lèva (militaria)

Indice

Lessico

sf. [sec. XVII; da levare nel senso 3].

1) Insieme delle operazioni con cui lo Stato raccoglie, seleziona e avvia alle varie forze armate il personale soggetto agli obblighi del servizio militare. Nel linguaggio comune, la scelta di cittadini idonei al servizio militare. Per il servizio civile, vedi obiezione. In particolare, essere di leva , avere l'età necessaria per prestare servizio militare; visita di leva , esame medico cui vengono sottoposti i giovani per accertarne l'idoneità fisica; leva di terra, d'aria, di mare, i giovani destinati all'esercito, all'aviazione, alla marina.

2) I giovani appartenenti a una medesima classe e chiamati alle armi: la leva del 1945.

Militaria

In base all'art. 52 della Costituzione il servizio militare di leva è obbligatorio secondo i modi stabiliti dalla legge e il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei suoi diritti politici. Le norme relative alla leva sono contenute nella legge 31 maggio 1975, n. 191, così come modificata dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e nel D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237. La chiamata delle classi alla leva è fissata nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il 18º anno di età. La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del ministro della Difesa, nell'anno in cui i giovani compiono il 19º anno di età. L'età minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva è fissata al compimento del 17º anno. Gli iscritti alle liste di leva vengono esaminati da un consiglio di leva che ne accerta l'idoneità al servizio militare. Chi, per imperfezioni o per infermità, risulta non idoneo in modo permanente all'impiego in incarichi del servizio militare, oppure è riconosciuto di bassa statura (inferiore a 1,54 m) viene riformato; chi risulta idoneo (o abile) viene arruolato; chi risulta affetto da imperfezioni o infermità sanabili è rinviato alla leva successiva con dichiarazione di rivedibilità e qualora risulti inabile anche alla leva successiva è riformato. Sono previste dispense dal servizio di leva per determinate categorie di soggetti (figlio o fratello di militare morto durante il servizio militare o di pensionato di guerra; orfano di entrambi i genitori con funzioni di capo famiglia con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico; primogenito o figlio unico maschio di padre infermo inabile al lavoro o di madre vedova o nubile, la cui partenza faccia perdere i mezzi di sussistenza alla famiglia; giovane appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio di leva , se con la partenza la famiglia viene a perdere i mezzi di sussistenza; giovane vedovo o celibe con prole). La legge 17 febbraio 1992, n. 190, dispensa dal servizio di leva i giovani che sono stati vittime del reato di sequestro di persona per un periodi di almeno 60 giorni. Per altri soggetti (per esempio studenti universitari) è invece previsto il rinvio della prestazione del servizio alle armi fino al 26º anno di età, prorogato fino al 30º in rapporto alla durata di corsi di laurea o per certi corsi di specializzazione medica. Durante il servizio di leva (militare o civile) il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e il relativo periodo è utile ai fini dell'anzianità salvo quando il lavoratore si sia arruolato volontariamente in corpi per i quali è prevista una ferma di durata superiore a quella normale. A seguito di un acceso dibattito parlamentare nel quale molte forze politiche hanno sostenuto che la durata della ferma obbligatoria di leva fosse eccessiva rispetto alle effettive esigenze di difesa e di formazione del personale militare, con legge del 23 dicembre 1996, n. 662, di accompagnamento alla manovra finanziaria per il 1997, veniva modificata la durata del servizio militare di leva e di quello civile sostitutivo. Questi erano portati da 12 a 10 mesi ed era altresì ridotta a 14 mesi la ferma per gli ufficiali di complementoella per gli ausiliari di leva. Con la legge 20 ottobre 1999 n. 380, veniva esteso il reclutamento alle donne. L'istituzione di una ferma esclusivamente volontaria veniva decisa attraverso la legge 14 novembre 2000, n. 331 che sanciva la trasformazione progressiva del servizio militare da obbligatorio a professionale. Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, stabiliva che il servizio obbligatorio di leva fosse sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino al 31 dicembre 2006 è possibile chiamare alla leva i nati entro il 1985 e da tale data il servizio di leva può essere ripristinato solo in caso di guerra tramite decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

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