sentenze straniere in Italia (art. 796-801 Codice di Procedura Civile; Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), per le società estere (art. 2505-2510 Codice Civile), per gli investimenti esteri e per la navigazione marittima.

Bibliografia (per il diritto)

G. Morelli, Nozioni di diritto internazionale, Padova, 1958; G. Cansacchi, Istituzioni di diritto internazionale pubblico, Torino, 1960; G. Bosco, Lezioni di diritto internazionale, Milano, 1987.

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