interrogatòrio

Indice

Lessico

agg. e sm. [sec. XVII; da interrogatore].

1) Agg., che rivela un tono inquisitorio: frasi interrogatorie; anche sin. di interrogativo: occhiata interrogatoria.

2) Sm., l'insieme delle domande che il magistrato rivolge all'imputato o ai testimoni; serie di domande rivolte dalla polizia a persone sospettate di un reato: sostenere un lungo interrogatorio. Per estensione, qualunque domanda fatta con tono inquisitorio: ho dovuto subire un interrogatorio.

Diritto

Nel diritto processuale civile, uno dei mezzi di prova è l'interrogatorio formale della parte che deve essere richiesto e articolato su domande specifiche e ammesso dal giudice. La parte interrogata deve rispondere personalmente, senza servirsi di scritti preparati, salvo appunti quando deve fare riferimento a nomi o cifre. Se la parte non si presenta all'interrogatorio o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. L'art. 183 del Codice di Procedura Civile così come modificato dalla legge 26 agosto 1990, n. 353, rende obbligatorio nel rito ordinario (come già per il processo del lavoro) l'istituto dell'interrogatorio non formale delle parti previsto in via generale e facoltativamente dall'art. 117 dello stesso codice. Invero, nella prima udienza di trattazione della causa, il giudice istruttore deve procedere all'interrogatorio libero non formale delle parti. La comparizione di queste è obbligatoria e costituisce argomento di prova una loro assenza priva di un giustificato motivo. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore che deve essere a conoscenza dei fatti della causa. L'interrogatorio libero assolve principalmente alla funzione di chiarificazione dell'allegazione dei fatti principali posti dall'attore e dal convenuto a fondamento delle relative domande ed eccezioni. § Nel diritto processuale penale, l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari o dell'imputato è condotta dal Pubblico Ministero alla presenza, a pena di nullità dell'atto, del difensore di fiducia o di ufficio dell'interrogato. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti. Prima che abbia inizio l'interrogatorio la persona deve essere avvertita che ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso. Nel merito, l'autorità giudiziaria contesta all'interrogato il fatto attribuitogli e gli rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lui. Invita quindi la persona a esporre quanto ritiene utile alla sua difesa e le pone direttamente le domande. Il rifiuto di rispondere è menzionato nel verbale.

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