ius

s. neutro latino (propr. diritto; pl. iura) usato in italiano come sm. Il termine, seguito da specifiche determinazioni, indica particolari istituti del diritto romano, medievale e canonico: ius commune; ius edicendi; ius iurandum. § Ius agendi (cum patribus, cum populo, cum plebe), diritto di convocare il senato, i comizi, i concili della plebe. Lo ius agendi cum patribus fu per lungo tempo la prerogativa dei magistrati maggiori di consultare il senato sulla presentazione di una legge ai comizi e su ogni affare di rilevante importanza; nella tarda età repubblicana venne riconosciuto anche ai tribuni e, con l'avvento del principato, pure al princeps; lo ius agendi cum populo è il diritto di convocare i comizi, per le diverse funzioni a essi spettanti. § Ius distrahendi, facoltà concessa al creditore pignoratizio di vendere il bene datogli in garanzia per soddisfare il proprio interesse, a seguito dell'inadempimento del debitore. Concorrente con il patto commissorio divenne l'unico regime possibile con Costantino. § Ius respondendi, riconoscimento concesso dal princeps ad alcuni giureconsulti di particolare fama: attribuiva ai pareri espressi da tali giuristi una maggiore autorità. Le loro risposte (responsa) divennero vincolanti per il giudice, a seguito di un rescritto di Adriano, allorché fossero tutte concordi su di una determinata soluzione. § Iura maiestatica circa sacra, diritti che il monarca assoluto (sec. XVII-XVIII) si attribuiva in materia ecclesiastica, proclamandosi supremo protettore della Chiesa, custode della sua unità e della purezza della fede. § Ius in corpus, nel matrimonio, diritto del coniuge a richiedere all'altra parte l'adempimento dell'atto coniugale secondo il fine naturale dello stesso; e che tale diritto sia esclusivamente proprio.

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